DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 17

La proposta Mazzetti buon punto di partenza per la riforma del TU edilizia, norme urbanistiche da separare se rallentano l’iter

Avviato in Commissione VIII ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera dei Deputati, l’esame della proposta di legge delega al Governo “per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia” (AC-2332), che vede come relatrice e prima firmataria l’Onorevole Erica Mazzetti.

L’obiettivo – si legge – è quello di “superare le molteplici e disorganiche leggi che fino a oggi hanno regolato il settore delle costruzioni, da ultimo, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.

Di fatto la proposta, per finalità e obiettivi, ripercorre in gran parte lo stesso binario avviato il primo febbraio 2025 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la consultazione sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni.

Il mondo delle professioni da tempo sostiene la necessità di una revisione complessiva delle norme edilizie ed urbanistiche, attraverso testi unici che mettano ordine a materie stratificate e complesse, che mostrano evidenti difficoltà interpretative ed importanti carenze di coordinamento.

10 Set 2025 di Marco Vignali

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La proposta Mazzetti buon punto di partenza per la riforma del TU edilizia, norme urbanistiche da separare se rallentano l’iter

Marco Vignali, consigliere Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Un testo unico delle costruzioni rinnovato e attento alla disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sarà inoltre uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva del consumo medio di energia primaria, che la Direttiva Case Green richiede attraverso un piano di ristrutturazione degli edifici e pone pari al 16% nel periodo 2020-2030, e al 20-22% entro il 2035.

La proposta di legge da ieri all’esame della Commissione VIII della Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia edilizia e di pianificazione urbana, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

Un obiettivo ambizioso nei contenuti e nei tempi, considerato che i decreti saranno proposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ma dovranno essere concertati con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

Se il titolo riconduce alle disposizioni legislative in materia edilizia, i criteri direttivi invitano il Governo anche alla definizione dei principi fondamentali in materia di pianificazione urbanistica, sostenibilità, resilienza, struttura ed effetti dei piani anche con riguardo alle misure perequative e ai diritti edificatori (lettera f dell’articolo due del testo proposto). Non solo, alcuni degli indirizzi inseriti nella materia edilizia, come la definizione dei limiti di distanza tra le costruzioni, la disciplina dell’attività edilizia in assenza di pianificazione, sono certamente disposizioni che incidono sulla disciplina dello spazio urbano.

Interessanti sono i richiami alla definizione delle competenze statali e regionali in materia di governo del territorio (perimetro della legislazione concorrente), che più volte si è avuta occasione di sollecitare anche su queste pagine.

La disciplina dell’attività edilizia è attentamente ripercorsa, sia dal punto di vista del procedimento amministrativo che delle definizioni, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e resilienza, rispetto e conservazione delle risorse naturali disponibili.

Da rilevare l’invito a riconoscere e valorizzare le funzioni di certificazione e attestazione di conformità svolte dai tecnici abilitati per la determinazione dello stato legittimo degli immobili, l’attenzione agli interventi di trasformazione e adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente, a partire dalla definizione delle categorie d’intervento.

Sui titoli edilizi i regimi amministrativi vengono ricondotti al permesso di costruire (ordinario ed in deroga) per gli interventi di nuova costruzione e alla segnalazione di inizio attività, unico titolo per il recupero del patrimonio edilizio esistente. In questo senso sarebbe auspicabile l’adozione di una SCIA semplificata per gli interventi minori, come ad esempio quelli di manutenzione straordinaria.

Anche il richiamo alla disciplina delle varianti in corso d’opera è di grande attualità e importanza, considerata la necessità di stabilirne una definizione uniforme a livello nazionale. La proposta di legge non richiama le variazioni essenziali, pertanto sembra riprendere i principi della bozza di testo unico delle costruzioni proposto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2022, che suddividevano la materia in varianti in corso d’opera e totali difformità dal titolo.

Il testo ritorna anche sul tema dell’accertamento di conformità, recentemente modificato dalla L. 105 del 2024 distinguendo tra violazioni formali e violazioni per sopravvenuta disciplina urbanistico edilizia, queste ultime non applicabili agli interventi di nuova costruzione, invitando ad una diversa (più favorevole) disciplina per gli immobili eseguiti ed ultimati prima della legge 6 agosto 1967 numero 765.

La proposta di legge in definitiva si dimostra un accurato testo di indirizzo e delega al Governo, anche se i numerosi richiami alla disciplina urbanistica meriterebbero un testo separato e parallelo, per scongiurare possibili rallentamenti dovuti alla complessità normativa. La revisione della legislazione in materia edilizia diviene oggi urgente ed improcrastinabile se si vuole agevolare e governare al meglio la la transizione ecologica, la conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

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