TAR CAMPANIA-SALERNO

Rinnovabili, i vincoli urbanistici comunali non possono bloccare gli impianti

20 Mag 2025 di Mauro Giansante

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E’ di venerdì scorso la sentenza del tribunale amministrativo campano di Salerno secondo cui il Comune, in questo caso quello di Polla, non può ostacolare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile apponendo vincoli urbanistici generici e sproporzionati, in mancanza di una reale istruttoria e senza valutazione degli interessi in gioco. Una decisione presa nel caso di un ricorso presentato dalla società Orbisolar rappresentata dallo studio legale Target. E che arriva nei giorni caldi per il settore, dopo la bocciatura da parte del Tar Lazio del decreto ministeriale aree idonee e il rimando alla Consulta del Dl agricoltura.

Nel caso specifico, Orbisolar aveva presentato una Procedura abilitativa semplificata (Pas) per realizzare un impianto fotovoltaico in un’area idonea (secondo il decreto legislativo 199 del 2021). Un’area, hanno ricordato Domenico Segreti e Giuseppe Salamone di Target a Pv Magazine, in parte agricola e in parte industriale. E il Comune di Polla ha rigettato la Pas sostenendo tra le altre cose che andasse in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, che in quel caso autorizza solo impianti fotovoltaici su tetti e su serre e non a terra. Ma secondo il Tar, appunto, la gravata disposizione regolamentare (“Non è consentita la installazione di impianti fotovoltaici tranne che in copertura di edifici o serre regolarmente autorizzate”) è illegittima in quanto adottata in assenza di una specifica competenza da parte del Comune, essendo l’indicazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti riservata alla competenza regionale.

Nel testo della sentenza, visionato da Diario Diac, si legge che “È stato in giurisprudenza già affermato che: “I Comuni (…) non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost.); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021” (T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 299/2023).

Ecco perché va “riaffermato il principio per cui: “non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto. (…) Non può essere (…) il Comune a disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale. (…) Da ultimo, rileva il Collegio come l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, (…), si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento(UE) 2022/2577, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”” (T.A.R. Milano, n. 3464/2024)”.

La lezione che arriva da questa sentenza è chiara: ad ogni livello territoriale deve prevalere sempre il riferimento alle regole nazionali ed europee per far sì che le norme siano omogenee. In attesa di ulteriori sviluppi dalla vicenda (con le nuove pronunce del Tar Campania ed eventualmente del Consiglio di Stato), ieri il Mase ha pubblicato il Decreto direttoriale 20 maggio 2025, recante “Approvazione delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024”, e relativi allegati. Si tratta, in pratica, delle regole operative per partecipare alle procedure competitive del Decreto Fer-X, il nuovo meccanismo di sostegno agli impianti a fonti rinnovabili con costi prossimi alla parità di mercato. A partire dal 3 giugno ed entro le ore 12.00 del 24 giugno, gli operatori interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse per gli impianti superiori a 1 MW attraverso il Portale Fer-X del Gse. Così “mettiamo in campo uno strumento moderno e competitivo capace di attrarre investimenti e accelerare la transizione energetica”, ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “Il nuovo meccanismo con la prima procedura permetterà di attivare fino a 11 GW di nuova capacità rinnovabile, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica del sistema e una maggiore integrazione delle fonti verdi nel mercato dell’energia. È un passo strategico per lo sviluppo di un settore chiave della nostra politica energetica e industriale.” Il Fer-X, conclude la nota Mase, rappresenta una delle principali misure del Governo per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione al 2030. Sui quali, però, il recente rapporto Asvis ha avvertito che l’Italia è ancora in forte ritardo.

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