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Ponte, altolà a Salvini su polizze e centrale di committenza. Altre deroghe al codice appalti per la Protezione civile

Fermate le modifiche che avrebbero consentito di ridurre i limiti minimi di indennizzo per le polizze decennali postume a tutte le opere di importo superiore a due miliardi, saltano anche i regali a Rfi e Anas sui contributi per l’approvazione dei progetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inserito nel codice appalti un articolo a sé per le procedure emergenziali di protezione civile diverse da quelle ordinarie. Ancora restrizioni per l’accesso alla revisione prezzi dei progetti Pnrr che non avevano potuto usufruire delle compensazioni previste dal Dl Aiuti.

L’ARTICOLO DI GABRIELLA SPARANO CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI (E QUELLE CHE SALTANO DALLA PRECEDENTE BOZZA)

 

18 Mag 2025 di Giorgio Santilli

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Ponte, altolà a Salvini su polizze e centrale di committenza. Altre deroghe al codice appalti per la Protezione civile

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Salta dal decreto legge Infrastrutture la brutale forzatura sul codice degli appalti che avrebbe voluto consentire la riduzione del limite minimo di indennizzo delle polizze decennali postume per opere di importo superiore a due miliardi. Diario DIAC l’aveva prima anticipata (qui l’articolo del 9 maggio), poi aveva acceso un riflettore sulla norma che sarebbe stata applicata probabilmente in prima battuta all’appalto del Ponte sullo Stretto (qui l’articolo del 14 maggio), infine l’aveva indicata – sulla base delle proprie ricostruzioni – come una delle principali cause del rinvio del Consiglio dei ministri che mercoledì scorso, 14 maggio, avrebbe dovuto approvare il decreto Infrastrutture (si veda l’articolo del 15 maggio). Il Consiglio dei ministri è stato rinconvocato per oggi, lunedì 19 maggio, per approvare un nuovo testo del decreto Infrastrutture e la norma sulle polizze decennali postume è stata eliminata.

Altolà alla Stretto di Messina Spa centrale unica di committenza

Insieme a quella norma è saltata anche la norma che avrebbe garantito alla società concessionaria del Ponte, la Stretto di Messina Spa, di assumere ex lege il titolo di centrale unica di committenza. Non è vero, come è stato detto e scritto, che questo avrebbe comportato la sottrazione degli appalti del Ponte alla vigilanza dell’Anac. Gli appalti diretti del Ponte sono già tutti sotto la responsabilità della Stretto di Messina e sotto la vigilanza di Anac. L’acqusizione del ruolo di CuC avrebbe comunque rafforzato la “sfera di influenza” della società, consentendole di gestire anche gli appalti di altre stazioni appaltanti. Si potrebbe pensare che, in relazione alla realizzazione del Ponte, la concessionaria avrebbe potuto gestire anche gli appalti dei comuni del territorio, indirettamente collegati a quelli per il Ponte. E addirittura opere di mitigazione. Ma questa ipotesi – che avrebbe forse comportato tempi più celeri nelle procedure di affidamento – è comunque saltata.

Saltati anche il regalo ad Anas e RFI, gli 827 milioni per Cortina 2026 e il lavoro portuale

Fra le altre norme saltate dal decreto legge Infrastrutture all’esame oggi del Cdm il regalo ad Anas e RFI, che non avrebbe più pagato il contributo massimo di 100mila euro al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’approvazione delle grandi opere. Salta anche il finanziamento aggiuntivo di 827 milioni per le opere di Cortina 2026, così come sono state stralciate le norme che avrebbero dovuto garantire la continuità della somministrazione del lavoro portuale

Ancora in bianco le semplificazioni per le rinnovabili

Numerose anche le altre modifiche del decreto Infrastrutture che continua ad avere un buco all’articolo 13 dove dovrebbero finire le norme per l’accelerazione delle procedure per gli investimenti nel settore delle rinnovabili. Il fatto che queste norme saranno messe a punto dal dipartimento delle Politiche europee e, quindi, dal ministro del PNRR, Tommaso Foti, esplicitano il legame con il Piano europeo.

Le modifiche al codice appalti

Le modifiche più consistenti, a parte gli stralci detti, sono le modifiche ulteriori al codice degli appalti. In particolare, è saltata la norma che imponeva alle stazioni appaltanti di fare un resoconto, almeno annuale, sui destinatari degli incentivi tecnici del 2%, una norma che avrebbe garantito trasparenza. Introdotto un articolo agguntivo al codice sulle procedure della Protezione civile, con ulteriori deroghe rispetto alle procedure aperte e conocrrenziali. Si potrà far ricorso, infatti, a procedure di “somma urgenza” per quindici giorni (con possibilità di motivare un’estensione di questo periodo).

L’affidamento diretto sopra soglia per la Protezione civile

Se di per sé una regolazione ad hoc per le procedure della protezione civile ha un senso, distinguendole da quelle ordinarie (o meno straordinarie), non si può non rilevare che si inserisce per la prima volta esplicitamente nel codice appalti anche la possibilità di affidamento diretto per opere sopra la soglia Ue. Inoltre, una codificazione delle procedure di Protezione civile nel codice, con un’articolazione notevole di casistiche, da una parte garantisce maggiore trasparenza, dall’altra potrebbe produrre un allargamento del perimetro degli interventi emergenziali codificati.

L’articolo di Gabrielle Sparano su tutte le modifiche al codice

NELL’ARTICOLO DI GABRIELLA SPARANO IL PUNTUALE RESOCONTO DI TUTTE LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE INFRASTRUTTURE E LA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PROTEZIONE CIVILE INSERITE NEL CODICE.

Sulle concessioni autostradali una sola modifica

Nel capitolo sulle procedure per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza viene drasticamente ridotto, da tre anni ai sette mesi e poco più che ci separano dalla nuova scadenza del 31 dicembre 2025, il periodo transitorio in cui sarà possibile mettere in gara la concessione indicando un elenco di lavori e manutenzioni da realizzare in attesa dell’approvazione del piano economico-finanziario (che dovrà poi recepire le opere indicate). Si conferma la norma che trasferisce i poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) dall’approvazione della tariffa della singola concessionaria a uno schema tipo tariffario che spetterà poi al concedente approvare senza ulteriore “visto” dell’ART.

La revisione prezzi per le opere escluse dal decreto Aiuti

Viene prevista la possibilità di accesso al meccanismo di revisione prezzi del codice appalti (articolo 60) per le opere ferroviarie Pnrr che erano state escluse dalle compensazioni degli extracosti del decreto Aiuti in quanto in precedenza avevano potuto beneficiare del Fondo opere indifferibili (una norma della legge di bilancio 2024 aveva disposto questo divieto di utilizzare i due strumenti). L’accesso alla revisione prezzi non sarà però automatico ma potrà avvenire solo al verificarsi di ulteriori condizioni il cui impatto va approfondito. Le due condizioni prevedono: 1) che le voci del quadro economico di ciascun intervento relative a imprevisti “risultino  coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’allegato I.7” del codice appalti stesso; 2) che risulti disponibile almeno il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, “fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023”.

 

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