L'EMENDAMENTO IN MANOVRA
Concessioni elettriche, i RISCHI di una proroga di vent’anni
Una prima versione proposta prevedeva addirittura un’estensione per un periodo di quarant’anni. Secondo la riformulazione approvata in Commissione alla Camera, i “piani straordinari di investimento pluriennale” avrebbero l’obiettivo di migliorare la resilienza e l’affidabilità del servizio, la capacità di integrare la generazione distribuita, il potenziamento delle infrastrutture, la flessibilità del sistema di distribuzione e il monitoraggio della rete.

Le concessioni italiane non finiscono, fanno dei giri immensi e non ritornano. E’ quanto sta accadendo sul fronte elettrico: un emendamento dal titolo “Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica” approvato in V Commissione alla Camera sulla legge di bilancio prevede una proroga della gestione per altri vent’anni, a fronte di un onere concessorio inserito in tariffa, a copertura di ammortamenti e remunerazione del capitale. Addirittura, una prima versione ipotizzava una estensione di ben due decenni. La nuova versione del testo è stata messa a punto martedì e specifica che l’approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.
Viene poi eliminato il riferimento al fondo istituito presso il Mef nel quale sarebbero dovute confluire le eventuali maggiori entrate: “Le eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo – si legge – saranno destinate, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche”.
Vediamo, intanto, il testo integrale riformulato per poi passare ai rischi di questa eventuale proroga.
“Al fine di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall’Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi: a) miglioramento della resilienza e dell’affidabilità del servizio ai fini dell’adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi; b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione; c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l’aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l’impiego dell’energia elettrica; d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l’adozione di meccanismi che facilitino l’approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione; e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall’ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA e il Ministeo dell’Economia e delle Finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L’approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata ai fini del raggiungimento della condizione di equilibrio economico finanziario, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni. Fatte salve le attribuzioni in materia di sistema tariffario di cui all’articolo 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario delle concessioni è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.
4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.
La scadenza delle concessioni elettriche attuale – Enel ha in mano l’85% della distribuzione, per il resto ci sono A2a, Hera, Iren e Acea – è prevista nel quinquennio tra 2025 e 2030. Termine ultimo fissato dal decreto Bersani del 1999. Di fatto, la distribuzione elettrica è regolata da un monopolio naturale dove Arera gestisce la copertura dei costi a sostituzione della concorrenza nel mercato. Così estendendo, di fatto, le gare delle Regioni verrebbero ancora rinviate.
Il rischio di prolungarle di altri vent’anni, segnalano alcuni esperti a Diario Diac, riguarderebbe anzitutto la sfera degli utenti consumatori e l’industria non direttamente collegata in alta tensione perché gli oneri verrebbero scaricati in tariffa. Di fatto, aumenterebbe la tariffa di distribuzione elettrica, una delle componenti in bolletta. In secondo luogo si produrrebbe un rischio di perdita di competitività nazionale sui prezzi elettrici già molto più alti in Italia rispetto al resto d’Europa. Infine, si potrebbe aprire la strada a nuove proroghe anche in altri ambiti, dall’idroelettrico all’acqua e al gas.
Una soluzione alternativa, secondo quanto raccolto, potrebbe essere il modello anglosassone di assegnazione delle licenze. Di sicuro, lo stallo ciclico va superato. Perché sì, da un lato parliamo di infrastrutture strategiche nazionali per le quali passa la transizione energetica ma dall’altro non è più possibile tradire le richieste europee di concorrenza.