INSERITO NEL DL OMINIBUS
Il taglia-tempi dei pagamenti Pnrr (cambio di passo alla Ragioneria?)
L’emendamento presentato dal Mef (e approvato) garantisce entro trenta giorni ai soggetti attuatori degli appalti del Pnrr la liquidità necessaria per i pagamenti dei Sal, eliminando una serie di passaggi intermedi, verifiche preventive, attestazioni. Si tratta di una rivoluzione per la contabilità pubblica che coincide con l’esordio della nuova Ragioniera generale dello Stato Perrotta. Se si tratta di una reale intenzione di accelerazione – sia pure limitata al Pnrr – si capirà con il decreto attuativo del Mef che definirà il dettaglio delle nuove regole.
Arriva la norma taglia-tempi dei pagamenti dell’amministrazione pubblica per i progetti del Pnrr. È contenuta in un emendamento approvato al decreto legge Omnibus che oggi avrà il via libera del Senato con il voto di fiducia, per poi andare alla Camera per la conversione definitiva. L’emendamento aggiuntivo 18.0.1000 presentato dal Governo elimina una serie di barriere e controlli preventivi al trasferimento delle somme necessarie per il pagamento dei Sal degli appalti. Sorprendente l’accelerazione che produce, sorprendente che la norma venga dal Mef (che evidentemente comincia a farsi carico dei ritardi del Pnrr), sorprendente ancora di più che sia di fatto il biglietto da visita della nuova Ragioniera generale dello Stato, Daria Perrotta. Bisogna far passare qualche settimana per capire se è davvero partita una musica nuova o se si tratta di una coincidenza temporale. Certo, il segnale è forte.
Vediamo perché. “Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuativi degli interventi del Pnrr – dispone il comma 1 del nuovo articolo 18-bis – fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del Pnrr, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di trasferimento”.
Saltano tutta una serie di passaggi, verifiche preventive, attestazioni, prese in carico che intercorrevano fra la richiesta di finanziamento e la disponibilità. Ora quello che fa fede è il termine dei trenta giorni. Spiega la relazione illustrativa: “La norma intende semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr, tenuto conto delle esigenze operative manifestate nel corso dell’attuazione del Piano dai soggetti attuatori, attraverso procedure finanziarie snelle in grado di assicurare a tutti gli attori coinvolti nella filiera attuativa del misure del Piano la liquidità occorrente per la realizzazione dei rispettivi interventi”.
Il comma 2 affida comunque agli enti attuatori la responsabilità di attestare “l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del Pnrr”. Si tratta comunque di attestazioni semplificate, sulla base delle quali “le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento”.
La cartina di tornasole del nuovo corso arriverà entro sessanta giorni, termine posto dal comma 3 per il decreto con cui il Mef dovrà stabilire “i criteri e le modalità cui le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2”.