LE AUDIZIONI SUL DDL DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Cni: stop alla deregulation, laurea abilitante per l’accesso alla professione ed equo compenso anche con la committenza privata
Riserve di competenze per i nuovi settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione e non più soltanto per le attività di ingegneria civile-ambientale, superando una normativa obsoleta e, soprattutto, porre fine all’attuale deregolamentazione di fatto; riforma dell’accesso alla professione, prevedendo, tra gli altri, percorsi di laurea abilitante; equo compenso anche nei rapporti con la committenza privata, per evitare rincorse al ribasso. Sono questi i tre fondamentali temi affrontati dal presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Angelo Domenico Perrini, nel corso di un’audizione, ieri, presso la commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’esame del ddl 1663 con delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, approvato dal Consiglio dei ministri nel settembre dell’anno scorso. La prima sollecitazione che arriva dal Cni riguarda l’aggiornamento delle riserve di competenza (cioè, l’insieme di attività che la legge attribuisce in via esclusiva a una determinata professione regolamentata, vietandone l’esercizio a chi non è iscritto al relativo albo) per i nuovi settori dell’ingegneria industriale e dell’informazione. Perrini ha sottolineato come l’attuale assetto delle competenze professionali degli ingegneri risenta ancora dell’impostazione data dal Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Questa normativa, concepita in un paese ancora prevalentemente rurale e in via di industrializzazione, basava la tutela della pubblica incolumità quasi esclusivamente sulla stabilità delle costruzioni civili e sulla trasformazione del territorio, ponendo l’attenzione essenzialmente alle attività di ingegneria civile- ambientale, per le quali sono previste specifiche “riserve di competenza” e dunque possono essere eseguite solo da professionisti iscritti all’Albo. Al contrario, nei settori dell’Ingegneria industriale e dell’Ingegneria dell’informazione (formalmente riconosciuti con la divisione dell’Albo in tre settori nel 2001) non si registra, ha evidenziato Perrini, la medesima attenzione del legislatore, ma vige una pericolosa deregolamentazione di fatto. Attualmente, in questi ambiti, attività estremamente complesse vengono spesso svolte da personale non iscritto all’Albo, privo
di certificazione deontologica e di obbligo di formazione continua.
Sollecitato dalle domande del senatore di Forza Italia Sergio Rastrelli, Perrini ha poi aggiunto: “E’ necessario inserire nel ddl un principio che equipari il rischio tecnologico e informatico al rischio sismico o statico. Nel 2025 la pubblica incolumità non è minacciata solo dal crollo di un ponte, ma anche dal malfunzionamento di un algoritmo di Intelligenza Artificiale applicato alla medicina o alla guida autonoma, dalla vulnerabilità di una infrastruttura critica (rete elettrica, idrica, dati) soggetta ad attacchi cyber, dal grave deterioramento di un impianto industriale o dal guasto di un sistema robotizzato. Occorre, dunque, inserire una previsione di delega finalizzata a istituire una riserva di competenza esclusiva anche per gli iscritti al Settore B (Industriale) e al Settore C (Informazione) dell’Albo degli Ingegneri, con relativo obbligo di iscrizione, per l’esercizio di attività che presentino un impatto sulla salute, sulla sicurezza pubblica o sulla gestione di dati sensibili”.
Tema sempre caldo è poi quello relativo alla riforma dell’accesso alla professione di ingegnere, un leit motiv del Cni secondo il quale, come Perrini ha indicato alla Commissione Giustizia, occorre intervenire sia introducendo un periodo di tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi, sia sostituendo i percorsi formativi tradizionali con percorsi di laurea abilitante, che consentano di conseguire l’abilitazione professionale contestualmente alla discussione della tesi di laurea. Il tirocinio, peraltro, dovrà avere una durata congrua, alla quale corrisponderà il riconoscimento di un certo numero di CFU (Credito di formazione universitario) e dovrà essere svolto presso enti convenzionati, aziende qualificate o studi professionali, sotto la supervisione congiunta di un tutor accademico e di un tutor professionale iscritto all’Ordine. Inoltre, Perrini ha tenuto a precisare che la proliferazione dei corsi di laurea in ingegneria erogati da atenei telematici impone l’esercizio di un controllo, anche sul piano normativo, per garantire la qualità della formazione tecnica. L’estensione del percorso abilitante ai corsi di studio telematici deve essere subordinata all’obbligo di presenza certificata per le lezioni e le attività relative alle discipline caratterizzanti e per l’intero svolgimento del TPV (Tirocinio pratico valutativo).
Last but no least, Perrini ha affrontato il tema dell’equo compenso. Il punto cruciale sta nel fatto che la sua applicazione è limitata prevalentemente ai
rapporti con la Pubblica Amministrazione, laddove invece la maggior parte delle prestazioni professionali degli ingegneri avviene nei confronti di committenti privati generici. In questo ambito, la rincorsa al ribasso del costo delle prestazioni professionali genera un danno diretto alla qualità dell’opera e, di riflesso, alla sicurezza del committente stesso. È necessario perciò che il ddl attribuisca ai Consigli Nazionali, di concerto con il Ministero della Giustizia, l’aggiornamento periodico dei parametri ministeriali (attualmente regolati dal D.M. 17/06/2016) e che il medesimo iter procedurale sia utilizzato anche per la determinazione del compenso anche nei contratti tra professionisti e privati. Infatti, sebbene per i grandi committenti sia prevista l’applicazione della disciplina sull’equo compenso, con l’eliminazione delle tariffe di cui alla legge 143 del 1949 non esiste la possibilità di applicare parametri tariffari oggettivi alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti di committenti privati, le quali si differenziano in modo netto da quelli stabiliti per le opere pubbliche. Pertanto, è necessario e urgente definire detti parametri anche per i rapporti tra
professionista e committenza privata. Il punto qualificante della riforma deve essere la definizione legale della struttura del compenso, individuando una parte che non può essere oggetto di ribasso negoziale, in quanto posta a garanzia della dignità del lavoro e della copertura dei costi vivi. Più precisamente, è necessario stabilire che le spese vive e di gestione (che includono costi strumentali, software, assicurazione professionale, formazione continua, utenze studio, costi del personale) e gli oneri previdenziali e fiscali (ossia i contributi soggettivi e integrativi alla cassa di previdenza e imposte dirette) vadano a costituire la parte incomprimibile del compenso professionale, poi integrato dalla remunerazione netta della prestazione intellettuale. Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tale soglia è nullo, in quanto configura una prestazione in perdita che viola l’art. 36 della Costituzione e presume una lesione della qualità della prestazione a danno della sicurezza del committente.
Nella seduta di ieri, la Commissione Giustizia del Senato ha audito sul provvedimento anche il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. “La peculiarità della nostra attività professionale ci ha fatto particolarmente apprezzare il contenuto del disegno di legge 1663, che riteniamo un interessante e positivo passo verso un efficientamento e modernizzazione delle professioni. Interessante, in particolar modo, è la maggior centralità dei Consigli nazionali nella formazione e nell’individuazione di parametri minimi qualitativi degli Enti formatori in quanto riteniamo la formazione non solo un’esigenza essenziale, ma un;’importante ragione di esistenza stessa degli Albi professionali, ass;icurando qualità e serietà delle prestazioni fornite ai nostri clienti”, si legge nella memoria che il presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali Paolo Pasqui. “Desta preoccupazione la recente proposta di legge professionale dell’Ordine forense, ove recita “sono sempre attivit;à esclusive dell’avvocato le attivit;à di consulenza legale e assistenza legale”: è ovvio che nessuno intende sconfinare nell’attività forense, ma preoccupa la genericità dell’enunciazione che copre teoricamente ogni consulenza che comporti anche aspetti giuridici e che, accompagnata dalla successiva nullità di compensi per consulenze prestate da altre figure professionali, può dare luogo a interpretazioni e contenziosi”, secondo il vertice degli spedizionieri doganali.