APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 53
Costruire secondo l’Europa: cosa dovrà fare il RUP dall’8 gennaio 2026
Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
Il Regolamento definisce in modo più ampio e puntuale cosa si intende per “prodotto da costruzione”, includendovi non solo i materiali tradizionali, ma anche quei componenti innovativi (come elementi prefabbricati avanzati o prodotti ottenuti tramite tecniche digitali, inclusa la stampa 3D) destinati a essere incorporati in modo permanente nelle opere. Parallelamente, introduce strumenti digitali, come il Passaporto digitale del prodotto, che accompagnerà ogni elemento certificato, fornendo informazioni tecniche, prestazionali e ambientali in forma strutturata e verificabile.
L’obiettivo della riforma è, dunque, duplice: da un lato, rafforzare la qualità, la sicurezza e l’affidabilità dei prodotti da costruzione presenti sul mercato europeo; dall’altro, promuovere la sostenibilità e l’economia circolare.
Conseguentemente, gli effetti della riforma si rifletteranno anche sui contratti pubblici, considerati peraltro dal legislatore europeo come una leva strategica per orientare il settore verso materiali più performanti dal punto di vista ambientale (si vedano il Considerato 27, 98 e 99, e l’articolo 83).
Per i RUP, quindi, queste novità si traducono in un nuovo modo di impostare i capitolati tecnici, selezionare i fornitori e verificare le conformità documentali. Dal 2026, pertanto, ogni gara che preveda prodotti da costruzione o abbia impatti ambientali dovrà adeguarsi ai requisiti del nuovo Regolamento, con un effetto diretto sulle attività di progettazione, predisposizione degli atti di gara e gestione dell’esecuzione.
Vediamo in che modo.
A quali appalti pubblici si applicherà il nuovo Regolamento e da quando?
A partire dall’8 gennaio 2026, il Regolamento (UE) 2024/3110 diventerà il riferimento obbligatorio per tutti gli appalti che prevedono l’acquisto, la specificazione o l’utilizzo di prodotti da costruzione. Questo significa che, ogni volta che un progetto o un contratto, sia esso di lavori, servizi o forniture, riguardante sia il settore ordinario che i settori speciali, comporti l’impiego di materiali destinati a essere incorporati in modo permanente in un’opera, tali prodotti dovranno essere conformi alle nuove regole europee.
Non tutti gli appalti, quindi, saranno automaticamente interessati: restano esclusi, ad esempio, gli affidamenti che riguardano esclusivamente prestazioni intellettuali o attività che non comportano l’inserimento di materiali da costruzione. Spetta quindi al RUP, già in fase di programmazione e progettazione, identificare con chiarezza se la procedura in preparazione coinvolge o meno prodotti da costruzione e, in caso affermativo, verificare che questi rispettino i requisiti imposti dal Regolamento.
Quali obblighi diventeranno immediatamente applicabili dall’8 gennaio 2026?
Da gennaio 2026, i prodotti da costruzione inseriti in un appalto pubblico dovranno rispettare una serie di obblighi che diventeranno pienamente operativi.
Tra questi, il primo è l’adeguamento alla Marcatura CE aggiornata secondo il nuovo Regolamento: ogni prodotto dovrà essere certificato sulla base delle norme armonizzate o degli atti delegati applicabili.
A questo si aggiunge la necessità di fornire, in formato digitale, la Dichiarazione di prestazione e di conformità, che insieme al Passaporto digitale del prodotto costituisce il nucleo documentale essenziale per valutare l’idoneità del materiale. Grazie al Passaporto digitale del prodotto, il RUP potrà accedere con maggiore facilità a dati tecnici, prestazionali e di sicurezza, nonché alle informazioni ambientali quando disponibili.
Di conseguenza, i documenti di gara dovranno essere aggiornati affinché richiedano espressamente questa documentazione digitale. Durante la valutazione delle offerte e nella fase di esecuzione, sarà necessario verificare che ogni prodotto fornito rispetti integralmente il quadro normativo europeo: materiali privi di marcatura CE, di Passaporto digitale del prodotto o di dichiarazioni aggiornate non potranno essere accettati, perché non conformi.
In che modo il Regolamento introduce elementi di sostenibilità e come devono essere integrati nei capitolati di gara?
Il nuovo Regolamento (articolo 83) attribuisce un ruolo crescente alla sostenibilità e all’analisi del ciclo di vita dei prodotti da costruzione. Sebbene molti requisiti ambientali diventeranno obbligatori solo con la pubblicazione dei relativi atti delegati, già dal 2026 i produttori dovranno iniziare a rendere disponibili informazioni ambientali nel Passaporto digitale del prodotto.
Per le stazioni appaltanti, questa evoluzione apre la strada a una progressiva integrazione di criteri ambientali nei capitolati di gara. Il RUP potrà, quindi, richiedere, oltre alle prestazioni tradizionali, anche informazioni relative all’impatto ambientale, alla riciclabilità, al contenuto di materie prime seconde o ad altri parametri di sostenibilità.
Nell’attesa che tali requisiti diventino obbligatori attraverso atti delegati (di attuazione progressiva del Regolamento da parte della Commissione), il RUP potrebbe, però, inserirli come criteri premianti, contribuendo a orientare il mercato verso soluzioni più virtuose. È importante ricordare, tuttavia, che i criteri, volontari o obbligatori che siano, devono essere sempre coerenti con le specifiche del progetto e con le norme armonizzate già disponibili.
È ancora possibile richiedere requisiti tecnici nazionali o locali più stringenti?
Il Regolamento non impedisce di introdurre requisiti ulteriori, ma pone limiti chiari per garantire la libera circolazione dei prodotti conformi. In linea generale, se una caratteristica tecnica è già armonizzata a livello europeo, il RUP non potrà pretendere prestazioni aggiuntive non previste dalle norme UE.
Restano però due margini di intervento. Il primo riguarda i requisiti che non si applicano al prodotto in sé, ma all’opera di costruzione: ad esempio, esigenze specifiche in materia di sicurezza sismica, antincendio o durabilità possono giustificare prescrizioni aggiuntive. Il secondo riguarda gli aspetti tecnici non ancora coperti da norme armonizzate o atti delegati: in questo caso è possibile richiedere requisiti ulteriori, purché giustificati, proporzionati e non discriminatori.
Il RUP deve, quindi, prestare particolare attenzione a distinguere ciò che è oggetto di armonizzazione europea (e, quindi, non modificabile) da ciò che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. È buona prassi, ovviamente, motivare sempre eventuali prescrizioni ulteriori, spiegando perché sono necessarie per l’opera specifica.
Quale documentazione deve essere richiesta agli operatori economici e come può essere evitata la duplicazione degli oneri?
Il nuovo Regolamento punta a migliorare la qualità dell’informazione tecnica, ma anche a evitarne la proliferazione inutile. A partire dal 2026, la documentazione minima che dovrà essere richiesta per ogni prodotto da costruzione comprende il Passaporto digitale del prodotto, la marcatura CE, la dichiarazione di prestazione e di conformità, nonché eventuali certificazioni rilasciate da organismi notificati.
Ove disponibili, il RUP potrà esigere anche informazioni ambientali o dichiarazioni relative al ciclo di vita. Tuttavia, il Regolamento consente un margine di semplificazione importante: qualora una caratteristica tecnica sia già certificata nell’ambito di un altro atto normativo, non è necessario richiedere una nuova certificazione specifica per i prodotti da costruzione, evitando così duplicazioni documentali e appesantimenti amministrativi.
Per facilitare il lavoro, è consigliabile che il RUP adotti una checklist interna da utilizzare in ogni gara che preveda la fornitura di prodotti da costruzione, così da assicurare che tutta la documentazione richiesta sia pertinente, sufficiente e non ridondante.
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