La commodification della Gestione Informativa Digitale: un destino inevitabile? Considerazioni intorno alla gara Consip
La convenzione Consip nasce evidentemente da una difficoltà avvertita da molte stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’internalizzare le cogenze legislative in merito alla GID, ovvero alla cosiddetta Gestione Informativa Digitale, palesatasi anche in occasione dei programmi formativi meritoriamente promossi dalla SNA in occasione della qualificazione del versante della domanda pubblica.
Essa presenta, tuttavia, numerose criticità che caratterizzeranno il prosieguo dell’iniziativa e che ci si augura potranno essere in futuro ovviate.
La prima di esse riguarda la mercificazione di servizi che, per loro natura, almeno allo stato attuale, non possono essere assolutamente ricondotti a commodity, tanto più in un delicato equilibrio tra abbattimento dei prezzi unitari e qualità attesa dell’erogazione di attività che inevitabilmente coinvolgeranno lunghe catene di fornitura, tra player internazionali e domestici e attori locali.
In secondo luogo, l’oggetto del bando confonde, di fatto, servizi consulenziali strategici alle amministrazioni pubbliche con servizi puntuali ai procedimenti tecnico-amministrativi che riguardano, invece, unicamente i singoli Progetti e i loro Responsabili Unici, come evidenziato, ad esempio, nella citazione di OIR e AIR.
D’altra parte, a una sintetica definizione dei servizi specialistici offerti fa da contrappeso l’esigenza di concordare specificamente da parte delle specifiche amministrazioni i contenuti degli stessi. Amministrazioni che siano già attrezzate organizzativamente con atto, programma di formazione, piano di investimento, perché mai dovrebbero acquisire servizi a catalogo, tanto più che l’andamento dei prezzi sul mercato è ormai ribassista?
Tra l’altro, con quali metriche si misurerebbe la maturità digitale dell’organizzazione?
In terzo luogo, l’ipotesi di risolvere, sotto il profilo della conformità da adempimento, l’obbligo legislativo tramite la messa a disposizione di BIM Manager e di BIM Coordinator, implica una ipotesi di forte esternalizzazione ad personam che collide collo spirito del Codice dei Contratti Pubblici e non tiene in alcun conto la recente linea guida del MIT.
D’altra parte, il bando sembra ignorare sia il ruolo dell’ambiente di condivisione dei dati e del CDE Manager sia il fatto che il profilo del BIM Manager, agendo sistemicamente a livello dell’organizzazione difficilmente possa essere oggetto di esternalizzazione e, comunque, la cosa non avrebbe alcuna relazione con i servizi di supporto al RUP.
Da ultimo, sul tema, il Codice si era premurato di evitare un obbligo per i profili regolamentati dalla norma UNI 11337-7 della certificazione di parte terza.
Per continuare, non esiste alcuna metodologia BIM e la Gestione Informativa non si può ricondurre, neanche indirettamente, all’acronimo.
Semmai, già l’attuale normativa faceva dell’Information Modelling un sotto insieme limitato dell’Information Management.
Qui si entra nell’alveo delle maggiori criticità.
Per prima cosa, sarebbe stato opportuno documentarsi sul fatto che le nuove, imminenti, norme sui profili non organizzati (la revisione della norma UNI 11337-7 e della PdR UNI 78) rivisitino profondamente i contenuti dei quattro profili conosciuti e addirittura ne aggiungano due di notevole impatto sui servizi menzionati dal bando: il GISBIM Specialist e il Digital Tendering Expert.
Si tratta palesemente di corrrere il rischio di offrire professionalità parziali e non aggiornate.
Tra l’altro, la nuova norma UNI 11337-7 sarà strettamente coerente con la recente norma UNI 11337-8, relativa alla qualificazione e alla certificazione delle organizzazioni che governino processi digitalizzati.
Secondariamente, in realtà, in primo luogo, le nuove norme internazionali e sovranazionali EN ISO 19650 sovvertiranno la centralità del Progetto, nel senso del procedimento tecnico-amministrativo, a favore di quella del ciclo di vita dell’opera: un tema citato nell’incipit del capitolato tecnico sinteticamente. D’altronde, se così fosse, che rapporto sussisterebbe col supporto al singolo, appunto, Project?
Occorre, poi, ulteriormente osservare come il ruolo potenziale offerto da soggetti esterni a supporto dell’operato delle commissioni giudicatrici richiederebbe una grande cautela, comprendendosene difficilmente la fattibilità senza incorrere in zone grigie.
Bisogna, poi, ritornando sullo spinoso argomento della commodification, affermare, senza mezzi termini, che i servizi digitalmente abilitati di verifica del progetto, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico-amministrativo non sono stati neppure oggetto ancora di specifiche linee guida del MIT, presentano innumerevoli incognite e non possono essere in alcun modo commoditizzati spendendo poche righe.
D’altra parte, le nuove norme internazionali sconvolgeranno radicalmente le nozioni di ambiente di condivisione dei dati, di modello informativo, di scambio informativo.
L’ambiente diviene un workflow management system che sovrintende il ricorso strumentale a una possibile molteplicità di piattaforme tecnologiche, a uso delle controparti contrattuali.
L’ambiente è, di conseguenza, dispositivo attivo di processi accuratamente e sartorialmente mappati da ciascuna organizzazione, in maniera incompatibile colla commoditizzazione.
Il modello informativo diventa l’insieme di contenitori informativi eterogenei, gestibili tramite basi di dati interrogabili.
Quello che serve alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti sarà altra cosa da modelli tridimensionali configurati senza criteri condivisi e, nel migliore dei casi, finalizzati a una desueta centralità del documento.
Il capitolato informativo assumerà altra natura, legata alla produzione e allo sviluppo informativo: per inciso, i requisiti informativi non saranno più configurabili come LOD e i livelli di sviluppo informativo sui mercati internazionali sono definiti per esteso come Level of Information Need, non già quali LOIN.
Da ultimo, rimanendo sui servizi specialistici:
1. la digitalizzazione di DOCFAP e di DIP rappresenta la professionalità del committente pubblico: esternalizzarla anche parzialmente significherebbe negarla alla radice;
2. affinché la verifica del progetto possa essere gestita interamente digitalmente, occorrerebbe disporre di ambienti adeguati, basati su Linked Data, non su scarne verifiche di modelli(ni) geometrici, per quanto parametrici;
3. la digitalizzazione effettiva dei servizi di direzione dei lavori necessita di sperimentazione in corso, include tutti gli adempimenti, non può essere certo relegata a poche azioni su riduttivi modelli(ni) geometrici che presentano, peraltro, considerevoli approfondimenti indispensabili rispetto alla loro evoluzione come progetto costruttivo;
4. la digitalizzazione del collaudo tecnico-amministrativo deve considerare la duplicazione dell’oggetto contrattuale, materiale e immateriale. Richiede di eseguire sofisticati audit trail sull’ambiente di condivisione, per validare l’intero processo negoziato dinamicamente col piano e riscontrato dalla relazione, non può essere ridotto a qualche analisi su As Built, deve essere sostenuta sul campo da verifiche digitali non banali.
Ammesso e non concesso che sia necessario ricorrere alla esternalizzazione di servizi su vasta scala, l’approccio da seguire dovrebbe essere assai differente.
Per prima cosa, sarebbe interesse del Paese e dei dicasteri competenti che la professata continuità informativa mirasse nel medio termine a configurare un ecosistema digitale integrato che andasse dalla programmazione socio-economica degli investimenti pubblici al monitoraggio degli stessi con ritorni sulla gestione patrimoniale immobiliare e infrastrutturale.
Sarebbe poi necessario distinguere chiaramente il piano della consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche da un supporto al RUP che non si risolva in una delega deresponsabilizzante.
Soprattutto, affidamenti di servizi su vasta scala, dovendo mirare alla internalizzazione e all’acculturamento digitale delle organizzazioni pubbliche, e non ad altro, richiederebbero un lavoro preparatorio incentrato sulla definizione di ontologie condivise, già in parte disponibili, sulla definizione univoca di modelli di dati e di dizionari dei dati, di addestramento di risorse umane su Knowledge Graph, DB Graph, Resource Description Framework, su Linked Data Technology, e così via.
Servirebbe premettere alla convenzione l’istituzione, sulla base territoriale dei lotti, di comunità di pratica relazionate alle centrali uniche di committenza, ai soggetti aggregatori, ai consorzi tra comuni, alle città metropolitane.
Servono, in altri termini, una strategia industriale e una visione sistemica, non iniziative unilaterali di esternalizzazione e di delega.
All’alba delle prossime EN ISO 19650, della recente BS PAS 1958, che utilità potranno mai avere modelli(ni) tridimensionali gestiti localmente, laddove il Codice ha previsto un ambiente di condivisione strutturale che origini un data lake finalizzato ad attività predittive e alcune regioni e province autonome (Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino) ragionano per sistemi territoriali?
Quali le possibili conseguenze di un simile approccio, addirittura senza entrare in altri aspetti sulla natura convenzionale dello stesso?
In primo luogo, vi è il rischio di assecondare una attitudine alla delega, che impedisce la maturazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Secondariamente, favorire approcci ispirati al conformismo procedurale (nonostante le dichiarate intenzioni di customizzazione) potrebbe già a breve spianare la via a sistemi artificiali generativi, per non dire di quelli agentici e di quelli esperienziali noti come modelli mondiali). Avremmo così IA sostitutiva, non orientata a potenziare il capitale umano delle amministrazioni pubbliche, oggi in grave crisi di attrattività.
Da ultimo, quale ruolo, nelle singole situazioni, svolgeranno soggetti che, sicuramente molto qualificati (questa è la legittima aspirazione), avranno in precedenza militato a favore delle controparti contrattuali professionali e imprenditoriali?