L'INTERVISTA
Di Giandomenico (Orrick): “Possibile un regolamento Ue in questa fase, il codice appalti in contrasto andrebbe disapplicato”
La valutazione dell’unica componente italiana del SEGPP, il gruppo di esperti sul public procurement nominato dalla Commissione europea, sul rinvio della data di presentazione del testo delle nuove norme europee in materia di appalti.

Mariangela Di Giandomenico, Orrick
Mariangela Di Giandomenico, partner dello studio Orrick, è l’unico membro italiano del SEGPP, il gruppo di esperti sul public procurement nominato dalla Commissione europea. Con lei parliamo della decisione della Commissione di rinviare al 9 settembre la pubblicazione della proposta sulle nuove norme sul public procurement per le divisioni sullo strumento normativo da utilizzare, direttiva o regolamento (su cui si veda l’articolo di ieri di DIAC).
Cosa è successo, Avvocato Di Giandomenico, per portare al rinvio della scadenza della presentazione del testo?
Sicuramente il lavoro della Commissione è stato alquanto complesso e deve bilanciare istanze contrapposte. Prima di entrare negli elementi specifici voglio dire, però, quanto sia importante anche politicamente la regolazione sul public procurement: è un’occasione unica per rendere l’Europa più forte e coesa. E per le istituzioni europee è l’occasione di dimostrare che l’Europa non è solo burocrazia ma anche sviluppo, innovazione e che gli appalti pubblici non sono solo una leva economica, ma anche uno strumento per riaffermarne i valori europei.
Come sono stati i lavori preparatori e quali sono stati i temi più discussi?
I temi in discussione, nel lavoro preparatorio, sono stati molteplici: dalla semplificazione delle procedure ai criteri ambientali e sociali, dal forte focus sul “made in Europe” alla necessità di coordinamento di tutte le norme che regolano aspetti impattanti sul public procurement. Soprattutto, c’è stata una forte spinta a superare le diversità esistenti nell’applicazione della normativa nei vari paesi membri.
La Corte dei conti europea aveva fatto rilievi pesanti sul punto. Ed è proprio sullo strumento da utilizzare per raggiungere questo scopo che c’è stata la spaccatura.
Probabilmente sì perché è stato un tema discusso. Si è posta la necessità di comprendere quale strumento legislativo utilizzare: la classica direttiva, che lascia più spazio alla regolazione nazionale, o il regolamento vincolante, che trova invece immediata applicazione negli Stati membri e rende più uniforme il quadro regolatorio.
Lei come la vede?
La direttiva ha il vantaggio di lasciare più flessibilità agli Stati membri nell’attuazione dei principi che detta: lo Stato può modulare gli obiettivi dati al proprio ordinamento, salvaguardando specificità e interessi locali. Di contro, la direttiva apre a quanto sinora abbiamo visto: difformità di applicazioni e differenti modus operandi negli Stati membri, tanto da creare barriere tra Stati e scarsa circolazione delle imprese e capitali tra i vari Paesi.
E il regolamento?
Il regolamento, essendo vincolante e direttamente applicabile, senza norme di recepimento, è una soluzione che certamente consente di superare le differenti applicazioni che creano barriere alla circolazione e alla concorrenza, ma è uno strumento rigido, che potrebbe avere difficoltà di integrazione nei singoli Stati, intercettando tutta una serie di norme che sono nazionali e che sarebbero di difficile coordinamento. Inoltre, non tenere conto delle diverse realtà locali rischia di creare delle disparità tra Stati.
Ma in questa ipotesi – e qui la questione interessa anche l’Italia – bisognerebbe rileggere le norme nazionali alla luce del regolamento? Che fine farebbe il nostro codice degli appalti?
Semplicemente, nel caso italiano, il regolamento non necessiterebbe di una norma di recepimento e quindi necessariamente di un codice appalti. Con buona pace anche delle infinite discussioni sul project financing e sul diritto di prelazione.
Ora arriviamo anche al project financing. Ma prima voglio capire: il codice appalti decadrebbe in automatico oppure in caso di contrasto fra il regolamento europeo e il codice prevarrebbe il primo?
No, non c’è un effetto di abrogazione immediata; l’effetto connesso alla vigenza del regolamento non è quello di caducare la norma interna incompatibile, ma l’effetto è quello della necessaria disapplicazione della norma in contrasto con il regolamento europeo. Ricordo che questo effetto lo hanno anche le direttive self-executing (contenenti prescrizioni chiare precise e incondizionate), dopo la scadenza del termine per il loro recepimento.
Torniamo al project financing. Lei come la vede? Ci prospetti due soluzioni che le sembrano percorribili e accettabili nel caso di regolamento e nel caso opposto di direttiva.
La vedo che ci sono meccanismi possibili per salvaguardare la concorrenza e al contempo l’impegno del promotore. Nella direttiva metterei l’obiettivo di introdurre meccanismi che valorizzino l’iniziativa privata nel pieno rispetto della par condicio e concorrenza, nel regolamento introdurrei il meccanismo per farlo.