IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA /29

La riforma delle procedure di autorizzazione paesaggistica: il silenzio assenso tra tutela ambientale e piani regionali non attuati

La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il  parere.

Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?

Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).

Condividi:

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati.

In occasione del suo lancio, DIAC rimarrà consultabile in forma gratuita, ma devi avere un account per leggere i contenuti.

Sei già registrato? Accedi per leggere l'articolo:

Argomenti

Accedi