NORME VIGENTI E PROSPETTIVE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici» si conclude, anche per la Gestione Informativa Digitale, spesso impropriamente fatta coincidere con l’acronimo BIM, peraltro ora espunto completamente dal nuovo codice dei contratti pubblici, un lungo iter, avviato con il decreto ministeriale 560/2017. Sul tema il cosiddetto correttivo essenzialmente ridefinisce con maggiore precisione alcuni passaggi già presenti nel decreto legislativo originario del 2023 e introduce alcuni ulteriori approfondimenti.
Il suo valore principale in merito consiste nel confermare sostanzialmente i termini dell’obbligatorietà dell’adozione, al netto di alcune variazioni delle soglie precedenti: in definitiva, si può affermare che il correttivo instilli negli operatori del versante della domanda pubblica (e, di conseguenza, anche dell’offerta privata) la percezione che la transizione digitale sia ormai irreversibile.
Naturalmente, i modi con cui tale evoluzione sarà conseguita e con i quali si determinerà un avanzamento della maturità digitale delle organizzazioni sono tutti da comprendere, all’interno di percorsi che saranno necessariamente differenziati.
il comunicato del presidente
Che Anac non abbia del tutto apprezzato i contenuti del correttivo lo si evince da diversi aspetti. Primo fra tutti il fatto che poco dopo la pubblicazione del Dlgs 209/2024, l’Autorità abbia subito tenuto a ricordare a tutto il panorama della contrattualistica pubblica che lei conserva il potere di adottare linee guida, anche vincolanti, per la corretta regolazione del sistema.
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
Il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti solleva interrogativi sulle implicazioni future di un possibile aumento delle tensioni commerciali al livello globale. L’Agenda 47, il programma economico e politico di Donald Trump per il suo secondo mandato, ha come pilastro il ritorno a politiche commerciali protezionistiche, che prevedono l’innalzamento delle tariffe doganali per incentivare la produzione interna e ridurre il deficit commerciale. In un contesto in cui l’Unione Europea è tra i principali partner degli Stati Uniti, le nuove misure tariffarie rischiano di ridurre la competitività delle esportazioni europee verso il mercato americano, aumentando i costi e scoraggiando gli scambi bilaterali. In questo intervento, cercheremo di quantificare l’esposizione delle merci europee e italiane verso il mercato statunitense e di individuare i settori più a rischio.
LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
La controversia analizzata dal tribunale di Genova riguardava l’applicazione della proroga delle concessioni demaniali marittime introdotta dal legislatore, estesa fino al 2027. La ricorrente sosteneva che le recenti modifiche normative e alcune interpretazioni giurisprudenziali avessero inciso sui principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria, giustificando così la legittimità della proroga. Tuttavia, il TAR ha respinto tali argomentazioni, sottolineando come le “sopravvenienze” invocate non siano sufficienti a superare i principi consolidati.
Energy Performance Contract
Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.
Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.
Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.
Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
UN'ANALISI DELLE CAUSE
Il settore delle costruzioni non è più il motore dell’economia mondiale, e la ragione è la crisi del suo mercato più rappresentativo, quello residenziale. Si tratta di una crisi prolungata e diffusa; basti dire che nell’ultimo biennio quasi la metà dei paesi ha registrato una flessione degli investimenti abitativi, con numeri eccezionali in Nord Europa, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada e Cina. Le cause sono molteplici, tra cui sovraproduzione, aumento del costo del credito, crollo del mercato immobiliare, esaurimento dei generosi incentivi pubblici per la riqualificazione energetica. Ma il fattore più significativo, in dimensione e portata, è sicuramente la crisi del mercato residenziale cinese, con implicazioni che travalicano l’ambito settoriale specifico e che coinvolgono molteplici aspetti dell’economia mondiale, dai corsi delle commodity, alla crescita del commercio internazionale. Sullo scenario di medio-breve termine, inoltre, incombe lo spettro del nuovo corso presidenziale di Donald Trump, che propone un mix di politiche espansionistiche e protezionistiche, con implicazioni sul settore delle costruzioni e sullo scenario macroeconomico internazionale.
Non chiamatela più edilizia. Chiamatela industria della trasformazione urbana e, se ne sarà capace, della rigenerazione umana. Una industria – quindi una capacità di fare e di dare risposte concrete, puntuali ed efficienti alle domande – che rifondi l’economia della trasformazione urbana mettendo al centro, come obiettivi fondamentali, l’ambiente e la persona. Il rispetto dell’ambiente e la vita delle persone.
Si dirà che non sono una novità, l’edilizia verde e l’edilizia sociale, la città verde e la città sociale, ne sentiamo parlare da tempo, al punto di rischiare di approdare a slogan logori e consunti. Ma per fare questo passaggio decisivo verso la rigenerazione umana, per mettersi alla testa di un cambiamento, questa industria, questa economia, questa cultura hanno bisogno di guardare alla città con occhi nuovi. Devono poter entrare dove non sono mai entrate, devono guardare ciò che non hanno visto finora, devono soffermarsi a pensare di cose che sono state intraviste solo di sfuggita. Come già successo con la rivoluzione digitale, che è entrata dentro le case e non ha più consentito di vedere le case solo da fuori. Come già successo all’architettura che non è più solo una bella facciata, ma ha imparato a catturare la vita delle persone dietro quella facciata.
Milano, una delle città più dinamiche e in continua evoluzione d’Italia, ha visto negli ultimi anni un aumento significativo delle attività edilizie. Tuttavia, questo sviluppo non è stato esente da controversie, in particolare riguardo a presunti abusi edilizi. Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce numerosi casi di irregolarità che hanno avuto un impatto significativo sul settore immobiliare e sulla fiducia dei cittadini. In risposta a queste problematiche, è iniziato un percorso legislativo introdotto prima con il salva-casa, poi trasfuso nel decreto infrastrutture e in ultimo nella proposta di legge AC1987 della commissione ambiente e territorio della Camera, subito etichettato dalla stampa come “salva-Milano”, un provvedimento legislativo che è sfociato negli emendamenti approvati alla Camera il 21 novembre come interpretazione autentica di alcuni articolati delle normative oggetto di “attenzione”. Tale proposta di legge era mirata a risolvere le ambiguità normative e a sbloccare i cantieri bloccati.
SUGGERIMENTI FINALI PER LA NORMA SALVA-MILANO E DINTORNI
L’art. 36 bis TUE, introdotto dal salva-casa, opera per la prima volta una netta separazione di un binomio precedentemente inscindibile, che è sempre stato un unicum in quasi tutte le normative di settore: cioè la disciplina urbanistica/edilizia.
Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)
In questi anni edilizia e urbanistica hanno avuto una lunga, pacifica e serena convivenza.
Una disciplina complessa come quella dell’urbanistica, che ha contenuti ampi, inerendo alla trasformazione del territorio nel suo complesso, è riuscita a convivere con la disciplina edilizia.
Nessuno fino al momento del decreto ha mai sentito la necessità di operare una chiara distinzione tra le norme che riguardavano i due profili.
La disciplina edilizia e urbanistica rappresentano un aspetto cruciale nella gestione del territorio e nello sviluppo urbano. Nel contesto del salva-casa tali discipline assumono un ruolo ancora più significativo, poiché mirano a garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni, nonché a preservare il patrimonio edilizio esistente.
Il presente articolo esplorerà in dettaglio la definizione di disciplina edilizia e urbanistica, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e l’importanza di una corretta definizione del loro perimetro, ora che è avvenuta la “separazione”.
AL MOMENTO NIENTE PROROGA
Mentre l’attenzione di tutti è concentrata sullo schema di correttivo e sulle modifiche a cui porterà nel prossimo futuro, si sta avvicinando la fine del periodo transitorio disposto dall’ANAC lo scorso giugno per accompagnare le stazioni appaltanti nel processo di piena digitalizzazione dei contratti pubblici a mezzo dell’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
A meno di ulteriori proroghe, infatti, il prossimo 31 dicembre scade la proroga prevista dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, con cui, appunto, è stato prorogato alla suddetta data l’originario termine fissato al 30 giugno per l’utilizzo della Piattaforma PCP dell’Autorità a mezzo l’accesso diretto invece che attraverso le Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PAD) esclusivamente in interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).
La complessa tessitura del diritto pubblico italiano è caratterizzata da un sistema di fonti normative che si intrecciano e sovrappongono, creando un quadro giuridico dinamico e talvolta controverso. Un aspetto particolarmente interessante di questo sistema è il rapporto tra la normativa statale e quella delle regioni a statuto speciale, soprattutto quando si verifica una sopravvenienza normativa statale che incide sulla legislazione regionale preesistente. In questo articolo affrontiamo il tema del rapporto intercorrente tra la norma statale (il decreto salva-casa convertito in legge 105/2024) e le normative regionali a statuto speciale di cui all’art. 116 della costituzione, ove le stesse siano in contrasto.
CODICE APPALTI
Sarà possibile ora nominare Responsabile unico del Progetto qualunque dipendente pubblico senza più distinzioni di inquadramento. Una disamina delle principali modifiche suddivise per le quattro fasi del ciclo di vita degli appalti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
Il coordinamento tra il decreto salva-casa e le leggi regionali, sia a statuto speciale che ordinario, rappresenta una sfida davvero complessa nel panorama legislativo italiano. Il decreto legge 69/2024 mira a fornire soluzioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ma il suo recepimento e coordinamento nelle realtà regionali si scontra con una variegata disomogeneità.
Questa disomogeneità emerge chiaramente, ad esempio, nel nuovo procedimento di cui all’art. 36 bis, che contiene un riferimento alle variazioni essenziali, rientranti nel genus delle patologie edilizie. Tali variazioni essenziali, per le quali la normativa nazionale in esame non detta una precisa definizione, non trovano sempre una disciplina omogenea nelle leggi regionali (in taluni casi le leggi sono addirittura assenti), lasciando spazio a contenziosi.
Le regioni a statuto speciale e ordinario sono chiamate a confrontarsi con le disposizioni del decreto senza una differenziazione specifica, il che implica un obbligo di adeguamento alle norme statali, pur mantenendo la possibilità di introdurre semplificazioni normative proprie. Tuttavia, solo alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, la Sicilia e da ultimo l’Umbria, hanno finora emanato circolari provvisorie per il recepimento del decreto, evidenziando così la necessità di un approccio più uniforme e coordinato a livello nazionale.
VERSO IL xxxvii RAPORTO CRESME
Le opere pubbliche stanno trainando il mercato delle costruzioni. Come previsto si è verificato il passaggio di testimone tra il mercato della riqualificazione privata e quello delle opere pubbliche: “scendere per salire su un altro treno” era lo slogan che avevamo usato guardando avanti nel XXXIII Rapporto Congiunturale del CRESME. E così le cose stanno. Ma una corretta lettura di quello che sta succedendo necessita di due metafore di riferimento per capire meglio: la prima è quella delle “montagne russe”; la seconda è quella della “forza inerziale”.
Che le costruzioni stiano vivendo una fase ciclica fuori scala ce lo dicono i dati, sia quelli delle opere pubbliche sia quelli della riqualificazione privata. Pochi numeri ci aiutano a comprendere. Dal 2014 al 2020, la media annua degli importi delle gare di opere pubbliche aggiudicate è stata di 15 miliardi di euro; nel 2021 si sale a 50 miliardi in un solo anno, nel 2022 a 59, nel 2023 a 95. Il mercato delle opere pubbliche del 2023 è grande 6,3 volte quello della media annua dei nove anni che vanno dal 2012 al 2020. Nei primi sei mesi del 2024 il calo delle aggiudicazioni è del -64%.
Oggi, per molte città italiane, il prelievo fiscale immobiliare è inferiore di quanto dovrebbe essere, per altrettante è superiore. Di conseguenza, per citarne solo alcuni, in comuni come Milano, Venezia, Bolzano, Napoli, il gettito erariale e i tributi locali sono fortemente sottodimensionati. In altre realtà locali quali, sempre ad esempio, Vercelli, Biella, Pordenone, Padova, sono pagate più tasse di quanto spetterebbe in realtà ai relativi proprietari immobiliari. Se il tutto, naturalmente, fosse realmente commisurato alla ricchezza immobiliare effettiva e non, come oggi, alle distorsioni causate da una Catasto arretrato.
Quattro mesi fa ho avuto l’onore di essere ospitato sul primo numero del DIAC con un contributo che faceva un punto sul rinnovamento (energetico e non solo) degli edifici in Italia. Era stato pubblicato da poco l’ennesimo decreto, il “blocca cessioni”, che aveva posto nuovi gravi ostacoli all’ordinato funzionamento del mercato con pesanti limitazioni retroattive alla possibilità di liquidare i crediti d’imposta. Segnali preoccupanti di imminente declino delle attività di riqualificazione, causato dall’esaurimento degli incentivi e dalla sfiducia indotta nel settore da anni di instabilità (ostilità) normativa, si accompagnavano alla mancanza di interesse mostrata dall’Esecutivo ad affrontare la tematica, sottolineata dal mancato coinvolgimento dei portatori d’interesse per l’approfondimento del disegno di nuove misure valide per il futuro.
Quattro mesi dopo: il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) è stato aggiornato dal Governo in carica, senza significative variazioni per quel che riguarda il settore degli immobili. La nuova presidenza della Commissione europea ha mostrato di voler mantenere una sostanziale continuità nell’attuazione del Green Deal, chiaramente illustrata nelle lettere di incarico ai commissari designati: “Mi aspetto che tutti voi contribuiate al conseguimento dei nostri obiettivi climatici concordati, in particolare quelli fissati per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”.
Oggi primo giorno di applicazione
La Direttiva NIS2, entrata ufficialmente in vigore oggi, 15 ottobre 2024, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza informatica in Europa. La scadenza di oggi segna il termine per gli Stati membri della UE per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Le aziende, tuttavia, avranno tempo fino al 18 gennaio 2025 per adeguarsi completamente alle nuove normative. Questo periodo consente alle organizzazioni di implementare le misure necessarie per essere conformi, come il miglioramento delle infrastrutture di sicurezza e l’adozione di sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi.
Per molte aziende, l’adeguamento alla NIS2 rappresenta una sfida significativa. Alle organizzazioni è richiesto di investire in nuove tecnologie, rivedere i propri processi interni e assicurare che il personale sia adeguatamente formato per rispondere alle crescenti minacce informatiche.
Nel panorama normativo italiano, l’efficienza e la semplificazione delle procedure amministrative rappresentano un obiettivo fondamentale per garantire la trasparenza e la celerità degli interventi edilizi. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’obbligo della modulistica unica nazionale, che comprende la comunicazione di inizio dei lavori (CIL), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIAPDC), il permesso di costruire (PDC) e la segnalazione certificata di agibilità (SCA o SCAGI).
Il decreto legislativo 222/2016, noto come decreto SCIA 2, ha introdotto importanti novità in materia di edilizia, stabilendo, tra le altre cose, che gli enti locali debbano adottare una modulistica unificata per l’intero territorio nazionale. Questo significa che, per ogni tipo di intervento edilizio, si deve utilizzare lo stesso modulo, indipendentemente dalla regione in cui si opera. Tale uniformità di procedura è volta a ridurre gli oneri burocratici e a facilitare i cittadini e i professionisti nel processo di presentazione delle pratiche.
L'intervento
L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP/3
di Luigi Prestinenza Puglisi
Il libro, recentemente edito da Artem, che affronta i 30 anni di Gnosis Progetti, racconta come una società cooperativa di ingegneri e architetti con sede a Napoli, abbia assunto rilevanza nazionale. Il libro, per una strana coincidenza, è arrivato sul mio tavolo insieme ad uno che celebrava i 30 anni di Progetto CMR, una società di progettazione integrata, fondata l’anno dopo, nel 1994 con sede a Milano. Ed è arrivato proprio il giorno in cui stavo scrivendo un pezzo sui cambiamenti generati da tangentopoli che, lo ricordiamo, scoppiò in quegli anni: secondo alcuni storici, il 17 febbraio 1992 quando il pubblico ministero Antonio Di Pietro ottenne un ordine di cattura per l’ing. Mario Chiesa, membro di primo piano del PSI milanese. Tangentopoli impose radicali ripensamenti al mondo delle costruzioni. Pose, per esempio, fine all’assegnazione dei progetti secondo il manuale Cencelli: tanti progettisti portati dalla DC, tanti del PCI, tanti del PSI e degli altri partiti di governo e di opposizione. Attivò una stagione di concorsi, più puliti, se non altro per la paura delle manette.
Il bando
COMUNE DI MILANO
di Mercedes Tascedda
L'intervento
di Niccolò Grassi
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente riformulato dal c.d. “Correttivo” – ovvero dal D.Lgs. n. 209/2024 – rappresenta uno degli snodi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa: ciò che il legislatore intende attuare è un cambiamento strutturale profondo, volto a razionalizzare, professionalizzare e rendere maggiormente trasparente l’intero sistema degli appalti pubblici italiani.
Rigenerazione Umana/3
racconti di emilia martinelli
Ogni volta che passo davanti alla Cupola di San Gaudenzio, mi fermo un istante, respiro e penso: che bella che è. Talmente alta da sfiorare il cielo di Novara, talmente bella da sembrare inarrivabile.
Io quaggiù, sedici anni da quando sono nato, le cose belle mi sembrano tutte lontane. Troppo lontane per me. Non siamo abituati noi, siamo ragazzi e ragazze che combinano guai, finiscono nei casini e a volte pure all’IPM…non sai che è? È il carcere per minori, in pratica…. Bro…sai che c’è? Ognuno di noi ha la sua storia di macelli, di famiglia, di testa, di cuore, di tutto. Macelli che ti scombinano la vita, che ti opprimono, che poi vivi in mezzo al nero, che sicuro bello non è, hai capito Bro?
E quindi, come fai a sentirti bello se attorno a te tutto ti dice che sei zero? Io non lo so, ma so che è arrivato un giorno che l’amico mio Mammolo m’ha detto: “vieni con me bro, c’è un posto forte, guarda che è forte, davvero eh!”. Io ero un po’ diffidente, ma ho pensato: “ma sì vado a vedere, faccio una cosa tanto per fare e se non mi fila scappo via”.
Appena entrato al Nòva sono rimasto venti minuti fermo, immobile, a guardare.
Appalti Istruzioni per l’uso / 22
di Gabriella Sparano
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
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