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Anche le regioni a statuto speciale dovranno adeguarsi alle norme di riforma economico-sociale presenti nel salva-casa

La complessa tessitura del diritto pubblico italiano è caratterizzata da un sistema di fonti normative che si intrecciano e sovrappongono, creando un quadro giuridico dinamico e talvolta controverso. Un aspetto particolarmente interessante di questo sistema è il rapporto tra la normativa statale e quella delle regioni a statuto speciale, soprattutto quando si verifica una sopravvenienza normativa statale che incide sulla legislazione regionale preesistente. In questo articolo affrontiamo il tema del rapporto intercorrente tra la norma statale (il decreto salva-casa convertito in legge 105/2024) e le normative regionali a statuto speciale di cui all’art. 116 della costituzione, ove le stesse siano in contrasto.

06 Nov 2024 di Salvatore Di Bacco

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Anche le regioni a statuto speciale dovranno adeguarsi alle norme di riforma economico-sociale presenti nel salva-casa

IN SINTESI

Le regioni a statuto speciale in Italia (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta) godono di forme e condizioni particolari di autonomia, garantite dalla Costituzione e dai rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Questi statuti, che hanno rango analogo a quello della Carta costituzionale, definiscono l’assetto della Regione in un regime autonomistico differenziato, fatti salvi i fondamentali principi costituzionali.
La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto significative modifiche nella disciplina delle Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, con l’obiettivo di potenziare l’autonomia regionale. Tuttavia, la potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale trova la sua fonte negli statuti speciali, che contemplano tre tipi di potestà legislativa: esclusiva, concorrente, residuale.
Il conflitto normativo si manifesta quando una norma statale sopravvenuta interviene in materie che sono di competenza regionale secondo gli statuti speciali. In questi casi, si pone il problema dell’abrogazione regionale in contrasto con la nuova normativa statale.
La questione diventa ancora più complessa quando la normativa statale ha qualificazione di riforma economico-sociale, che implica un interesse nazionale e una rilevanza che va oltre il contesto regionale.
Un esempio emblematico di questa dinamica è la sentenza 482/1995 della Corte Costituzionale, che ha affrontato la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge quadro in materia di lavori pubblici, in relazione alla diversa sfera di autonomia delle regioni e province autonome. La Corte ha dovuto valutare se le disposizioni impugnate rivestissero carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale o se contenessero norme di dettaglio in contrasto con la qualificazione formale operata dal legislatore.
Nella relazione di accompagnamento al salva-casa tra le finalità ivi indicate si evidenziano quelle norme fondamentali ascrivibili a disposizioni di riforma economica-sociale.
Alcuni esempi servono per comprendere tale elemento di eccezionalità contenuti nell’incipit della relazione illustrativa al salva casa, laddove la mission del decreto-legge reca: “disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.
Oppure: “di misure specifiche finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Si tratta di misure finalizzate, dunque, a tutelare anche il legittimo affidamento dei proprietari che, avendo legittimamente acquistato immobili in assenza di irregolarità risultanti da atti pubblici, si trovano nell’impossibilità di alienare i propri immobili, in forza della normativa sopravvenuta. Ciò, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili residenziali.”
Ed ancora: “…tutte le disposizioni di cui al presente decreto-legge trovano le proprie ragioni di straordinaria necessità ed urgenza nell’esigenza di sbloccare la situazione di totale stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore, che difficilmente consente di dimostrare lo stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.”
Pertanto, le previsioni in esame si fondano, per un verso, sull’interesse pubblico e privato alla riqualificazione e alla valorizzazione economica degli immobili e, per altro verso, sull’interesse dell’intero ‘settore casa’ e del mercato delle abitazioni, nell’ottica del pieno utilizzo degli immobili e delle unità immobiliari che non sono pienamente commerciabili.
Alla luce di quanto rappresentato, le disposizioni mirano alla salvaguardia dell’interesse alla celere circolazione dei beni, consentendo il recupero e la rigenerazione edilizia.
In passato la Corte Costituzionale ha svolto un ruolo cruciale nel dirimere questi conflitti, assicurando il rispetto dei principi costituzionali e statutari, e garantendo l’equilibrio tra le esigenze di uniformità nazionale e quelle di autonomia regionale. Le decisioni della Corte hanno delineato i confini entro cui le regioni a statuto speciale possono esercitare la loro potestà legislativa, in presenza di norme statali di grande riforma economico-sociale.

La normativa statale sopravvenuta alla legislazione regionale a statuto speciale rappresenta una sfida per il federalismo italiano, che richiede un costante dialogo tra le diverse fonti normative e un’attenta interpretazione costituzionale. La tutela dell’autonomia regionale e la promozione dello sviluppo economico-sociale del Paese sono obiettivi che devono essere perseguiti in maniera equilibrata e sinergica, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Conclusioni

La sintesi dell’evidenza di tale applicazione di uniformità tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario è esemplificato in modo chiaro nell’art. 23 ter comma 3 del Testo Unico dell’edilizia modificato dal salva-casa che recita testualmente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

Tutto ciò evidenzia (almeno in questo caso) una unità di coesione legislativa e di applicazione uniforme indistintamente in tutte le regioni italiane, sottolineando in modo imperativo ed inequivocabile che la norma trova in ogni caso applicazione diretta. Tutte le regioni potranno solo prevedere livelli di semplificazioni senza poter derogare ai principi generali espressi dalla mission del salva casa.

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