IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA /20

L’ipotesi della fattispecie di lottizzazione abusiva (articoli 30 e 44, comma 1, lettera c, del TUE) nell’esame delle ordinanze del Gip di Milano

Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessità dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.

Le settimane scorse si sono tenuti un ciclo di audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl 1309. La Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.

Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “lottizzazione convenzionata” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime. Su tali temi il Tribunale di Milano si è soffermato in una approfondita analisi anche in riferimento all’ipotesi della fattispecie di lottizzazione abusiva.

L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulle ipotesi di reato previste dagli artt. 44 comma 1 lettera c) e art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, evidenziando che gli interventi eseguiti e progettati sono di rilevante impatto urbanistico, che avrebbero richiesto una preliminare pianificazione, e non potevano essere assentiti in “diretta esecuzione”, senza una previa pianificazione urbanistica.

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