Programmazione e monitoraggio: Geobim negli investimenti pubblici e Piano Casa/2
Il Codice dei Contratti Pubblici, come è noto, introduce, secondo determinate condizioni, precisi obblighi inerenti alla Gestione Informativa Digitale (GID). All’interno del testo di legge, in maniera talora esplicita, ancorché non cogente, sono rinvenibili elementi che consentirebbero di utilizzare dati strutturati nell’ottica della gestione degli investimenti pubblici a partire dal bilancio di previsione di una amministrazione pubblica e dal relativo piano pluriennale degli investimenti pubblici.
Tale scenario prevederebbe, infatti, che le esigenze (misurabili) espresse dalla comunità di riferimento fossero collocate entro un cosiddetto Modello Tridimensionale del Contesto Territoriale (3D City Modelling) che riportasse una serie di informazioni con una granularità da specificare.
Occorrerebbe, ovviamente, che ciò accadesse nel rispetto della legislazione vigente sui dati personali, al fine di evitare che questo dispositivo assuma la perniciosa natura di strumento di controllo sociale nella prospettiva della sorveglianza.
L’ecosistema digitale così configurato, integrato progressivamente da Modelli Informativi (nell’accezione meno restrittiva di insieme di contenitori informativi strutturati o non strutturati, o di entrambi, tra loro interrelati) derivanti dal Fascicolo Digitale dell’Edificio per ciascun intervento di edilizia privata e dall’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche per i manufatti pubblici, costituirebbe, in primo luogo, la base informativa a supporto decisionale per quanto concerne gli investimenti pubblici e partenariali, oltreché per la gestione patrimoniale dell’amministrazione pubblica stessa e conferirebbe legittimazione ai programmi politici di mandato.
Naturalmente, piattaforme di questo genere, in parte già realizzate in altri Paesi Europei, andrebbero a integrare le scelte in materia di Pianificazione della Città e del Territorio.
Nel caso dei lavori pubblici, ovviamente, l’infrastruttura informativa diverrebbe fattore originario per la configurazione del Quadro Esigenziale, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Documento di Indirizzo alla Progettazione.
Se si facesse, poi, menzione del Piano Casa, esso ne intercetterebbe numerosi aspetti.
Nell’ambito del Piano, infatti, un intervento di edilizia residenziale sociale può essere formalizzato sin dalla programmazione triennale quale entità informativa computabile: un fabbisogno abitativo territoriale può, in effetti, essere associato a un immobile pubblico non in uso, a una fonte finanziaria, a un CUP, a un cronoprogramma e a requisiti prestazionali. Il 3D City Modelling permetterebbe di contestualizzare l’esigenza peculiare nello spazio urbano; RDF e Graph DB renderebbero interrogabili le relazioni tra fabbisogni, patrimoni, vincoli, alternative e risorse; il QE formalizzerebbe i requisiti; il DOCFAP confronterebbe le alternative; il DIP stabilirebbe gli indirizzi progettuali, mentre il Capitolato Informativo tradurrebbe tali indirizzi in obblighi di modellazione informativa, scambio, validazione e monitoraggio.
In primo luogo, il D.L. 66/2026 richiama espressamente l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici agli interventi del programma straordinario: l’art.2, comma 7, stabilisce, infatti, che agli interventi realizzati dai soggetti attuatori «si applica il codice dei contratti pubblici».
Il D.L. introduce, inoltre, una governance fondata su programmi, su risorse pluriennali, su cronoprogrammi procedurali e finanziari.
Il dispositivo connette il Piano Casa ai fabbisogni abitativi e alle diverse realtà territoriali. L’art. 1, comma 2, individua categorie di fabbisogno; l’art.11 richiede che l’attuazione tenga conto dell’«effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali».
L’art.3 prevede una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili pubblici e l’acquisizione di elenchi e informazioni patrimoniali, vale a dire per la ricognizione degli immobili pubblici non redditizi e non in uso, la valorizzazione/dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e per la definizione degli immobili su cui presentare iniziative di edilizia sociale.
Il D.L. prevede interventi da attuare tramite procedure pubbliche, partenariato pubblico-privato, fasi successive e lotti funzionali; di conseguenza, la qualità della fase esigenziale e meta-progettuale diventa centrale.
Si può così disegnare un iter procedurale che segua gli indirizzi della GID per la fase di committenza attagliato pure al Piano Casa, specie nell’ottica delle fonti di finanziamento e delle logiche dei soggetti finanziari coinvolti.
Nell’ambito del D.L. 66/2026, ciò comporta passare da una programmazione fondata su documenti e su procedure a una programmazione alimentata da dati strutturati, da Modelli Informativi, da scenari simulabili e da sistemi di monitoraggio continuo.
Da qui potrebbe derivare, in futuro, la possibilità che sistemi artificiali avanzati generino infrastrutture cognitive, non più esclusivamente informative, capaci di incidere sulla formazione delle politiche pubbliche.
Tale prospettiva, tuttavia, deve essere governata attraverso regole di trasparenza, proporzionalità, tutela dei dati personali, partecipazione e responsabilità democratica, affinché la computazionalità degli investimenti non si traduca in una tecnocrazia opaca, bensì in un rafforzamento della capacità decisionale pubblica di divenire legittimata, verificabile e orientata al valore sociale.
NOTA BENE: Le immagini sono state generate da Modelli Linguistici Massivi (LLM) su prompt dell’autore.