DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Indici prezzi in ritardo e scostamenti dalla realtà: salta l’equilibrio economico dei contratti,SA in difficoltà
Il sistema di revisione dei prezzi introdotto dal Decreto Legislativo 36/2023 e poi definito dal Correttivo del 2024 nasce con un obiettivo chiaro: garantire l’equilibrio economico dei contratti pubblici in presenza di oscillazioni significative dei costi, senza compromettere la certezza della spesa pubblica.
Tuttavia, la attuale congiuntura internazionale, rappresentata dalla guerra in Medio Oriente, sta mettendo in luce, in maniera sempre più netta e crescente, i limiti strutturali del modello revisionale codicistico, rivelando un vero e proprio cortocircuito tra indici ufficiali e prezzi effettivi. (…)
Il meccanismo delineato dall’articolo 60 del Codice si fonda, infatti, su indici ufficiali, in primis quelli elaborati da ISTAT e richiamati nell’Allegato II.2-bis. Tuttavia, tali indici presentano due criticità essenziali:
- ritardo temporale: alcuni indicatori risultano aggiornati con uno scarto di mesi rispetto alla realtà;
- scostamento dalla realtà operativa: gli indici non sempre riflettono le tensioni specifiche di filiere particolari, come quelle dell’informatica o dell’energia (i settori in cui oggi si evidenziano le oscillazioni economiche più sensibili).
Il risultato è chiaro: pur in presenza di aumenti sensibili nei costi di approvvigionamento (segnalati da fornitori tramite listini aggiornati o indici di settore non ufficiali), le soglie previste dall’articolo 60 non risultano superate. Formalmente e normativamente, dunque, non vi sono i presupposti per attivare la revisione dei prezzi.
Questa discrasia sta iniziando a generare un vero e proprio dilemma operativo per le stazioni appaltanti, costrette a scegliere se:
- applicare rigidamente la norma, negando la revisione prezzi, con il rischio concreto di inadempimento da parte dell’appaltatore, impossibilitato a sostenere costi non previsti, e di sfociare in penali, risoluzioni contrattuali e conseguenti segnalazioni all’ANAC;
oppure se:
- accogliere le richieste dei fornitori, basate su parametri non ufficiali, esponendosi però a criticità sul piano della legittimità amministrativa e del controllo della spesa.
In mezzo, resta la possibile via della rinegoziazione ai sensi dell’articolo 120, comma 8, del Codice, sebbene si tratti di una soluzione non sempre praticabile e comunque sintomatica di un sistema che fatica a funzionare in modo automatico.
Ma, alla base della criticità vi è forse un nodo più profondo, ossia che gli indici ufficiali incorporano modelli produttivi e commerciali standardizzati, che non trovano riscontro nella costruzione dei prezzi effettivamente praticati sul mercato.
Questa distanza fa sì che l’equilibrio contrattuale sia alterato già in fase genetica, si amplifichi durante l’esecuzione, soprattutto in contesti di elevata oscillazione, e costringa le parti a continui aggiustamenti ex post.
Pertanto, per rimediare, non basta, probabilmente, intervenire sulle soglie dell’articolo 60.
Una risposta limitata all’abbassamento delle soglie di revisione o all’ampliamento dei casi di applicazione, infatti, rischierebbe di essere solo parziale.
Senza una revisione metodologica a monte, ogni intervento rischia di rincorrere l’emergenza.
Alla luce di ciò, appare sempre più evidente la necessità di un intervento del legislatore a livello sia sistemico che emergenziale.
Da un lato, infatti, è necessario ripensare a indici e prezzari di riferimento secondo modelli più dinamici, settoriali e aderenti al mercato reale, e dall’altro lato, è opportuno gestire l’attuale fase di disallineamento tra indici ufficiali e prezzi effettivi, offrendo alle stazioni appaltanti strumenti flessibili ma giuridicamente solidi.
In assenza di tali interventi, il rischio è che il sistema continui a produrre situazioni in cui, inevitabilmente, una delle parti contrattuali è costretta a “perdere qualcosa”, compromettendo l’efficienza complessiva dell’azione amministrativa.