Fondamentale la richiesta di maggiori investimenti in prevenzione idrogeologica. Ma intanto alcuni PAI (per es. Appennino centrale) riclassificano al ribasso, per via amministrativa, il rischio idrogeologico dei territori di competenza. Non è un bel segnale e limita l’accesso ai fondi

26 Mar 2026 di Salvatore Di Bacco

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Negli ultimi anni il dibattito sulla prevenzione del rischio idrogeologico ha assunto una centralità crescente, anche grazie a contributi come “Fuori dalle emergenze” di D’Angelis e Grassi (si veda l’articolo di ieri di Mauro Giansante), che ribadiscono la necessità di un approccio strutturale e programmato alla sicurezza del territorio. La tesi è nota e condivisa: investire in prevenzione è economicamente più vantaggioso che intervenire in emergenza, e la spesa stimata — 435 miliardi in quindici anni — rappresenta meno dell’1% del PIL. (…)

Tuttavia, mentre la letteratura e le dichiarazioni istituzionali insistono sulla prevenzione, alcune scelte tecniche in corso negli strumenti di pianificazione — in particolare nei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) — sembrano muoversi in direzione opposta, rischiando di compromettere alla radice gli stessi obiettivi richiamati dagli autori e condivisi da larga parte della comunità tecnico istituzionale.

Mentre si moltiplicano gli appelli a investire in prevenzione, a programmare interventi strutturali e a superare definitivamente la logica emergenziale, si registra infatti un fenomeno che sembra andare nella direzione opposta: la progressiva riduzione, all’interno degli strumenti di pianificazione, dei livelli di rischio idrogeologico attribuiti ai territori. Il caso del nuovo PAI dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale rappresenta, da questo punto di vista, un esempio particolarmente significativo.

Secondo la motivazione ufficiale, tale revisione sarebbe finalizzata a “omogeneizzare” le classificazioni tra le diverse regioni dell’Appennino centrale. Tuttavia, l’effetto concreto di questa operazione è in parte una generalizzata declassificazione del rischio in alcune delle  regioni interessate. Una scelta che, pur presentata come un adeguamento tecnico, produce conseguenze di natura eminentemente finanziaria e amministrativa: la riduzione del livello di rischio comporta infatti, per alcuni Comuni, l’impossibilità di accedere ai fondi europei, nazionali e regionali destinati alla mitigazione del dissesto e alla messa in sicurezza del territorio.

In altri termini, territori che continuano a presentare condizioni di fragilità oggettiva si ritrovano improvvisamente classificati come “meno esposti”, con il risultato paradossale di non poter più richiedere le risorse necessarie per intervenire. Si tratta di un effetto che incide direttamente sulla capacità programmatoria degli enti locali, già gravati da responsabilità rilevanti e da risorse limitate, e che rischia di tradursi in un ulteriore arretramento delle politiche di prevenzione. 

Ma questa giustificazione non regge. E soprattutto non è innocua.

Ridurre il livello di rischio su carta significa, in concreto sottrarre risorse ai Comuni che vivono un rischio reale. Se un territorio passa da R4 a R3, o da R3 a R2, automaticamente non può più accedere ai fondi europei dedicati alla mitigazione del rischio, non può più concorrere ai finanziamenti nazionali e regionali per la messa in sicurezza, non può più programmare interventi strutturali perché “non prioritari” secondo la nuova classificazione.

Lasciare i Comuni esposti e senza strumenti con i sindaci, già responsabili penalmente e civilmente, si ritroveranno con territori fragili e responsabilità intatte, ma senza la possibilità di chiedere risorse. È un paradosso istituzionale che scarica tutto sui livelli più deboli della pubblica amministrazione.

La riduzione artificiale del rischio produce un effetto politico immediato: meno aree a rischio è uguale a meno obblighi di intervento e quindi meno spesa pubblica e meno responsabilità per chi governa la pianificazione. Ma il territorio resta esattamente com’è.

È evidente che la prevenzione non può essere perseguita attraverso la riduzione amministrativa del rischio, né attraverso operazioni che, pur formalmente giustificate da esigenze di uniformità, finiscono per sottrarre strumenti e opportunità ai territori più vulnerabili. La coerenza tra gli indirizzi strategici e gli atti di pianificazione è un presupposto imprescindibile: non si può invocare un grande piano nazionale di prevenzione mentre, contestualmente, si restringe la platea dei territori che possono accedere ai finanziamenti necessari per attuarlo.

Per questo motivo, appare necessario che tali processi di revisione vengano affrontati con la massima trasparenza, con un coinvolgimento effettivo degli enti territoriali e con una valutazione puntuale delle ricadute operative. La credibilità delle politiche di prevenzione si misura anche — e soprattutto — nella capacità di garantire coerenza tra le dichiarazioni di principio e le scelte tecniche che incidono sulla vita dei Comuni e sulla sicurezza dei cittadini.

In un momento storico in cui il Paese è chiamato a compiere un salto di qualità nella gestione del rischio, non possiamo permetterci che strumenti fondamentali come i PAI diventino veicolo di una riduzione silenziosa delle tutele. La prevenzione richiede investimenti, programmazione e responsabilità condivisa; non può essere perseguita attraverso scorciatoie che, pur alleggerendo i bilanci, espongono i territori a rischi maggiori e privano gli amministratori locali degli strumenti necessari per intervenire.

È auspicabile che questo tema venga riportato al centro del confronto istituzionale, affinché la prevenzione non resti un obiettivo evocato nei convegni ma diventi una pratica concreta, sostenuta da scelte coerenti e da una pianificazione che rifletta fedelmente la realtà dei territori.

  1. Il quadro normativo: obblighi di coerenza e rigore tecnico

La classificazione della pericolosità e del rischio non è un esercizio di discrezionalità politica, ma un obbligo vincolato da un rigido perimetro legale nazionale ed europeo. Ogni “declassificazione per armonizzazione” che prescinda dall’evidenza scientifica costituisce una violazione dei seguenti pilastri:

  • D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale): Gli articoli 65-68 impongono che i PAI si fondino esclusivamente su analisi idrologiche, idrauliche e geomorfologiche. La pericolosità deve emergere da dati oggettivi, fungendo da vincolo cogente per l’urbanistica.
  • Direttiva 2007/60/CE (“Direttiva Alluvioni”): Impone il costante aggiornamento delle mappe basato su nuovi eventi e modellazioni. Non prevede in alcun modo la riduzione dei livelli di protezione per finalità di uniformità amministrativa o convenienza di bilancio.
  • Linee guida ISPRA per la perimetrazione del rischio: Definiscono il rigore scientifico come unico criterio per la modifica delle classi P1-P4 e R1-R4. La declassificazione è ammissibile solo a fronte di interventi strutturali realizzati o nuovi studi migliorativi, mai per “esigenze di armonizzazione”.

Il Mandato Legale del “Realismo Cartografico” L’Art. 65 del D.lgs. 152/2006 sancisce il principio del realismo cartografico: la mappa non è una “lista dei desideri” politica, ma un mandato legale a rappresentare fedelmente la realtà fisica. Alterare questa rappresentazione per obiettivi amministrativi significa produrre un documento ideologico che tradisce la sua funzione di salvaguardia della vita umana e delle infrastrutture.

La pericolosità idraulica e geomorfologica è un parametro tecnico che deriva da analisi idrologiche e idrauliche, modellazioni numeriche, studi geomorfologici, dati storici, osservazioni di campo, valutazioni di vulnerabilità e esposizione.

Ridurre il livello di rischio per “armonizzazione” significa, di fatto, intervenire sulla classificazione senza intervenire sul territorio. È un’operazione che altera la rappresentazione del rischio senza modificarne le condizioni reali. In termini metodologici, ciò introduce una distorsione significativa tra rischio reale, rischio percepito, rischio amministrativamente riconosciuto.

Questa discrepanza compromette la funzione primaria dei PAI: fornire un quadro conoscitivo affidabile e un vincolo cogente per la pianificazione urbanistica e per la programmazione degli interventi.

 

  1. La declassificazione del rischio: criticità metodologiche

La riduzione dei livelli di rischio nel nuovo PAI ABAC presenta tre criticità principali.

Assenza di correlazione con interventi reali

La criticità fondamentale risiede nella natura “burocratica” della riduzione. Se un territorio passa da R4 a R3 senza che sia stata realizzata una cassa di espansione o un consolidamento, la minaccia fisica rimane intatta. È un intervento sulla carta che lascia il fango e le frane esattamente dove si trovavano, ma priva i cittadini della consapevolezza del pericolo.

Violazione del realismo cartografico e consumo di suolo

Un PAI non veritiero ha un impatto devastante sulla pianificazione urbanistica. La declassificazione rende aree storicamente vulnerabili “amministrativamente idonee” all’edificazione. Questo meccanismo legittima un consumo di suolo irresponsabile e autorizza nuove costruzioni in zone dove il rischio persiste, esponendo futuri insediamenti a catastrofi annunciate ma “legalmente” ignorate.

Incoerenza con i cambiamenti climatici e il PNACC

Mentre il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) avverte dell’aumento di eventi meteo estremi, la declassificazione amministrativa muove in direzione ostinata e contraria. Ridurre le tutele mentre la crisi climatica accelera è un paradosso metodologico che condanna il territorio all’impreparazione.

  1. Impatti operativi: la perdita di accesso ai finanziamenti

Le classificazioni R1-R4 sono la “chiave d’accesso” binaria ai flussi finanziari. Non si tratta di una semplice scala di priorità, ma di un requisito di ammissibilità che determina la sopravvivenza dei progetti di messa in sicurezza.

Mappatura dei fondi e soglie di esclusione:

  • Fondi Europei (FESR, LIFE, Horizon): La maggior parte dei programmi di resilienza richiede aree classificate R3-R4. Un declassamento a R2 comporta l’esclusione automatica dai bandi, rendendo il Comune ineleggibile per i fondi strutturali UE.
  • Fondi Nazionali (PNRR, MIT, Protezione Civile): Le graduatorie sono calibrate sulla pericolosità documentata. Ridurre artificialmente il rischio significa scivolare in fondo alle liste, perdendo ogni possibilità reale di finanziamento.
  • Fondi Regionali: La programmazione triennale delle opere pubbliche si basa sui PAI; meno aree a rischio si traduce in meno trasferimenti regionali per la difesa del suolo.

Per un piccolo Comune, perdere l’accesso a questi canali a causa di una declassificazione “cartografica” rappresenta una vera e propria sentenza di morte per qualsiasi velleità di messa in sicurezza del territorio, innescando un ciclo di vulnerabilità permanente.

La declassificazione comporta quindi l’esclusione automatica di molti Comuni dai bandi e dai programmi di finanziamento, la perdita di priorità nelle graduatorie, la riduzione della possibilità di programmare interventi strutturali, l’impossibilità di accedere a fondi europei dedicati alla resilienza climatica e alla prevenzione del rischio.

In altre parole, territori che continuano a presentare condizioni di fragilità oggettiva vengono privati degli strumenti finanziari necessari per intervenire.

  1. Il paradosso istituzionale: responsabilità legali vs. impotenza operativa

Questa dinamica configura un brutale “scaricabarile” istituzionale ai danni dei Sindaci, identificati come l’anello più debole ma più esposto della catena di comando.

Mentre le Autorità di Bacino utilizzano l’armonizzazione come “scudo tecnico” per ridurre gli oneri di pianificazione e la spesa pubblica, il Sindaco rimane gravato dalla Posizione di Garanzia ai sensi del Codice Penale. In caso di evento avverso, la declassificazione amministrativa non esimerà l’amministratore locale dalle responsabilità civili e penali: se un’area classificata “sicura” dalle nuove mappe dovesse subire un danno, il Sindaco si troverebbe nell’impossibilità di dimostrare di aver agito per la prevenzione, essendo stato privato proprio degli strumenti finanziari necessari per intervenire. È un paradosso dove l’impotenza operativa forzata si somma alla massima esposizione giudiziaria.

  1. Conclusioni: la prevenzione richiede rigore tecnico, non scorciatoie amministrative

La prevenzione non può essere perseguita attraverso la riduzione artificiale del rischio.
Non può essere affidata a operazioni di armonizzazione che, pur formalmente legittime, producono effetti sostanziali sulla capacità dei territori di accedere ai finanziamenti.
Non può essere costruita su una rappresentazione attenuata della pericolosità.

Se l’Italia vuole davvero uscire dalla logica emergenziale, è necessario garantire trasparenza nei processi di revisione dei PAI, coinvolgere attivamente gli enti locali e le strutture tecniche, assicurare che ogni modifica sia supportata da evidenze scientifiche, evitare che esigenze di bilancio prevalgano sulla sicurezza dei territori.

La prevenzione è un investimento, non un costo. E come ogni investimento richiede rigore, coerenza e responsabilità. Ridurre il rischio sulla carta non rende il territorio più sicuro: lo rende solo più vulnerabile e meno finanziabile.

Se davvero vogliamo uscire dalla logica emergenziale, la prima cosa da fare è smettere di manipolare la classificazione del rischio.

La prevenzione è riconoscere il rischio reale, finanziarlo adeguatamente, dare strumenti ai Comuni, assumersi responsabilità politiche e tecniche, non nascondere la fragilità del territorio sotto il tappeto delle “armonizzazioni”. E soprattutto, non si fa abbassando il rischio sulla carta mentre il territorio continua a franare, allagarsi, cedere.

È una scelta che colpisce soprattutto i Comuni più piccoli, quelli che non hanno strutture tecniche robuste, che vivono ogni giorno la responsabilità di territori complessi e che ora si ritrovano privati degli strumenti necessari per intervenire. 

E tutto questo avviene senza dibattito pubblico, senza un confronto trasparente, senza una valutazione delle ricadute. Mentre si parla di prevenzione, la prevenzione viene resa impossibile. Mentre si invocano investimenti, si riduce la possibilità di ottenerli. Mentre si denuncia l’emergenzialismo, si costruiscono le condizioni per nuove emergenze.

Finché continueremo a ridurre il rischio sulla carta per ridurre la spesa, l’Italia resterà un Paese che parla di prevenzione ma pratica l’emergenza.

E questo, purtroppo, è ciò che sta accadendo oggi.

 

 

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