IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGGE 66

Piano casa, un altro aiuto ai programmi integrati del terzo pilastro: edilizia non residenziale senza limiti

Con due emendamenti identici riformulati e approvati (Zinzi-Lega 9.23 e Milani-Fdi 9.24) si è chiarito che la quota di edilizia convenzionata del 70% e libera del 30% viene calcolata esclusivamente sull’investimento residenziale inserito nel programma di edilizia integrata. Si consente così agli investitori dei grandi programmi superiori a un miliardo di aumentare a dismisura la quota di edilizia non residenziale (commerciale, produttiva, data center) più redditizia in strumenti che dovevano risolvere il problema degli alloggi. Unica condizione è scegliere un comparto di sviluppo più ampio in cui siano già prevista una pluralità di destinazione d’uso. Questa è la risposta al dilemma del “dimensionamento” della quota non residenziale che DIAC aveva posto, in un quadro opaco, il 14 maggio scorso.

24 Giu 2026 di Giorgio Santilli

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Piano casa, un altro aiuto ai programmi integrati del terzo pilastro: edilizia non residenziale senza limiti

CDM SUL PIANO CASA

A molti osservatori del Piano casa è sfuggito l’emendamento, approvato ieri definitivamente dalla Camera, che chiude il cerchio sui programmi di edilizia integrata del terzo pilastro. Si tratta, per i grandi investitori a caccia di rendimenti, di un’ulteriore spinta, forse quella decisiva: è lo scomputo – o la “esclusione”, come dice la norma – dell’edilizia non residenziale (quindi commerciale e di tlc soprattutto, ma anche industriale) dall’importo su cui si calcola la quota del 70% di edilizia convenzionata obbligatoria e del 30% di edilizia libera.

Il calcolo si farà, quindi, soltanto sull’ammontare dell’investimento residenziale, come d’altra parte DIAC aveva sospettato fin dal primo momento, ponendo la questione irrisolta del dimensionamento dell’edilizia non ressidenziale in un quadro normativo fortemente opaco (si legga qui il nostro articolo “Piano casa e rigenerazione urbana, corsie veloci e meno vincoli solo per i grandi piani con 1 miliardo di investimento estero” del 14 maggio). Con la nuova norma gli investitori saranno liberi di mettere quanta edilizia non residenziale vorranno nei loro programmi, purché sia prevista già come destinazione d’uso nel “comparto di sviluppo” prescelto, con l’intento evidentemente di far tornare i conti aumentando la quota di investimenti più redditizi. Avremo quartieri densi di centri commerciali, produttivi e di data center? Può darsi, purché facciano parte di un “contesto territoriale” che “può essere individuato nell’ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni” che già preveda, appunto, “l’insediamento di una pluralità di di destinazioni d’uso, residenziali e non residenziali”.

E’ la deriva di uno strumento che doveva risolvere il problema degli alloggi e sempre più si scopre favorire altre esigenze.

Ma lo strappo ancora più signficativo viene subito dopo, in fondo alla nuova lettera a-bis) del comma 3 dell’articolo 10, prevista dagli emendamenti citati: “L’atto convenzionale con il comune di cui alla lettera e) – dispone la norma – definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo”. Detto in parole più chiare, il comune potrà trattare e disporre in convenzione solo sulla quota residenziale: potrà prendere o lasciare gli alloggi, ma, se li prende, non potrà limitare il resto del programma integrato. Aggiungiamo che i permessi, le deroghe urbanistiche, quelle agli standard, alle distanze le fa direttamente il commissario straordinario ex articolo 10, senza limitazioni. E senza passare dal sindaco.

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