GUIDA AL DL 'ULTIMO MIGLIO PNRR'/PARTE 2
Anticipo del 10% sulle riserve agli appaltatori Rfi. Studentati realizzati anche senza un piano attuativo
L’ossigeno alle imprese con l’obiettivo di garantire la continuità dei cantieri Pnrr ma anche di abbattere il contenzioso del dopo-Pnrr. L’anticipo sarà concesso solo a fronte di garanzie e se sarà attivato il collegio consultivo tecnico. Per gli student house sufficiente il permesso di costruire convenzionato. Commissario straordinario fino al 2029

CONFERENZA STAMPA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATTEO SALVINI
IN SINTESI
La norma a sorpresa del decreto legge “ultimo miglio Pnrr” spunta all’articolo 24: RFI, società di gestione della rete ferroviaria italiana e più grande stazione appaltante italiana, è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico. L’importo – dice la norma – “è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve”.
L’erogazione dell’importo “è subordinata alla costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all’obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute”. L’appaltatore dovrà sottoporre, entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico.
Se non saranno state sottoposte le risrve al CCT entro il termine di 270 giorni, l’appaltatore dovrà restituire a Rfi entro quindici giorni l’importo ricevuto più gli interessi, per una parte proporzionale alle risrve non sottoposte al collegio. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l’importo erogato sarà poi soggetto a conguaglio.
Studentati: il commissario resta in carica fino al 2029 e per gli interventi edilizi non serve piano di attuazione
Norme urgenti anche per gli studentati all’articolo 20. Il commissario straordinario resterà in carica fino alla fine del 2029 in quanto il nuovo strumento finanziario previsto dal Pnrr e gestito da Cassa depositi e prestiti prevede che entro giugno siano firmate le convenzioni attuative dell’intervento da 600 milioni, ma consente la realizzazione dei lavori fino al 2029.
Sul piano autorizzativo e urbanistico, il terzo comma dispone che per gli interventi edilizi relativi agli studentati “non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato”. Gli interventi di cui al precedente periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali all’intervento, da cedere al Comune”.