DOPO MASSARUTTO E BARDELLI
Siamo ancora in tempo per attivare il Fondo di garanzia per le opere idriche (e collegarlo allo SFNIISSI) ora che il PNRR ci ha dato la maturità necessaria per capirne l’importanza
I recenti articoli di Antonio Massarutto (si legga qui) e Lorenzo Bardelli (si legga qui) hanno avviato su DIAC una riflessione sull’eredità del PNRR Idrico e sulle prospettive di finanziamento del settore nel futuro. Non voglio in questa sede ripetere le loro considerazioni con le quali concordo in gran parte, ma solamente sottolineare che uno dei meriti maggiori del PNRR è quello di avere imposto sistemi di valutazione degli investimenti che rimangono patrimonio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti a fondo perduto. E questo vale per le modalità di distrettualizzazione e rifacimento delle reti idriche come per la scelta degli interventi per aumentare la resilienza dei sistemi idrici, con l’applicazione dall’analisi costi-benefici, dell’impatto del cambiamento climatico e dell’analisi di sistemi complessi.
Tuttavia, Antonio Massarutto evidenziava nel suo articolo come sia necessario che questo settore disponga di strumenti di finanziamento stabili nel tempo e non episodici come è stato il PNRR, e che anzi l’ultima misura rappresentata dallo SFNIISSI rappresenti almeno parzialmente una occasione perduta, in quanto non attiva fondi rotativi o di garanzia che considera giustamente come strumenti essenziali per il finanziamento del settore in futuro, come dimostra l’esperienza di altri Paesi. A questo proposito è interessante ricostruire la storia del Fondo di Garanzia, al quale ha fatto accenno Lorenzo Bardelli nel suo articolo. Ricostruzione noiosa, ma istruttiva.
Il Fondo di Garanzia per le opere idriche è stato istituito con l’art. 58 della legge 221 del 28 dicembre 2015. Nella sua versione originaria non era prevista la “garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza”, che è stata introdotta con legge successiva, modificando il comma 1. Il DPCM attuativo di cui al comma 2 dello stesso art. 58 è stato emanato il 30 maggio 2019, su proposta del MIT, come previsto dalla legge istitutiva. Il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze sui ”Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di Garanzia” è stato emanato il 19 novembre 2019.
A questo punto ARERA, con la Deliberazione 580/2019 /R/IDR del 27 dicembre 2019, cioè il metodo tariffario MTI-3, ha introdotto la componente tariffaria UI4 dal valore di 0,004 €/m3 per l’alimentazione del Fondo di Garanzia a partire dal 1° gennaio 2020, e successivamente con la Deliberazione 8/2020 /R/IDR del 21 gennaio 2020 “Definizione delle modalità di gestione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche” ha completato il quadro normativo propedeutico all’avvio dell’operatività del Fondo.
Infine ARERA con la Deliberazione 152/2020 /R/IDR del 5 aprile 2022, ricevute con ritardo le indicazioni dai diversi ministeri coinvolti, ha provveduto all’insediamento del Comitato di Valutazione delle proposte di accesso al Fondo presso CSEA come previsto dalla legge istitutiva). Il comitato è composto da un rappresentante del MEF con il ruolo di Presidente, di altre tre componenti in rappresentanza del MIT, del MASE, del MISE e di un componente indipendente indicato da ARERA.
A questo punto sembrava che il Fondo potesse finalmente partire dopo oltre sei anni dalla data di emanazione della legge istitutiva. In realtà il Comitato non è mai stato convocato ufficialmente dal Presidente per l’insediamento e di conseguenza ARERA, visto lo stallo, con la Deliberazione 239/2023 /R/IDR del 30 maggio 2023 ha azzerato a decorrere dal 1° luglio 2023 la componente tariffaria UI4 a causa del mancato utilizzo delle risorse accumulate da CSEA in un conto dedicato. L’importo accumulato era pari a circa 140 milioni di euro, con un gettito medio annuo di circa 40 milioni di euro.
Nella legge di bilancio 2024 è stato approvato un comma che, al fine del coordinamento con le altre attività previste per SACE dalla stessa legge, prevedeva la sottoscrizione di una convenzione fra ARERA, CSEA e SACE.
Il resto della storia lo ha raccontato Bardelli nel suo articolo, cioè che questa convenzione è stata firmata ma non ha prodotto lo sblocco del Fondo. In una legge successiva è stata prevista l’opportunità di utilizzare le risorse accumulate per il Fondo come contributo a fondo perduto per progetti di infrastrutture idriche e questa opzione è stata già attivata per circa un terzo delle somme disponibili. Questa utilizzazione tradizionale evidentemente tradisce il carattere innovativo del Fondo, che avrebbe invece potuto essere utilizzato come fondo rotativo o meglio ancora di garanzia per migliorare la capacità di finanziamento dei gestori medi e/o monoutility che non possono basarsi sulla “corporate finance” per finanziare gli investimenti.
Forse la vera occasione perduta per innovare e stabilizzare il sistema finanziario del servizio idrico integrato è riscontrabile nel mancato avvio del Fondo di Garanzia, le cui motivazioni sono estremamente difficili da comprendere, ma sono probabilmente ascrivibili alla mancanza di volontà di rendere operativa la norma e di conseguenza la “garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza”. Certamente sarebbe stato più logico ed efficace modificare la norma piuttosto che vanificarla utilizzando la strategia del “porto delle nebbie”. Se il Fondo fosse operativo sarebbe semplice adesso finanziarlo anche con le risorse dello SFNIISSI, in coerenza con le finalità dello stesso come evidenziato da Lorenzo Bardelli nel suo articolo.
E’ tuttavia ancora possibile in via teorica immaginare una evoluzione positiva di questa situazione che presenta aspetti pirandelliani. Basta attivare il Fondo, o superando da parte del Governo le perplessità che fino ad adesso hanno bloccato la sua attività o modificando la norma riportandola alla sua formulazione originaria, che non prevedeva la “garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza” e dotandolo di una governance più incisiva. Io credo che il sistema sia abbastanza maturo e presenti una regolazione stabile ed efficace, per cui può fare a meno di questa copertura, certamente utile ma non indispensabile.
Se fosse confermata una residua disponibilità di circa 100 milioni di euro, il Fondo potrebbe diventare operativo in tempi brevi e contestualmente dovrebbe essere ripristinata da ARERA la componente UI4. Forse questa soluzione è troppo facile per essere fattibile, ma oggi il sistema è più maturo ed in grado di comprendere l’importanza di disporre contestualmente dello SFNIISSI e del Fondo di Garanzia o di uno strumento similare. E questa accresciuta maturità è anche merito del PNRR.