I MICROAFFIDAMENTI
Ennesima (forse ultima) proroga della Piattaforma PCP dell’ANAC
Sollievo presso molte stazioni appaltanti per l’ennesimo rinvio della piena ed effettiva digitalizzazione per gli importi sotto 5mila euro e gli affidamenti in house (e altro), ora spostata al prossimo 1° luglio. Il correttivo cambia le carte per la fase esecutiva, anche rispetto alle aspettative, prevendo l’automatica “promozione” per le AS che abbiano già conseguito la qualificazione per la fase precedente. In attesa di istruzioni Anac più dettagliate, già online il Manuale aggiornato sulla qualificazione.
Alla fine, è arrivata la tanto attesa proroga dell’utilizzo della Piattaforma PCP dell’ANAC per i cosiddetti microaffidamenti, comunicata dall’Autorità proprio l’ultimo dell’anno, questa volta più scoppiettante che mai (e non solo per i botti). Infatti, la notizia, pubblicata nel pomeriggio del 31 dicembre 2024, è stata accolta con sollievo e, nello stesso tempo, con qualche polemica dagli addetti ai lavori che, se da un lato, si chiedevano e chiedevano ormai da settimane se la proroga ci sarebbe stata, dall’altro lato, non hanno visto di buon occhio sia il momento scelto per la notizia (praticamente, prima del cenone di fine d’anno sebbene il Comunicato del Presidente sia datato 18/12/2024) sia l’ennesima proroga di uno strumento che doveva essere provvisorio, smentendo in tal modo una digitalizzazione piena ed effettiva.
Con il citato Comunicato, infatti, l’Autorità ha prorogato di un ulteriore semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2025) la precedente proroga già portata dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2024 dal Comunicato del Presidente ANAC del 28/06/2024 “al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti”, confermando di fatto che tale processo è tuttora in corso, a dispetto del termine fissato sulla carta all’ormai lontano 1° gennaio 2024.
Con questa nuova proroga, che però sembra essere l’ultima (“A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione”), l’Autorità ha, quindi:
a) prorogato fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità:
- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
- per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 30/06/2025 anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022 (rectius, 2023), che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- per gli affidamenti in house.
b) confermato in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Ancora nessuna notizia, invece, da parte dell’ANAC per quanto concerne l’avvio della qualificazione per l’esecuzione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, che, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato II.4 del Codice, sarebbe dovuta partire il 1° gennaio 2025. Responsabile di questo silenzio è però, probabilmente, il correttivo al codice dei contratti pubblici (decreto Legislativo n. 209/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno). Tra le modifiche apportate, infatti, vi è proprio quella all’articolo 8 dell’Allegato II.4, che, nella nuova versione, distingue non solo la qualificazione per l’esecuzione dei lavori dalla qualificazione per l’esecuzione dei servizi e delle forniture, ma anche i rispettivi requisiti per ottenerla.
Il nuovo (e già vigente) articolo 8, infatti, prevede:
- comma 1: a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti (e le centrali di committenza) qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica;
- comma 2: a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti (e le centrali di committenza) qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica se in possesso dei requisiti fissati, livello per livello, nella Tabella C-bis (per i lavori) e nella Tabella C-ter (per i servizi e le forniture), e cioè:
1) per i lavori:

Analogamente, il nuovo articolo 8 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, possono:
– fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP;
– dal 1° gennaio 2025, eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, se hanno i requisiti indicati al punto precedente, nonché quelli indicati alle suddette Tabelle Cbis e C-ter.
Vedremo nelle prossime settimane quali indicazioni saranno fornite dall’ANAC, il cui servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” risulta però aggiornato al 2 gennaio 2025, con la messa a disposizione del nuovo Manuale, revisionato proprio il 31 dicembre 2024, che, in maniera già aderente alla nuova disciplina introdotta dal correttivo, descrive anche il processo di qualificazione delle Stazioni Appaltanti in ambito Esecuzione.