APPROVATO IL CORRETTIVO DAL CDM
Bim a 2 milioni, trasparenza, equo compenso, linea minimalista sul contratto prevalente. Le nostre PAGELLE ai primi 5 articoli
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto correttivo del codice degli appalti con 89 articoli e un corposo intervento sugli allegati. È la prima approvazione, ora il testo andrà alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri, poi tornerà al Cdm per il via libera finale che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Un comunicato del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia dodici punti qualificanti del decreto. Diario Diac comincia oggi e continuerà nei giorni prossimi un’analisi dettagliata delle norme del decreto, articolo per articolo, esprimendo anche una valutazione in voti da 1 a 10 della norma. Un modo non solo per rendere più chiara la norma e le sue implicazioni, ma anche capire le logiche e le dinamiche che ci sono dietro la soluzione prescelta (al posto di altre soluzioni possibili).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la capa del suo ufficio legislativo, Elena Griglio
IN SINTESI
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo del codice degli appalti con 89 articoli e un corposo intervento sugli allegati. È la prima approvazione, ora il testo andrà al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri, poi tornerà al Cdm per il via libera finale che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Un comunicato del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia dodici punti qualificanti del decreto.
I dodici di punti di Salvini
L’equo compenso entra nel codice. Vengono previsti due meccanismi per garantire il principio. Per gli affidamenti diretti è garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto. Per le procedure di gara, si tutela l’equo compenso con meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanziale assimilabile a quello degli affidamenti diretti.
Per l’articolo 11 sulle tutele lavoristiche non cambia nulla, rimandiamo alla lettura dell’analisi dell’articolo 1 del correttivo.
Per la revisione prezzi il Mit dice che “si chiarisce il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale” e “si introduce un nuovo allegato per attuare le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture in maniera omogenea e con tempi certi”.
Salvini ha mantenuto la parola data al congresso Assorup: esteso l’incentivo tecnico anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la precedente limitazione.
Per i consorzi è stata razionalizzata la disciplina dei consorzi per evitare distorsioni nelle gare, omogeneizzare la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili e favorire la competitività.
Per le PMI sono state introdotte misure per facilitare la partecipazione, sia con contratti riservati sotto la soglia europea, sia con una soglia di subappalto del 20% dedicata.
Per la riforma della finanza di progetto, anticipata nei giorni scorsi da Diario Diac, viene mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività.
Altro capitolo atteso dalle imprese quello delle garanzie fideiussorie: semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese.
Rafforzate le norme sull’esecuzione dei contratti: rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; tipizzate le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione; introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione.
Tagliati i costi di funzionamento del CCT (Collegio Consultivo Tecnico): promosso come strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni ai costi e facoltà di ricorrere a lodi contrattuali.
Progettazione digitale, ridotta la platea delle opere e delle SA interessate: la soglia è stata innalzata da 1 a 2 milioni di euro per la progettazione in modalità digitale, obbligatoria dal 1 gennaio 2025.
A sorpresa si interviene anche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti: “si apre il sistema di qualificazione” è l’espressione utilizzata dal Mit, “con incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori”. Almeno la prima parte va in netta contrapposizione ai propositi dell’Anac. Pieno accordo invece sulla partenza con la qualificazione per l’esecuzione, attraverso meccanismi incentivanti che puntano sulla formazione.
Le nostre pagelle: i primi 5 articoli (gli altri domani e in settimana)
Di seguito cominciamo un lavoro che punta ad analizzare i singoli articoli del decreto, come già detto all’inizio. Cominciamo con i primi 5 articoli, divideremo il lavoro in più puntate in articoli pubblicati la prossima settimana. Insieme a questo lavoro pubblicheremo altre analisi più dettagliate su singoli punti del decreto correttivo.
Articolo 1: non cambia l’articolo 11 sul contratto prevalente
Il decreto si apre affrontando subito, all’articolo 1, uno dei fronti di maggiore tensione, l’articolo 11 del codice 36 dedicato alle tutele lavoristiche e al contratto da applicare nell’esecuzione dell’appalto. Si parte subito con un intervento ispirato alla linea “minimalista” di Salvini: l’impianto dell’articolo non cambia, resta lo stesso, con la previsione del comma 1 di un contratto “prevalente” stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e la possibilità prevista dal comma 3 di applicare un “differente contratto collettivo” purché “garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”. Possibilità, va ricordato, duramente criticata da stazioni appaltanti, imprese e sindacati più rappresentativi che hanno sommerso il Mit di osservazioni su questa norma. Il decreto prevede soltanto, in risposta a questo disorientamento, il nuovo Allegato I.01 contenente “linee guida per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto”.
Voto: 4
Articolo 2: più trasparenza negli affidamenti diretti
L’articolo 2 introduce obblighi di maggiore trasparenza per stazioni appaltanti ed enti concedenti che scelgono, in base alle previsioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 17, l’affidamento diretto. Due le novità: dopo la determina a contrarre e prima della conclusione della procedura di selezione SA ed EC dovranno pubblicare “i documenti iniziali di gara”; l’allegato I.3 (che detta i termini per le procedure di selezione) dovrà indicare “il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire”.
Voto: 7,5
Articolo 3: meno tempo per la stipula del contratto
L’articolo 3 riduce da 35 a 30 giorni il cosiddetto “termine dilatorio”, vale a dire il tempo minimo che deve intercorrere tra l’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto. Leggera accelerazione apprezzabile, ma siamo sempre nell’ossessione dell’accorciamento dei tempi intercorrenti fra gara e contratto.
Voto: 6,5
Articolo 4: precisazione formale sulle PAD
Precisazione formale che le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) non sono “delle” stazioni appaltanti, ma sono “utilizzate dalle” stazioni appaltanti. Presa d’atto della realtà, senza conseguenze.
Voto: –
Articolo 5: le stazioni appaltanti potranno denunciare gli ostacoli alla interoperabilità
Nella previsione già esistente che anche i dati sugli affidamenti diretti a società in house siano trasmessi all’Anac si rafforza l’obiettivo ricordando che queste comunicazioni avvengono “in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all’articolo 28”. Effetti pratici scarsi. Significativo invece il secondo comma dell’articolo dove si dispone che anche le stazioni appaltanti, e non solo l’Anac, potranno denunciare all’Agid “casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati”. Santa alleanza fra Anac e stazioni appaltanti nell’era della digitalizzazione, affinché gli altri enti pubblici che detengono i dati necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto non facciano melina. Contro di loro i poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Voto: 7