APPALTI ISTRUZIONE PER L'USO / 16
Il rebus garanzie dopo il correttivo e prima dell’avvio delle piattaforme dei soggetti emittenti
Disciplinate dal codice 36 in maniera differente a seconda se riferite al sopra o al sotto-soglia, le garanzie, provvisoria e definitiva, sono state oggetto di revisione ad opera del correttivo (Dlgs. 209/2024) che, in parte, vi ha finalmente recepito indirizzi interpretativi extra codice e, in parte, ne ha accentuato la matrice digitale. Vediamo, allora, come vanno costituite le garanzie e a cosa devono prestare attenzione stazioni appaltanti ed operatori economici.
Come vanno costituite le garanzie?
Sia nel sotto che nel sopra soglia, le garanzie si distinguono in provvisoria e definitiva, laddove:
– la provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
– la definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

Sia l’una che l’altra garanzia possono essere costituite, a scelta dell’operatore economico, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, laddove:
– la cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente;
– la fideiussoria, a sua volta, può essere rilasciata, a scelta dell’operatore economico, da:
a) imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
b) intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, inoltre, deve essere emessa e firmata digitalmente (deve essere, quindi, nativa digitale) e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Quali verifiche deve fare la stazione appaltante?
Al fine di non mortificare o annullare del tutto la funzione di garanzia della polizza fideiussoria allorquando essa sia emessa da soggetti non legittimati/autorizzati o si riveli falsa, il codice, ancor più dopo l’intervento del correttivo, prescrive che la garanzia fideiussoria sia gestita in tutte le fasi (emissione, verifica, gestione e svincolo) mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1, del Codice medesimo (articolo 106, comma 3).
Queste piattaforme, in quanto messe a disposizione dai soggetti emittenti le polizze e interoperabili con le piattaforme di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti, garantirebbero la gestione della polizza per l’intero suo ciclo di vita, certificando la sicurezza e l’autenticità dei rapporti e delle interlocuzioni tra i soggetti coinvolti, appunto stazione appaltante e soggetto emittente.
Tuttavia, dal momento che a tutt’oggi non si è ancora realizzata l’implementazione di dette piattaforme (si veda https://diarionuoviappalti.it/piattaforme-garanzia-fideiussoria/) e che, in alternativa a queste, lo stesso codice consente la verificabilità telematica delle polizze presso l’emittente medesimo, le stazioni appaltanti devono fare ancora i conti con:
1) la verifica preliminare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp; https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/index.html;
2) la successiva verifica dell’autenticità della polizza, sul sito internet dello stesso emittente, indicandone, nell’apposita sezione, gli estremi o il codice di verifica/controllo riportato sulla polizza medesima, oppure a mezzo richiesta PEC.
Quali garanzie nel sotto-soglia?
Come detto, il codice 36 ha previsto due differenti regimi normativi a seconda che la garanzia sia relativa ad affidamenti sotto-soglia oppure sopra soglia.
Per il sotto-soglia, infatti, l’articolo 53 del codice stabilisce che:
1) per quanto concerne la garanzia provvisoria:
– in caso di affidamento diretto (articolo 50, comma 1, lett. a) e b)), non è richiesta;
– in caso di procedure negoziate (articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e)), non è richiesta, salvo quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che vanno opportunamente indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in qualsiasi altro atto prodromico equivalente. In tal caso, la garanzia provvisoria è sempre pari all’1% del valore complessivo dell’appalto, senza applicazione di alcuna riduzione.
2) per quanto concerne la garanzia definitiva, è richiesta ed è pari al 5% dell’importo del contratto (anche di accordo quadro, v. Parere MIT n. 3247 del 30/01/2025) o dell’importo sotto-soglia del contratto attuativo di accordo quadro, senza applicazione di alcuna riduzione o aumento. Resta ferma la facoltà, in casi debitamente motivati, di non richiederla.
Quali garanzie nel sopra-soglia?
1) Per quanto concerne la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 106 del codice, essa è:
– pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di ridurla fino all’1% oppure di incrementarla fino al 4%, motivatamente in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio ad esso connesso;
– fissata nel bando o nell’invito nella misura massima del 2% del valore complessivo della procedura, in caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza.
2) Per quanto concerne la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 del codice, essa è:
– pari al 10% dell’importo contrattuale;
– fissata negli atti e documenti di gara nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale, in caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza;
– indicata negli atti e documenti di gara nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro, per tutti gli operatori economici aggiudicatari, in caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59 del Codice;
– fissata nella documentazione di gara dell’accordo quadro con riguardo ai contratti attuativi in misura anche inferiore al 10% del valore degli stessi.
Quali sono le riduzioni e gli incrementi applicabili alle garanzie?
Mentre, come si è detto, nel sotto-soglia non si applica alcuna riduzione o incremento alle garanzie, provvisoria e definitiva, restando fisse le percentuali di valore sopra indicate, nel sopra-soglia, invece, il codice prevede ipotesi di incremento per la garanzia definitiva (articolo 117, comma 2) e di riduzione sia per la garanzia provvisoria sia per la garanzia definitiva (articolo 106, comma 8).
a) L’incremento è posto a presidio dell’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati e si applica in caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%. In tal caso, infatti, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e, in caso poi di ribasso superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Nel caso specifico di accordo quadro con più operatori economici con riapertura del rilancio competitivo, invece, la misura dell’incremento viene fissata dalla stessa stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.
b) La riduzione dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è prevista nei casi e con le modalità di cui alla tabella che segue:In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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