IL TESTO DEL DL AMBIENTE IN CDM

Gestioni idriche, stralciate le società in house col 20% di capitale ai privati

La bozza che sbarcherà al tavolo del governo, visionata da Diario Diac, si compone di undici articoli e presenta alcune variazioni rispetto alla versione di un mese fa. Priorità ai progetti strategici per impianti di idrogeno verde, eolico e solare con potenza nominale di minimo 70 e 50 Mw, nuovo ruolo per l’autorità paesaggistica

10 Ott 2024 di Mauro Giansante

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Nel Consiglio dei Ministri in programma oggi alle 11 ci sarà anche il decreto legge Ambiente. Le nuove norme vanno a modificare il Testo unico del 2006 e provano ad adempiere tra le altre cose alle direttive Ue sull’accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti energetici rinnovabili. Ma la vera novità del testo finale che arriva stamani all’esame del governo – e che alleghiamo in coda a questo articolo – è lo stralcio della norma che avrebbe aperto alla partecipazione al 20% dei privati nelle società in house di gestione del servizio idrico.

Salta la norma sui privati nelle in house idriche

Siamo all’articolo 3 del testo, che reca “Misure urgenti per la gestione della crisi idrica”: nella bozza di metà settembre si leggeva “all’articolo 149-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: […] «L’affidamento diretto può altresì avvenire a favore di società in house […] con partecipazione obbligatoria di capitali privati, a condizione che: a) le medesime siano partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale e abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato; b) il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto; c) al socio privato non spetti l’esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società». Nel testo finale, invece, questi periodi non vi sono più. “Non è chiaro, però, come avverrebbe la selezione di questi soggetti. Si tratterebbe di una mossa che andrebbe in totale controtendenza con quanto previsto sinora. Cioè con un controllo pubblico tanto secondo norme nazionali (D.Lgs. 201/2022, cui fa riferimento anche il nuovo codice degli appalti 36/2023) che obblighi comunitari (la Direttiva appalti del 2014)”, scrivevamo su questo giornale due settimane fa raccontando questa ipotesi. Detto fatto, è saltata.

Il ruolo dell’autorità paesaggistica sulla Via

L’altro articolo di rilievo è il primo, sulle “Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”. Confermati i progetti strategici cui dare priorità: idrogeno verde, eolico e solare (anche agrivoltaico) onshore con un minimo di potenza nominale di 70 Mw e 50 Mw. Così come il dialogo tra Commissione Via e Pnrr-Pniec e la efficacia “non inferiore a cinque anni” del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via. Di nuovo, invece, c’è che entro trenta giorni dalla fine della consultazione o dalla presentazione delle controdeduzioni del proponente, “l’autorità paesaggistrica competente verifica l’adeguatezza della relazione paesaggistica”. Di lì, entro dieci giorni viene apposto un termine massimo di trenta giorni per le integrazioni.

Un altro passaggio nuovo del testo, dove si conferma anche il ruolo di supporto del Gse, è il ruolo del Consiglio dei Ministri nella situazione di dissenso tra il diniego del Ministero della cultura e il parere favorevole della Commissione. In questo caso, si applica la disposizione della legge 400/1988 secondo cui si “può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.

Salta la norma sui Raee

Salta, invece, l’articolo 6 della prima bozza sul recupero di materie prime critiche dai Raee. La norma prevedeva agevolazioni sul ritiro gratuito al momento della vendita di nuove apparecchiature, prevedendo poi pene pecuniarie in caso di inadempimento. Al suo posto, “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”.

Per quanto riguarda gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico, rispetto alla precedente versione, il nuovo testo specifica che gli accordi vengono sottoscritti entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa disposizione. Che esclude gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese. Stanziati, invece, 10 milioni per il 2024 nel decreto legge del 1° giugno 2023 sull’emergenza alluvione.

All’articolo 2 sulla salvaguardia dell’ambiente e le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, viene esteso dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine di vendita da parte del Gse di gas naturale acquistato per lo stoccaggio. Inoltre, sul “trasferimento al Gse, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2024” viene aggiunto il valore dell’importo “pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l’importo rimanente”.

 

Il testo del Dl Ambiente oggi in Consiglio dei Ministri

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