RISPOSTA A MASSARUTTO

Il Pnrr idrico e il fabbisogno che rimane

16 Giu 2026 di Lorenzo Bardelli

Condividi:

Antonio Massarutto ha ragione. Nel suo articolo di ieri (cfr. DIAC 15 giugno 2026) ha correttamente messo in evidenza gli indubbi pregi del PNRR nel promuovere efficacemente la spesa per investimenti nel settore idrico. Allo stesso tempo, ne ha denunciato un limite, “una grande occasione mancata”, nel non aver posto la necessaria attenzione al “capitale istituzionale e finanziario necessario” a sostenere la medesima spesa nel lungo periodo.

A richiamare l’attenzione sulle ultime vicende PNRR era stato Giorgio Santilli (cfr. DIAC del 10 giugno 2026), che annunciava la presentazione di domande al bando MIT-Invitalia relativo allo SFNIISSI (strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, istituito ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 19/02/2026, n. 19) per un ammontare di possibile spesa pari a circa il doppio di quella attualmente finanziabile. Il settore del servizio idrico integrato – che dall’avvio della regolazione ARERA nel 2012 ha accresciuto notevolmente la propria capacità di spesa e di realizzazione di interventi in un quadro chiaro di priorità e di ricadute qualitative e tariffarie – continua a chiedere ingenti contributi pubblici. E si preoccupa di cosa potrebbe accadere se la crescita registrata negli ultimi lustri dovesse arrestarsi o, peggio, mutar di segno. 

I motivi di apprensione non mancano. Oltre alla fine del PNRR, si pensi, per un verso, all’avvicinarsi della scadenza di alcuni affidamenti assegnati negli anni Novanta o all’inizio nuovo Millennio e alle perduranti difficoltà nel realizzarne di nuovi, o, per un altro, si consideri la lentezza dei processi aggregativi e di razionalizzazione gestionale sul territorio, senza tralasciare le criticità e i ritardi nel costituire realtà gestionali anche in quei territori che ancora non sono riusciti ad accedere alla regolazione e ai contributi pubblici.

Sebbene si tratti di riferimenti esemplificativi e non esaustivi dei motivi di apprensione, non può sfuggire un elemento saliente: il “capitale istituzionale”, per richiamare le parole di Massarutto, è un necessario presupposto della mitigazione della criticità. Se il settore idrico è stato in grado di attrarre risorse nel PNRR, forse è anche grazie alla preesistenza di un tessuto connettivo istituzionale che si era formato nell’ambito di un antenato dello PNIISSI (che si chiamava Piano Nazionale Acquedotti e Invasi). Se poi quelle risorse sono state impiegate, come sembrerebbe emergere e come verificheremo meglio quando le attività saranno completate, almeno in parte lo si deve all’affinamento di criteri e di modalità di verifica e di monitoraggio elaborati in precedenza. 

Lo stesso PNRR si era poi posto il problema del riordino della disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo, nell’ambito delle richieste rivolte al nostro Paese, l’approvazione di una riforma, avvenuta poi con il D.lgs. 201/2022, in virtù della quale sono state consolidate ed estese talune prerogative delle Autorità di regolazione volte anche a garantire una maggiore coerenza tra profili competitivi e regolatori (ad esempio, la redazione di un bando tipo). Misure che non hanno ancora risolto tutte le criticità presenti, come dimostra il ricorso a proroghe tecniche o a commissariamenti in caso di gestioni salvaguardate, la permanenza di gestioni in economia e le lungaggini di taluni percorsi per l’assegnazione del servizio a un gestore unico di ambito. 

L’opportunità per fare qualche progresso nella costruzione del “capitale istituzionale” credo sia rinvenibile anche nella lettera del citato articolo 24 del decreto-legge 19/02/2026, n. 19, che prevede che le risorse dello SFNIISSI “sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNIISSI”. Il riferimento alla partecipazione in fondi rotativi o in altri strumenti finanziari potrebbe effettivamente essere l’opportunità che permetta ai soggetti istituzionali competenti, a partire dal MIT e da INVITALIA, di svolgere ulteriori approfondimenti e identificare le forme di coordinamento più efficaci.

Avere un’opportunità non significa che l’obiettivo sia facilmente raggiungibile. Senza entrare in troppi dettagli, può essere utile limitarsi a rammentare che, nel nostro ordinamento, vige l’articolo 58 della legge 28/12/2015, n. 221 (legge di bilancio 2016), rubricato “Fondo di garanzia delle opere idriche”. Si prevede, al comma 1 che a “decorrere dall’anno 2016” sia  “istituito presso la Cassa conguaglio [,,,] un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche”, “alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato”. “Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza”. 

Il primo luglio 2023, vista la difficoltà di rendere operativa la nuova modalità di finanziamento, la componente tariffaria è stata cautelativamente – nel senso che si è scelto di sospendere l’accantonamento di risorse fino a che non si fosse reso funzionante l’organismo che avrebbe dovuto assegnarle – posta pari a zero dall’ARERA. Nel 2024 era stata poi approvata una revisione della governance dell’iniziativa, che prevedeva forme di cooperazione tra ARERA, Cassa e SACE. Dieci anni dopo la sua istituzione emerge che le risorse accantonate al Fondo fino al 2023 sono state prevalentemente destinate, quali classici contributi pubblici, a talune opere precisate nelle rispettive leggi di assegnazione. 

L’impostazione originaria, ispirata a una visione innovativa della perequazione che avrebbe permesso di affrancare, almeno parzialmente (ma in modo crescente), il settore idrico dalle fluttuazioni della disponibilità di risorse pubbliche, è stata per inerzia ricondotta nell’alveo della tradizione. Si tratta di una vicenda in cui non si è riusciti, nonostante il contributo di numerose Istituzioni e la concomitanza del PNRR, a generare un adeguato “capitale istituzionale”. Capitale che, per garantire efficacemente la stabilità nel lungo periodo delle policy di investimento nel comparto idrico, dovrà essere molto più elevato di quanto si possa pensare.

 

Argomenti

Argomenti

Accedi