DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 60
Equo compenso e qualità delle prestazioni: una tutela da estendere alle professioni tecniche
Le professioni regolamentate in Italia non rispondono solo alle logiche di mercato: costituiscono un vero presidio di legalità e di tutela della fede pubblica, elevandosi a vera e propria garanzia di rango costituzionale. Attraverso gli ordini e i collegi professionali – enti pubblici non economici che vigilano sugli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica – si attua una sussidiarietà orizzontale in cui lo Stato delega controlli a soggetti qualificati.
In ambiti in cui il cittadino non possiede le competenze tecniche per valutare la qualità di una prestazione, la regolamentazione, che richiede il superamento dell’esame di Stato, specifici requisiti di competenza e il rispetto di rigidi codici deontologici, assicura una competenza minima certificata.
Nell’ultimo ventennio la determinazione dei compensi ha vissuto profonde trasformazioni. Fino al 2006, le tariffe inderogabili nei minimi governavano il mercato professionale.
Questo assetto è stato radicalmente modificato dalla “Legge Bersani” (D.L. 223/2006), con la quale è caduta l’inderogabilità dei minimi tariffari fissi, mantenendo comunque l’obbligo di adeguatezza all’importanza dell’opera. Successivamente, con il “Decreto Liberalizzazioni” o “Cresci Italia” (art. 9 del D.L. 1/2012) si è intervenuti eliminando definitivamente le tariffe ordinistiche, in ossequio al principio secondo cui “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito tra le parti al momento del conferimento dell’incarico professionale”. Conseguentemente, a supporto dell’istanza di decreto ingiuntivo, i professionisti forniscono prova scritta di tale pattuizione, non più il cosiddetto “parere di congruità” (che comunque resta citato all’art. 636 del codice di procedura civile).
Il D.M. 140/2012 ha poi fissato i parametri ministeriali “per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti”.
L’ordinamento forense, in risposta al vuoto normativo e alle criticità nate con l’abolizione delle tariffe professionali obbligatorie, ha agito con l’introduzione dei “parametri da applicarsi anche in caso di mancata determinazione consensuale dei compensi”, utili dunque all’avvocato per avanzare istanza di opinamento delle proprie parcelle (combinato disposto dei commi 6 e 9 dell’art. 13 della legge n. 247/2012). Su tale principio si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza n. 19427 dell’8 luglio 2021 “in tema di liquidazione del compenso all’avvocato”. In questo modo, all’interno dell’ordinamento forense non sono stati ripristinati i vecchi minimi tariffari inderogabili, ma si è stabilito soltanto un meccanismo basato sulla libera pattuizione “temperata” e sulla “obbligatorietà” dei parametri in specifiche situazioni.
Su un piano diverso, la legge sull’equo compenso (L. 49/2023) ha introdotto una forma di tutela più ampia dei professionisti, nei confronti tuttavia dei soli “committenti forti” (Pubblica Amministrazione, banche, assicurazioni, grandi imprese), riaffermando la proporzionalità e l’adeguatezza dei compensi ai parametri ivi richiamati. Conseguentemente, nell’ambito soggettivo di applicazione di tale legge, è stato disposto che sono nulle “le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense”. Per tale via, sempre limitatamente ai rapporti con i “committenti forti”, sono stati reintrodotti compensi minimi per i liberi professionisti: ne è prova che tra le disposizioni legislative abrogate, a norma dell’art. 12 della stessa legge 49/2023, è ricompresa quella della “lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223”, ossia del succitato decreto Bersani.
In questo contesto normativo interviene il DDL 1663 – Delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali – approvato dal Senato il 3 agosto 2026 ed oggi approdato in Commissione Giustizia alla Camera (AC 3068), prevedendo la libera pattuizione del compenso tra le parti, comunque proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali (articolo 2, comma 1, lett. s).
La norma statuisce che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, siano stabiliti o aggiornati i parametri, anche ai fini dell’applicazione della legge sull’equo compenso.
Il testo, nella sua formulazione originaria, individuava obiettivi ben più ambiziosi: estendere la disciplina dell’equo compenso ad ogni rapporto professionale avente ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale. Già in commissione però questa linea aveva subito una brusca revisione, riportando la norma sostanzialmente all’attuale contesto.
L’irrigidimento in commissione al Senato sembrerebbe collegato ad osservazioni mosse dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in particolare al fatto che la disciplina dell’equo compenso nasce propriamente per tutelare i professionisti nei rapporti con committenti dotati di maggiore forza contrattuale, mentre in un contesto generalizzato la norma limiterebbe la libertà contrattuale e non assicurerebbe comunque la qualità delle prestazioni professionali.
Diverso è l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che affrontando la causa 377/17 (Germania contro HOAI), con sentenza del 4 luglio 2019, ha riconosciuto che la garanzia della qualità e la tutela dei consumatori costituiscono motivo di interesse generale e che le tariffe minime possono limitare il rischio di una “corsa al ribasso” qualitativo, sempre che siano accompagnate da stringenti requisiti di accesso alla professione. In Germania questi requisiti non sono soddisfatti perché, a differenza del nostro Paese, la progettazione non è riservata esclusivamente agli iscritti all’albo. Questo il motivo per cui la sentenza si chiude comunque con l’apertura di una procedura di infrazione contro la Germania, giudicando le tariffe minime e massime previste dal regolamento degli architetti e degli ingegneri tedeschi, contrarie al diritto comunitario.
Oggi il nuovo modello tedesco si basa su orientamenti tariffari, non obbligatori ma applicati in caso di mancato accordo.
In definitiva si può discutere se lo strumento su cui intervenire sia la norma dell’equo compenso, così come trovare le forme che garantiscano il rispetto dei margini per la libera contrattazione, ma resta necessaria l’azione politica che approvi una norma che assicuri la qualità della prestazione, permettendo al contempo la vigilanza sull’operato dei professionisti.
È auspicabile, in ogni caso, che si pervenga quantomeno ad una “soluzione mediana” (idonea, per di più, all’eliminazione di una discrasia tra le diverse discipline ordinistiche vigenti) che estenda finalmente a tutte le professioni tecniche la suesposta disciplina forense, di cui all’art. 13 della legge n. 247/2012.
La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense, recentemente approvata al Senato (DDL 1917), all’articolo 2, lettera g), conferma di fatto l’impianto del Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. 55/2014, prevedendo che gli stessi siano adeguati alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possano essere anche parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Un sistema di orientamento basato su parametri o “onorari di base” non configura un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, poiché le parti restano libere di derogarvi consensualmente. Al contempo, la presenza di parametri sussidiari e orientativi protegge il consumatore, la qualità dell’opera svolta e salvaguarda l’indipendenza, il decoro e l’altissimo valore pubblico delle prestazioni intellettuali, consentendo agli ordini e collegi territoriali di svolgere con maggiore capacità e perizia le funzioni di tutela dell’albo e della collettività ad essi assegnate.
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