LE AUDIZIONI ALLA CAMERA
Ance: TU edilizia, serve più coraggio su standard e fisco. Anci e Rpt: separare edilizia e urbanistica
Perplessità di Rete Professioni Tecniche su un codice “che preveda la revisione puntuale di specifiche disposizioni in materia urbanistica senza operarne riforma complessiva”. L’Anci in Conferenza unificata ha dato parere favorevole a condizione che sia circoscritto “il principio di delega alla sola disciplina edilizia, distinguendola da quella urbanistica”.

Stefano Betti, vicepresidente Ance
IN SINTESI
Diventa sempre più rilevante, nel cammino della legge delega per la riforma del testo unico dell’edilizia, la richiesta di una più netta separazione delle norme urbanistiche da quelle edilizie. Sia pure con argomenti e toni diversi, il tema è stato affrontato nelle audizioni di ieri in commissione Ambiente della Camera e nel parere della Conferenza unificata dalla Rete delle Professioni Tecniche e dall’Associazione nazionale dei comuni.
La Rete delle Professioni Tecniche: necessaria riforma urbanistica
La Rete delle Professioni Tecniche ha infatti manifestato “perplessità su un Codice che preveda la revisione puntuale di specifiche disposizioni in materia urbanistica senza operarne una riforma complessiva; questo modus operandi rischia di produrre ulteriore disomogeneità, incertezza e stratificazione”. La RPT ha anche ricordato che “attraverso il lavoro portato avanti dai Consigli Nazionali, da tempo sostiene che il riordino delle norme edilizie non possa prescindere dalla necessaria riforma delle leggi urbanistiche e da un perfetto coordinamento con le norme affini, prima tra tutte quella afferente il Codice dei beni culturali”.
La posizione dei Comuni: delega solo su norme edilizie, non urbanistiche
L’Associazione nazionale dei comuni italiani aveva invece chiarito la propria posizione già nel parere espresso il 30 aprile dalla Conferenza unificata e l’ha ribadita ieri in audizione. Particolarmente netta la posizione in Conferenza unificata dove Anci aveva espresso parere favorevole alla legge delega a condizione che venissero accolte le seguenti proposte: 1) circoscrivere il principio di delega alla sola disciplina edilizia, distinguendola da quella urbanistica; 2 salvaguardare l’autonomia della pianificazione urbanistica comunale, pur nel rispetto del principio di semplificazione, specificando, in particolare, che il principio di delega sull’indifferenza funzionale dei cambi di destinazione d’uso, senza il rispetto dell’autonomia pianificatoria dei comuni, rischia di esautorare gli stessi di una funzione fondamentale; 3) prevedere un fondo che finanzi il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni e del loro personale in materia di edilizia. Ieri in audizione è stato aggiunto che è fondamentale non ridurre gli incassi dei Comuni da oneri di urbanizzazi.one che si traducono in investimenti sul territorio.
L’audizione dell’ANCE
Ieri c’è stata anche l’audizione dell’ANCE, rappresentata dal vicepresidente per l’edilizia privata, Stefano Betti. L’associazione dei costruttori ribadisce il giudizio complessivamente favorevole sulla legge delega e la necessità di andare avanti rapidamente con l’approvazione, ma indica almeno quattro temi su cui sarebbe necessario intervenire sul testo per chiarire.
Rapporto Stato/Regioni. Ance apprezza “l’intenzione di rivedere con maggior attenzione i confini dei poteri in capo a Stato e Regioni per superare le continue censure a livello costituzionale che in questi ultimi anni hanno interessato la disciplina urbanistica e edilizia (26 leggi regionali in materia edilizia dichiarate incostituzionali tra il 2021 e il 2026)”. Tuttavia, “la disciplina edilizia deve tenere conto anche delle specificità e capacità dei singoli territori di poter intraprendere percorsi differenziati funzionali allo sviluppo del proprio territorio”. Sotto osservazione, in particolare, i principi dedicati ai LEP da cui emerge “un quadro dei criteri direttivi per la futura definizione dei LEP in alcuni casi non sorretto da certezza e chiarezza che richiede – a giudizio dell’Ance – una maggiore riflessione circa la precisa identificazione delle prestazioni e dei servizi minimi che devono essere garantiti dalla pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale”.
Rapporto urbanistica/edilizia. L’Ance va invece controcorrente su questo tema e valuta positivamente “l’attenzione sulla previsione di adeguare la normativa urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia con l’obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, tra l’altro di ‘armonizzare gli istituti di confine’ (es. destinazioni d’uso, standard) per garantire certezza giuridica e celerità”. L’obiezione, qui, è semmai di mancanza di coraggio sugli standard urbanistici. “In questo senso – ha detto Betti – in linea con quanto indicato nella stessa relazione illustrativa, sarebbe opportuno nel DDL delega fare un esplicito richiamo alla necessità di rivedere le stesse disposizioni contenute nel DM 1444/1968”.
Rapporto con la giurisprudenza. L’ANCE evidenzia criticamente, invece, l’obiettivo del Ddl di adeguare la nuova disciplina edilizia “ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori”. L’Associazione ritiene invece che “nell’ottica di garantire una disciplina il più possibile funzionale alle nuove esigenze sociali, economiche e ambientali, sia compito del legislatore proprio quello di definire una normativa che cerchi di superare eventuali indirizzi della giurisprudenza piuttosto che consolidarli, soprattutto quando vi siano delle letture divergenti, al fine di restituire una maggiore certezza giuridica”.
Aspetti fiscali. Pur apprezzando la disciplina degli incentivi fiscali prevista nel Del delega, ANCE nota tuttavia che “nel disegno di legge, manca, tra i principi di delega, quello relativo al coordinamento delle norme urbanistiche con la disciplina fiscale, inizialmente previsto nella precedente versione del provvedimento, risalente allo scorso dicembre. L’eliminazione di questo principio – aggiunge la nota dei costruttori – rappresenta una carenza rispetto alla iniziale formulazione del testo”. L’ANCE spiega poi che “ogni mutamento nella definizione degli interventi edilizi ha un rilevante impatto sulla relativa disciplina fiscale, che richiama proprio le definizioni e le categorie di intervento, ai fini sia
dell’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare in sede di fatturazione dei lavori, sia delle agevolazioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente. Ciò anche ai fini dell’applicabilità degli incentivi fiscali collegati alla demolizione e ricostruzione, per
i quali è dirimente la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia (ancorché con aumento di volumetria, quando previsto dalla normativa edilizia), anziché come nuova costruzione, tenuto conto che quest’ultima non è agevolata”. Si chiede quindi di “prevedere nel testo normativo un principio generale di coordinamento fra la normativa urbanistica e quella fiscale, alla luce degli effetti tributari potenzialmente derivanti dalle modifiche alle categorie edilizie che il Ddl si propone di introdurre”.