APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 23

Criteri Ambientali Minimi: cosa sono, quando, come e perché si applicano, cosa succede se si disapplicano

L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).

Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.

03 Apr 2025 di Gabriella Sparano

Condividi:

Cosa sono i CAM? I criteri ambientali minimi (CAM) sono requisiti ambientali con i quali si mira a trasformare gli appalti pubblici in un motore di sostenibilità ambientale, rappresentando uno strumento fondamentale per indirizzare gli acquisti della Pubblica Amministrazione verso scelte più sostenibili. In sostanza, si tratta di requisiti ambientali che le stazioni appaltanti devono rispettare nelle loro procedure di acquisto, inserendoli nella documentazione progettuale e di gara di quei contratti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione e nei settori di riferimento dei CAM, che ne influenzano le diverse fasi delle procedure di appalto, dalla definizione dell’oggetto dell’affidamento alla selezione dei fornitori, dalla valutazione delle offerte fino al valore stesso dell’appalto, che deve tenere conto degli oneri economici conseguenti alla loro applicazione.

Sono i cosiddetti “appalti verdi”, definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, per la cui realizzazione l’articolo 57, comma 2, del codice vigente impone appunto l’inserimento dei criteri ambientali minimi fin dalla documentazione progettuale e di gara, con il duplice obiettivo di: – consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole e adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione; – garantire, allo stesso tempo, l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica, a cui anche la stessa stazione appaltante deve tendere.

Le disposizioni in materia di CAM, dunque, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti e normativamente presidiati per le stazioni appaltanti, che devono approntare le procedure di affidamento in conformità con i criteri minimi ambientali vigenti per la specifica categoria e tipologia di prestazione messa a gara, inserendo nei documenti di gara almeno: – le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi vigenti per la tipologia di prestazione richiesta; – le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi vigenti per la tipologia di prestazione richiesta; nonché – i criteri premianti indicati nei criteri ambientali minimi vigenti per la tipologia di prestazione richiesta, in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5, del codice.

Come fa la stazione appaltante a sapere quali sono i CAM vigenti? I CAM sono definiti, come già detto, dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al cui link https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti sono pubblicati i CAM vigenti, relativi ai seguenti ambiti: 1) arredi per interni 2) arredo urbano 3) ausili per l’incontinenza 4) calzature da lavoro e accessori in pelle 5) carta 6) cartucce 7) edilizia 8) eventi culturali 9) illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) 10) illuminazione pubblica (servizio) 11) infrastrutture stradali 12) lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria 13) pulizie e sanificazione 14) rifiuti urbani e spazzamento stradale 15) ristorazione collettiva 16) ristoro e distributori automatici 17)servizi energetici per gli edifici – contratti EPC 18)stampanti 19) tessili 20) veicoli 21) verde pubblico

Come fa la stazione appaltante a sapere se deve applicare i CAM vigenti? L’obbligo di applicare i CAM scatta nel momento in cui le prestazioni oggetto dell’appalto corrispondono alle attività previste e descritte nei decreti ministeriali contenenti i CAM. Pertanto, laddove l’appalto risulta estraneo rispetto all’ambito di applicazione dei decreti ministeriali, in quanto le attività sono differenti, l’obbligo non sussiste. I CAM vanno applicati anche nell’affidamento diretto? L’articolo 34, comma 3, del codice previgente prevedeva espressamente che l’applicazione dei CAM era obbligatoria per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.

L’attuale articolo 57, comma 2, del codice 36, sebbene non si discosti, seppure in una forma più dettagliata, dalla norma precedente, non contiene più la suddetta precisazione. Questa circostanza, unita al fatto che la norma parla espressamente di documentazione di gara, ha fatto dubitare che l’obbligo valga anche per gli affidamenti diretti. Ma non è così. L’obbligo vale anche per gli affidamenti diretti, in quanto: – lo ha chiarito il MIT con il Parere del 29/10/2024 n. 2622 (“L’ambito oggettivo di applicazione dei CAM prescinde dall’importo dell’affidamento”); – è implicito nelle finalità stesse dei CAM (ossia la sostenibilità degli acquisti pubblici), che non ammettono deroghe se non quelle espressamente previste dai CAM stessi (per esempio, i CAM per l’Edilizia, paragr. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI); – è espressamente dichiarato dallo stesso Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione (si veda il paragr. 4.1 Azioni specifiche per le stazioni appaltanti). Dunque, quando si interpellano gli operatori economici, nelle modalità di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a) e b), del codice, va applicato l’articolo 57, comma 2 (valorizzando gli eventuali criteri premianti previsti compatibilmente con la natura informale dell’affidamento diretto), e gli operatori economici devono a loro volta adeguarsi ai CAM, che sovrintenderanno l’esecuzione del contratto.

Quali sono le conseguenze della mancata applicazione dei CAM? Alla luce del dettato dell’articolo 57, comma 2, del codice, che espressamente impone (quale obbligo di legge) l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, è illegittima non solo la lex specialis che, pur relativa a prestazioni rientranti nei CAM, non li applichi affatto, ma anche quella che si limiti ad un mero richiamo dei relativi decreti ministeriali. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 27/05/2024, n. 4701, per la quale l’obbligo suddetto (peraltro ereditato dal corrispondete articolo 34 del codice previgente) non può limitarsi ad un mero rinvio o richiamo ai decreti ministeriali né ammette in tal caso una eterointegrazione della legge di gara ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici criteri ambientali (come ritenuto dal primo giudice e da una certa giurisprudenza), ma richiede una declinazione dettagliata e puntuale dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara, sia per consentire un’offerta consapevole e completa sia per garantire che le prestazioni contrattuali rispettino effettivamente le norme ambientali, promuovendo e concretizzando una maggiore sostenibilità negli appalti pubblici.

Argomenti

Argomenti

Accedi