APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO /31
L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.
Condividi:
Questo contenuto è riservato agli utenti registrati.
In occasione del suo lancio, DIAC rimarrà consultabile in forma gratuita, ma devi avere un account per leggere i contenuti.
Newsletter DIAC / Ricevi in email gli aggiornamenti sulle ultime novità e sui temi più importanti.
Direttore responsabile: Giorgio Santilli
In redazione: Maria Cristina Carlini, Mauro Giansante
Progetto grafico: Cinzia Leone
Web design: No Digital Brain
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma.
Iscrizione n°65/2024
ROC numero 41634
ISSN 3035-0735
Argomenti