Cosa possono e cosa non possono fare le stazioni appaltanti non qualificate
Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).
Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?
Vediamolo insieme.

Chi sono le stazioni appaltanti non qualificate e quali sono le principali limitazioni che incontrano?
Le stazioni appaltanti non qualificate sono quelle amministrazioni che non soddisfano i requisiti di qualificazione stabiliti dall’articolo 63 e dall’Allegato II.4 del Dlgs. 36/2023, come modificato dal correttivo di cui al Dlgs. 209/2024. Le principali limitazioni che esse incontrano sono: 1. l’impossibilità di effettuare affidamenti di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti per i servizi e le forniture (ossia, pari o superiori a € 140mila), e di importo superiore a € 500mila per i lavori (articolo 62, comma 1); 2. il mancato rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG) da parte dell’ANAC per le procedure di valore superiore alle suddette soglie (articolo 62, comma 2); 3. l’impossibilità di effettuare le attività di progettazione e affidamento per le procedure di valore superiore alle suddette soglie, per le quali devono obbligatoriamente ricorrere ad una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificate (articolo 62, comma 6, lett. a e b); 4. la limitazione nell’esecuzione dei contratti, qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrendo a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori (articolo 62, comma 6, lett. g). Al riguardo, va ricordato che, in via generale, il revisionato articolo 8 dell’Allegato II.4 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e l’affidamento di contratti pubblici sono automaticamente qualificate al medesimo livello anche per l’esecuzione degli stessi (a meno che non vogliano conseguire una qualifica superiore, dovendo in tal caso possedere i requisiti di cui alle Tabelle C-bis e C-ter).
Quali attività possono svolgere autonomamente le stazioni appaltanti non qualificate?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (articolo 62, comma 1), le stazioni appaltanti non qualificate possono: 1. effettuare affidamenti diretti per forniture e servizi entro le soglie previste; 2. affidare lavori di importo fino a € 500mila; 3. effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; 4. procedere ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente (Art. 62, comma 6, lett. c); 5. eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione e quelli affidati ai sensi dei precedenti n. 3 e n. 4.
Cosa devono fare le stazioni appaltanti non qualificate per ricorrere a stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate?
Ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 62 del Dlgs. 36/2023, il ricorso alla stazione appaltante o alla centrale di committenza qualificata viene formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs. 267/2000 o ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 o mediante apposita convenzione. A tal fine, le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate, dichiaratesi disposte a prestare attività di committenza ausiliaria. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo. Al link ANAC Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata – Del. n. 266 – 20.06.2023 – www.anticorruzione.it sono reperibili il Regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata – Del. n. 266 – 20.06.2023, ed il relativo Modulo di istanza assegnazione d’ufficio.
Quali sono le fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2?
Le fasce di qualificazione, sia per la progettazione e l’affidamento sia per l’esecuzione, sono 3: – qualificazione base o di primo livello: fino alla soglia di € 750mila per servizi e forniture (SF1) e fino a 1 milione di euro per lavori (L1); – qualificazione intermedia o di secondo livello: fino a 5 milioni di euro per servizi e forniture (SF2) e fino alla soglia di rilevanza europea per lavori (L2); – qualificazione avanzata o di terzo livello: senza limiti di importo sia per servizi e forniture (SF3) sia per lavori (L3).
Quali sono gli obblighi relativi al RUP per le stazioni appaltanti non qualificate?
Qualora non siano qualificate per l’esecuzione e ricorrano a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori, esse possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria (articolo 62, comma 6, lett. g).
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