OGGI IN AULA ALLA CAMERA

Salva-Milano, passa con limature in commissione l’emendamento Foti. Blindata la sanatoria dei procedimenti chiusi, risolto il nodo copertura

20 Nov 2024 di Giorgio Santilli

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Salva-Milano, passa con limature in commissione l’emendamento Foti. Blindata la sanatoria dei procedimenti chiusi, risolto il nodo copertura

La commissione Ambiente della Camera ha approvato ieri in tarda serata l’emendamento Foti alla legge salva-Milano, riformulato anzitutto per tenere conto delle osservazioni della Ragioneria sui rischi di mancate coperture. La norma di copertura, inserita al nono comma, si risolve curiosamente in una limitazione dell’uso e della cessione di incentivi fiscali (in particolare crediti di imposta come Superbonus o Sismabonus) nei casi di interventi che non fossero previsti da piani particolareggiati (un’ulteriore norma di recupero dei mancati introiti da Superbonus secondo una logica opposta a quella dell’intera legge che invece consente di intervenire senza piano particolareggiato).

Inserite altre cinque modifiche di cui la più rilevante è quella che, al quinto comma, fa “salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti” che risultino “non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si salvano, cioè, tutti i provvedimenti e non solo quelli di “demolizione o riduzione in pristino” previsti dalla precedente versione. Di fatto la blindatura della sanatoria di tutti gli interventi passati che rispettino l’interpretazione data ora dalla legge: il cuore del salva-Milano.

In particolare, sono considerati regolari – anche in assenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata e anche nel caso di superamento dell’altezza di 25 metri o comunque degli edifici circostanti – gli interventi “di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati”, gli interventi “di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati”, di interventi “su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati”.

Nella legge anche l’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001 nel senso che “rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali”.

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