IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 63
La nuova procedura per le deroghe nei locali interrati: cosa cambia con l’art. 65 del D.lgs. 81/2008. Dalle ASL all’INL, la nuova mappa delle responsabilità nel post Crans Montana. Una semplificazione o un vuoto di tutela?
Sotto il livello del suolo non esistono spazi “neutri”: ogni metro quadrato è un equilibrio fragile, dipendente da strutture, impianti e scelte progettuali che devono funzionare sempre. Eppure, con la riforma del 2024, l’Italia torna ad aprire ai seminterrati come luoghi di lavoro attraverso un sistema di deroghe che rischia di essere percepito come una normalizzazione dell’eccezione. È un passaggio che richiederebbe la massima prudenza istituzionale, perché gli ambienti ipogei non sono semplicemente “locali diversi”, ma contesti intrinsecamente vulnerabili, dove aerazione, microclima, vie di fuga e stabilità strutturale non tollerano approssimazioni.
La tragedia di Crans-Montana — un bar sotterraneo che si incendia all’improvviso, trasformando un luogo quotidiano in un teatro di paura — ci ricorda che ciò che accade sotto terra accade sempre troppo in fretta. Non importa che il contesto sia differente: il messaggio è lo stesso. Gli spazi ipogei non perdonano leggerezze, né tecniche né normative.
Per questo le deroghe non possono diventare scorciatoie amministrative o strumenti per recuperare volumetrie scomode. Ogni autorizzazione è un atto di responsabilità pubblica che deve dimostrare, non dichiarare, che un seminterrato può garantire livelli di sicurezza equivalenti — e spesso superiori — a quelli degli ambienti fuori terra. La flessibilità normativa non può trasformarsi in un alibi per evitare interventi strutturali, né in una risposta facile a esigenze organizzative o immobiliari.
La riforma del 2024 ci mette davanti a un bivio: trattare i seminterrati come spazi da “riempire” o come luoghi da rendere realmente sicuri. La differenza, come la cronaca insegna, non è teorica. È una differenza di vite.
L’introduzione delle deroghe all’art. 65 del D.lgs. 81/2008, ridefinite dalla Legge n. 203/2024, segna un passaggio normativo che merita una lettura attenta e non indulgente. La possibilità di utilizzare locali sotterranei e seminterrati come luoghi di lavoro purché privi di emissioni nocive e conformi ai requisiti dell’Allegato IV, con adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima nasce formalmente come risposta alla necessità di recuperare spazi e favorire la flessibilità organizzativa. Tuttavia, questa apertura normativa si colloca in un contesto in cui la sicurezza degli ambienti confinati rimane un tema irrisolto e spesso sottovalutato.
Le prime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ora ha competenza diretta nel valutare e autorizzare l’uso di tali locali, confermano la complessità del quadro: la deroga non è un automatismo, ma un percorso autorizzativo che richiede valutazioni tecniche puntuali, documentazione rigorosa e un controllo effettivo delle condizioni ambientali.
Alla luce della tragedia di Crans-Montana il tema assume una valenza ancora più urgente. Pur trattandosi di un contesto diverso, l’evento ricorda che gli spazi sotto quota zero presentano vulnerabilità intrinseche: vie di fuga limitate, maggiore esposizione a fenomeni strutturali critici, difficoltà di evacuazione, dipendenza totale da impianti meccanici per aerazione e sicurezza.
La riforma del 2024, dunque, impone un cambio di paradigma: non basta più verificare requisiti minimi, occorre assumere una responsabilità progettuale e gestionale piena, consapevoli che ogni deroga è un atto che incide direttamente sulla vita delle persone. E che ogni sottovalutazione, come la cronaca ci ricorda, può trasformarsi in tragedia.
- Introduzione: Una svolta normativa per la sicurezza nei locali sotterranei
A partire dal 12 gennaio 2025, la gestione della sicurezza per l’impiego di locali interrati e seminterrati a uso lavorativo ha subito una trasformazione radicale. Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024, che modifica l’art. 65 del D.lgs. 81/2008, il legislatore ha impresso una svolta strategica, abbandonando il precedente sistema di autorizzazione preventiva in deroga per abbracciare un approccio basato sulla comunicazione e sull’asseverazione. Questa riforma sposta il baricentro delle competenze dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che diventa l’unico ente destinatario delle comunicazioni e il fulcro del nuovo sistema di vigilanza.
Questo articolo, guida ed analizza in dettaglio le implicazioni di tale cambiamento, fornendo ai datori di lavoro e ai professionisti della sicurezza gli strumenti necessari per navigare la nuova procedura, comprenderne i requisiti e prevenire le pesanti conseguenze di una non conformità.
- Il nuovo quadro normativo: cosa cambia con la legge n. 203/2024
Comprendere la portata delle modifiche normative è il primo passo per garantire la conformità e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La legge n. 203/2024 interviene direttamente sui commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.lgs. 81/2008, sostituendo il vecchio regime autorizzativo gestito dalle ASL con una procedura comunicativa centralizzata presso l’INL.
Il nuovo approccio, in vigore dal 12 gennaio 2025, si fonda su una comunicazione preventiva inviata dal datore di lavoro tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). I nuovi commi dell’articolo 65 chiariscono i presupposti e le modalità di questo nuovo iter:
Art. 65, commi 2 e 3 (nuova formulazione):
comma 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
comma 3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Il meccanismo introdotto si basa sul principio del “silenzio-assenso”. Trascorsi 30 giorni dall’invio della comunicazione completa, il datore di lavoro può legittimamente utilizzare i locali. Tuttavia, se l’INL richiede integrazioni, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di invio delle informazioni supplementari. È fondamentale sottolineare che il silenzio-assenso non costituisce un’approvazione definitiva, in quanto l’INL conserva il potere di emettere un divieto esplicito in qualsiasi momento, qualora le condizioni di sicurezza non siano ritenute idonee.
Diventa quindi fondamentale esaminare nel dettaglio i requisiti pratici e documentali che ogni comunicazione deve inderogabilmente soddisfare.
- La procedura di comunicazione all’INL: guida passo-passo
La corretta predisposizione della comunicazione preventiva è il cuore della nuova procedura e il primo, fondamentale passo per un utilizzo legittimo e sicuro dei locali interrati e seminterrati. Un’impostazione precisa e completa fin dall’inizio previene richieste di integrazione e possibili contestazioni future.
4.1. Requisiti preliminari e tempistiche
Prima di avviare la procedura, è necessario verificare alcuni requisiti fondamentali:
- Soggetto obbligato: la comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro.
- Canale di trasmissione: l’invio deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’ufficio territoriale dell’INL competente.
- Requisito edilizio: la comunicazione è ammissibile solo per locali che già possiedono un titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con l’attività lavorativa prevista.
- Tempistica: la comunicazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’utilizzo dei locali.
4.2. Contenuto della Documentazione da Allegare
La comunicazione deve essere corredata da due documenti obbligatori, che costituiscono la base per la valutazione dell’INL.
- Relazione descrittiva: redatta dal datore di lavoro, deve descrivere in modo puntuale l’attività lavorativa, le specifiche lavorazioni previste per ogni singolo ambiente e, soprattutto, dichiarare esplicitamente che tali lavorazioni non danno luogo all’emissione di agenti nocivi.
- Asseverazione del tecnico abilitato: un tecnico iscritto al relativo Albo professionale deve redigere e firmare un’asseverazione che certifichi il rispetto dei seguenti punti:
- Conformità urbanistica ed edilizia: Coerenza con gli strumenti urbanistici e il regolamento edilizio comunale vigente.
- Agibilità dei locali.
- Rispetto delle norme igienico-sanitarie: Conformità al Regolamento Locale d’Igiene e/o al Regolamento Edilizio comunale.
- Rispetto delle norme di sicurezza, attestando in particolare:
- La presenza di requisiti di illuminazione idonei all’attività.
- La sussistenza di condizioni di salubrità dell’aria e di adeguati sistemi di aerazione.
- La garanzia di un idoneo microclima in relazione alle lavorazioni.
- Conformità di tutti gli impianti presenti (es. elettrico, condizionamento, idrotermosanitario, ascensore) alla normativa vigente.
4.3. Attività vietate e relative eccezioni
La normativa vieta l’utilizzo di locali interrati per attività che comportano, di norma, l’emissione di agenti nocivi. La circolare INL fornisce un elenco non esaustivo di tali lavorazioni:
- Verniciatura
- Processi di saldatura
- Uso di minerali a spruzzo
- Uso di solventi e collanti non ad acqua
- Ricarica di batterie
- Lavorazione di materie plastiche a caldo
- Officine con prova motori
- Falegnamerie
- Tinto-lavanderie
- Sviluppo e stampa
- Tipografia
Tuttavia, una successiva precisazione dell’INL, in riferimento alla circolare prot. n. 811 del 29/01/2025, ha chiarito che anche queste attività possono essere ammesse, a condizione che il datore di lavoro dichiari e dimostri nella relazione descrittiva che il processo specifico adottato non darà luogo all’emissione di agenti nocivi. Ciò può avvenire, ad esempio, tramite l’impiego di impianti a ciclo chiuso o a seguito di una valutazione che attesti un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.
Oltre ai requisiti procedurali, la normativa impone un’attenzione specifica ad alcuni aspetti tecnici e ambientali, come il rischio Radon.
- Aspetti tecnici e definizioni chiave
Oltre alla compilazione della documentazione, il datore di lavoro deve considerare alcuni obblighi tecnici specifici e comprendere l’esatto perimetro di applicazione della norma.
5.1. L’obbligo di valutazione del gas radon
Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 101/2020, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i livelli di concentrazione di gas Radon. La misurazione della concentrazione media annua deve essere completata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività nei locali interrati o seminterrati.
È fondamentale sottolineare che tale misurazione deve essere affidata a servizi di dosimetria riconosciuti, i quali rilasceranno una relazione tecnica dettagliata. Questa relazione diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale.
5.2. Definizioni di locale interrato/seminterrato ed esenzioni
L’INL chiarisce che, in assenza di una definizione nazionale uniforme, è necessario fare riferimento a quelle contenute nel regolamento edilizio-tipo:
- Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova a una quota inferiore rispetto a quella del terreno adiacente.
- Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento è a quota inferiore (anche parzialmente) rispetto al terreno adiacente, ma il cui soffitto è a quota superiore.
Poiché tale regolamento non è stato recepito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ogni comunicazione deve fare riferimento specifico alle definizioni contenute nel regolamento edilizio comunale vigente.
Sono esentati dalla presentazione della comunicazione i locali tecnici e di servizio caratterizzati da un basso fattore di occupazione, definito come una presenza del lavoratore inferiore a 100 ore/anno. Rientrano in questa categoria, ad esempio, spogliatoi, bagni, sottoscala, locali caldaia e vani tecnici.
Dopo aver esaminato i requisiti, è cruciale comprendere come l’INL gestisce le comunicazioni e quali sono le conseguenze in caso di non conformità.
- Il processo di controllo dell’INL e il regime sanzionatorio: le criticità da non sottovalutare
Il nuovo sistema, pur apparendo più snello, introduce un regime di responsabilità diretta e sanzioni molto severe. La veridicità delle dichiarazioni del datore di lavoro e delle asseverazioni del tecnico diventa il perno su cui si regge l’intero impianto normativo.
6.1. La gestione interna della comunicazione da parte dell’INL
L’Ispettorato ha definito un flusso di verifica interno a due stadi:
- Processo servizi all’utenza: Questo ufficio svolge una prima verifica puramente formale sulla completezza della comunicazione e dei suoi allegati. In caso di carenze, richiede le necessarie integrazioni.
- Processo vigilanza tecnica: Ricevute le comunicazioni (sia quelle complete da subito, sia quelle integrate), questo ufficio pianifica gli accertamenti ispettivi. La priorità viene data alle pratiche che hanno richiesto integrazioni e a quelle relative ad attività considerate a maggior rischio (come verniciatura, saldatura, falegnameria, ecc.).
6.2. Scenari di non conformità e conseguenze
Durante un’ispezione, l’INL può riscontrare diverse violazioni, con conseguenze severe sia per il datore di lavoro che per il tecnico asseveratore.
| Caso di violazione | Conseguenze per datore di lavoro e tecnico |
| 1. Dichiarazione non veritiera
(es. emissione agenti nocivi, condizioni di aerazione/illuminazione/microclima non idonee, o violazioni gravi all’Allegato IV, specificamente almeno due violazioni in almeno due diverse categorie tra 1.5, 1.6 e 1.7) |
Per il datore di lavoro:
– Notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000). – Contestazione della violazione dell’art. 65, co. 1 con prescrizione di interruzione delle lavorazioni. |
| 2. Mancato rispetto di requisiti dell’Allegato IV (violazioni non rientranti nel caso 1) | Per il datore di lavoro:
– Contestazione della violazione dell’art. 65, co. 2 con emissione di un verbale di prescrizione per ripristinare le condizioni di sicurezza. |
| 3. Asseverazione del tecnico non veritiera | Per il datore di lavoro:
Si applicano le conseguenze del Caso 1. Per il tecnico abilitato: – Comunicazione all’Albo professionale per violazione del codice deontologico. – Notizia di reato ai sensi dell’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). |
| 4. Utilizzo anticipato dei locali
(prima dei 30 giorni dalla comunicazione o dalle integrazioni) |
Per il datore di lavoro:
– Contestazione della violazione dell’art. 65, co. 1 con emissione di un verbale di prescrizione. |
Per mantenere la conformità nel tempo, è altrettanto importante gestire correttamente le variazioni societarie e le situazioni pregresse.
- Gestione delle variazioni e regime transitorio
La normativa prevede disposizioni specifiche per garantire continuità e chiarezza in caso di modifiche aziendali o per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
7.1. Volture e modifiche ai locali
Occorre distinguere due scenari principali:
- Variazione di ragione sociale (Voltura): Se l’assetto dei locali, degli impianti e del ciclo lavorativo rimane immutato, è sufficiente inviare all’INL una semplice dichiarazione che attesti il permanere delle condizioni precedentemente comunicate.
- Modifiche significative ai locali o all’attività: In caso di variazioni sostanziali (es. cambio tipologia di attività, aggiunta di nuovi locali), è obbligatorio presentare una nuova comunicazione completa di tutti gli allegati, attendendo nuovamente il decorso dei 30 giorni prima dell’utilizzo.
7.2. Istanze pregresse e “particolari esigenze tecniche”
L’INL ha chiarito il trattamento delle situazioni pendenti e di quelle già consolidate:
- Istanze presentate alle ASL prima del 12/01/2025: In base al principio tempus regit actionem, queste pratiche restano di esclusiva competenza delle ASL, che le gestiranno secondo le procedure vigenti al momento della loro presentazione.
- Locali già utilizzati per “particolari esigenze tecniche”: I datori di lavoro che, sotto la vigenza della vecchia normativa, già utilizzavano locali per queste specifiche esigenze (e le cui lavorazioni non emettono agenti nocivi) non devono presentare alcuna nuova comunicazione.
Queste disposizioni delineano un quadro normativo che, pur semplificando l’avvio delle attività, aumenta notevolmente la responsabilità degli attori coinvolti.
- Conclusioni: un nuovo paradigma di responsabilità
La riforma dell’art. 65 del D.lgs. 81/2008 segna un passaggio epocale: da un sistema basato sul controllo preventivo dell’ente pubblico a un modello fondato sull’assunzione di responsabilità diretta da parte del datore di lavoro e del suo tecnico asseveratore. La semplificazione procedurale, rappresentata dal passaggio dall’autorizzazione alla comunicazione, è deliberatamente controbilanciata da un sistema di vigilanza e sanzioni estremamente rigoroso in caso di dichiarazioni false o incomplete.
Per le aziende e i professionisti, questo nuovo paradigma richiede un approccio ancora più meticoloso e documentato. La qualità della relazione descrittiva e la precisione dell’asseverazione tecnica non sono più solo adempimenti formali, ma diventano i pilastri su cui si fonda la legittimità dell’utilizzo dei locali e la tutela da rischi legali e penali di notevole entità.
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