ANNO GIUDIZIARIO

La resistenza della Corte dei Conti: “Aumentano le condotte dolose sui fondi pubblici, Pnrr compreso. Sei anni di scudo erariale, nessun beneficio. La riforma non è una buona legge”

25 Feb 2026 di Maria Cristina Carlini

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La resistenza della Corte dei Conti: “Aumentano le condotte dolose sui fondi pubblici, Pnrr compreso. Sei anni di scudo erariale, nessun beneficio. La riforma non è una buona legge”

L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti

La riforma della Corte dei Conti è stata uno dei piatti forti dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile. Le premesse c’erano tutte e non poteva che essere così dopo il duro scontro che su questa legge si è consumato. A tal punto che, al momento dell’approvazione definitiva a fine dicembre, il Governo plaudiva a una  riforma storica, i magistrati contabili parlavano di una pagina buia per tutti i cittadini. Ieri, quel giudizio negativo sulla riforma e tutte le problematiche legate alla sua attuazione sono tornate a risuonare forti nell’Aula delle Sezioni Riunite dove si è svolta la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Non possiamo dire che si tratti di una buona legge e, bisogna dirlo con la massima franchezza, non tanto perché introduce norme volte a limitare il potere di azione del PM contabile e l’autonomia decisionale del giudice, quanto, piuttosto, perché la legge lascia aperti enormi spazi all’attività interpretativa a causa del fatto che le modifiche sono assolutamente prive di coerenza con il sistema della responsabilità in essere”, ha scandito il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri. Ma un punto fermo e incrollabile è che la magistratura contabile “non potrà mai – ha dichiarato il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino- venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all’erario e quindi alla collettività”. Ora, ha evidenziato, l’entrata in vigore della riforma “incide in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti” e la sua “applicazione risentirà inevitabilmente della formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano peraltro problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti”. In questo passaggio cruciale, pur nel rispetto delle scelte del legislatore, l’auspicio è quello di una revisione di alcune disposizioni della legge per garantire coerenza costituzionale, tutela effettiva del buon andamento amministrativo e piena indipendenza della Corte dei conti. Per Carlino “occorre comunque scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l’armonia con l’ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell’erario e della sana gestione finanziaria; tanto affinché, quanto meno nei limiti consentiti dal dettato normativo, si riesca a ricondurne il significato a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali”. “L’esigenza di correttivi, non solo formali, potrebbe emergere – ha affermato Carlino – anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all’art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti”. Per l’adozione dei decreti legislativi, sottolinea che “non può che valutarsi con favore, perché conforme all’indefettibile principio di reciproca fiducia tra le Istituzioni, il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, con il compito di redigerne le bozze”.

Tra i principali profili critici c’è quello relativo alla responsabilità erariale e colpa grave che presenta  una difficoltà di coordinamento tra la nuova definizione di colpa grave e quella già prevista dal Codice dei contratti pubblici. La nuova formulazione, ispirata alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, rischia di aumentare le incertezze interpretative, poiché applicata a un ambito – quello amministrativo – fondato sul principio del buon andamento. Altra questione la presunzione di buona fede per organi politici che potrebbe generare,deresponsabilizzazione politica; conflitti con dirigenti e funzionari; incremento della cosiddetta “burocrazia difensiva”, in contrasto con l’obiettivo dichiarato della riforma. E, ancora, l’estensione generalizzata dei limiti massimi al risarcimento per colpa grave solleva dubbi di legittimità e problemi applicativi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tema critico anche quello della prescrizione la cui decorrenza dalla data dell’evento dannoso, indipendentemente dalla conoscenza da parte della P.A., appare incoerente con i principi civilistici e potrebbe ridurre l’ambito della giurisdizione contabile, ampliando quello civile (meno favorevole al funzionario). Sul fronte del controllo preventivo e “silenzio assenso”, il meccanismo della registrazione automatica per decorso del tempo (simile al silenzio assenso) è ritenuto incompatibile con la natura magistratuale del controllo preventivo. Rischia di svuotare il significato del controllo; creare esoneri di responsabilità senza effettivo vaglio giurisdizionale; compromettere la tutela del buon andamento. Analoga criticità riguarda l’esimente per mancata espressione del parere entro 30 giorni nella funzione consultiva. La possibilità di rendere pareri su questioni giuridiche legate al PNRR non deve trasformare la funzione consultiva in attività di consulenza o co-amministrazione, incompatibile con l’indipendenza della Corte.

Se, come si è detto, quello della riforma è stato il tema portante dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, altrettanto denso è il resoconto dell’attività svolta nel 2025. Il quadro tratteggiato vede aumentare le condotte dolose relative ai fondi pubblici, anche del Pnrr. Si tratta, nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Unione europea. “Con il controllo sulla gestione si accertano, in contraddittorio con le amministrazioni, ritardi e anomalie nell’azione amministrativa, consentendo l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le disfunzioni rilevate. L’attenzione della Corte  – ha riferito Carlino –  si è concentrata in gran parte sulla realizzazione dei progetti di investimento, finanziati quasi interamente con le risorse del PNRR, attraverso un’attività a carattere corale che, svolta anche su base regionale, assicura la prossimità alle realtà territoriali nel rispetto delle diverse specificità. Adottare pronunce tempestive circa irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi e dai tempi di attuazione è la finalità anche del controllo concomitante, che svolge una funzione propulsiva, dichiaratamente acceleratoria degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale (a esclusione di quelli previsti dal PNRR e dal PNC). Anche nel 2025, le amministrazioni, stimolate con specifiche raccomandazioni, hanno attivato percorsi autocorrettivi nell’ottica di una moderna e costruttiva forma di controllo “in tempo reale””.

Lo scorso anno le sentenze di condanna al risarcimento del danno erariale su contributi e finanziamenti nazionali ed europei sono state 226, per un totale di 45,3 milioni di euro, secondo la relazione della Procura della Corte. In totale l’azione risarcitoria ha portato al recupero di 88,1 milioni di euro, “contrariamente a quanto sostenuto circa l’inefficacia dell’azione recuperatoria”, ha sottolineato il procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, aggiungendo che “il prossimo anno i numeri saranno di gran lunga più contenuti” per effetto del tetto ai risarcimenti. La riforma infatti prevede che, in caso di colpa grave, il funzionario non possa essere chiamato a pagare una somma superiore al 30% del danno accertato e che comunque l’importo non possa eccedere il doppio della retribuzione lorda del responsabile.
Anche le denunce per danno sono in crescita: 48.505 nel 2025 dopo le 36.909 dell’anno precedente. Per Silvestri, “il numero così elevato di denunce, in aumento rispetto al 2024, è l’evidente dimostrazione che le Procure regionali sono percepite dai cittadini e dalle stesse pubbliche amministrazioni come imprescindibile baluardo contro ruberie, sprechi, inefficienze”.

In questo quadro, un aspetto rimarcato dal presidente della Corte dei Conti riguarda gli effetti dello scudo erariale. “L’istituto della responsabilità amministrativa è un formidabile strumento di tutela dell’interesse della collettività e dei singoli, rispetto alla deviazione di risorse da destinare all’erogazione di servizi pubblici efficienti. Anche nel 2025 ha operato il cosiddetto “scudo erariale”, che ha circoscritto alle sole ipotesi dolose e alle fattispecie di colpa grave omissiva (con esclusione di quelle attive) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”. Una disciplina emergenziale, ha ricordato, “volta a superare i presunti rallentamenti della macchina amministrativa dovuti a una ritenuta “paura dell’amministrare” che il legislatore ha inteso scongiurare nel periodo pandemico, prorogandone gli effetti per diverse annualità. Va sottolineato che, dopo quasi sei anni di scudo erariale, non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza determinati da detta misura. È ovvio, infatti, che soltanto riforme strutturali sono davvero in grado di migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione”.

Lo sguardo della Corte si allarga, poi, allo scenario macroeconomico internazionale, segnato da forti  elementi di incertezza, da tensioni commerciali e dalla prosecuzione e accentuazione dei conflitti geopolitici. Tutto questo ci chiede “di rafforzare il tessuto economico nazionale e di avanzare con tenacia nel percorso di modernizzazione”. E, ha detto ancora Carlino, “La tenuta dei conti pubblici e la disciplina di bilancio vanno conciliate con la coerenza delle scelte allocative delle risorse e con le aspettative di famiglie e imprese verso la stabilità, assicurando la robustezza dell’iter di risanamento e la sostenibilità del debito”.

 

 

 

 

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