IL DL OMNIBUS AL SENATO
Compensazioni solo per opere FOI degli enti locali incluse in Pnrr/Pnc
Non passa l’emendamento che avrebbe esteso le compensazioni a tutte le opere FOI, Ragioneria contraria. All’articolo 2 del decreto legge inserita, fra le modifiche al codice dei contratti, l’equiparazione dei consorzi stabili ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane con riferimento all’articolo 67, comma 5: è la norma che consente di partecipare alle procedure di gara utilizzando requisiti propri e “nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”.
Ancora una volta, nella votazione degli emendamenti al decreto legge Omnibus alla commissione Bilancio del Senato, la netta opposizione del Mef ha bloccato una norma generale che riconoscesse alle cinquemila opere finanziate con il FOI (adeguamento dei prezzi prima del bando) una qualche forma di compensazione degli extracosti emersi in fase di esecuzione.
La categoria generale delle opere che ha beneficiato del fondo previsto dal comma 7, articolo 26, del decreto legge 50/2022 (dette appunto “opere FOI”) resterà quindi l’unica a non avere nessuna forma di “revisione prezzi” per gli aumenti dei costi intervenuti dopo la firma del contratto.
L’unica concessione del Mef ha riguardato una quota parziale delle cinquemila “opere FOI”: vengono infatti sbloccate, con rifinanziamenti aggiuntivi, forme di compensazione per le sole opere comunali, provinciali o metropolitane rientranti nel Pnrr o nel Pnc. L’obiettivo è esplicito nella norma approvata: evitare rallentamenti nella conclusione dei lavori. Le amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi, su istanza dei soggetti attuatori, potranno, entro il 10 dicembre 2025, chiedere alla Ragioneria generale la rideterminazione del contributo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo già assegnato.
Inutile ribadire che quello del Mef e della Ragioneria è un pregiudizio che non ha fondamento logico, come Diario DIAC ha sostenuto nell’editoriale del 22 luglio (che si può rileggere qui). Il FOI agiva infatti a monte della gara, mentre le compensazioni riconosciute a tutte le opere pubbliche appaltate negli anni 2022 e seguenti sono compensazioni di extracosti emersi durante l’esecuzione contrattuale.
Intanto fra le modifiche al codice dei contratti inserite nel decreto legge Omnibus c’è l’equiparazione dei consorzi stabili ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane con riferimento all’articolo 67, comma 5, e all’allegato II.12 del codice. Si tratta della norma che consente ai consorzi di “partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”.