IL DL ALL'ESAME DELLA CAMERA
Silenzio assenso, l’emendamento Milani al decreto PA è l’occasione per rafforzare la certezza applicativa sui tempi di formazione dell’istituto

Massimo Milani, capogruppo FdI in commissione Ambiente della Camera
Venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto PA, in corso di esame alle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera. Già l’abbinata Bilancio-Ambiente può risultare utile per risolvere alcuni aspetti della fase post-PNRR che si sta aprendo. Ma fra gli emendamenti presentati ne vogliamo usare uno che si distingue per alzarsi al di sopra del livello dello stretto testo normativo e assumere una dimensione più stretegica: è l’emendamento presentato dal capogruppo di FdI in commissione Ambiente, Massimo Milani – che ce lo ha trasmesso in attesa che venga pubblicato il fascicolo – sulla definizione del silenzio-assenso.
Della questione aveva parlato nei giorni scorsi, nel corso dell’audizione, l’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), sostenendo che il decreto “rappresenta l’occasione per ritornare sul tema del silenzio assenso al fine di rafforzare la certezza applicativa dell’istituto anche nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire, in coerenza con le modifiche all’articolo 20 della Legge 241/1990 introdotte dal decreto legge 19/2026, detto PNRR”. Il punto-chiave è il coordinamento del Testo unico dell’edilizia Dpr 380/2001 “con quanto già previsto in via generale per i procedimenti amministrativi dalla Legge 241/1990 garantendo anche per il rilascio del permesso di costruire un sistema di certificazione chiaro, oggettivo e automatizzato della formazione del silenzio assenso e rafforzando la certezza del diritto, la semplificazione procedimentale e la coerenza dell’ordinamento”.
L’emendamento Milani ha quindi per obiettivo proprio – come chiede ANCE – “introdurre espressamente un meccanismo di attestazione automatica del decorso dei termini procedimentali e dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, in assenza di richieste di integrazione documentale e di provvedimenti di diniego”.
L’emendamento Milani prevede, infatti, proprio in aderenza a quanto già previsto dall’art. 20 della Legge 241/1990, “di introdurre espressamente nell’ambito del Dpr 380/2001 un meccanismo di attestazione automatica del decorso dei termini procedimentali e dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, in assenza di richieste di integrazione documentale, di istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego”. Questo, secondo il parlamentare, dovrebbe consentire “di superare le incertezze applicative connesse alla prova del perfezionamento del titolo edilizio, garantendo certezza giuridica nei rapporti tra amministrazione e privati e maggiore stabilità nei rapporti con i terzi”.
In particolare, per i procedimenti non ancora telematizzati viene previsto dall’emendamento un regime transitorio che impone comunque all’amministrazione l’invio d’ufficio dell’attestazione entro dieci giorni dalla formazione del silenzio-assenso, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza. Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione del privato o del progettista abilitato. “Ciò consente – commenta Milani – di garantire un’applicazione effettiva dell’istituto anche nella fase di transizione verso la piena digitalizzazione dei procedimenti, evitando rallentamenti o incertezze suscettibili di comprometterne l’operatività”.