LA SENTENZA 4092 DEL TAR CAMPANIA-NAPOLI
Un’informazione dell’offerta in gara diventa “segreto tecnico o commerciale” solo se la mancata conoscenza da parte dei concorrenti fa la differenza. La SA verifichi
di Gabriella Sparano
La definizione data dal Tribunale è piuttosto stringente: non si può sottrarre all'accesso degli altri concorrenti qualsiasi elemento espressivo di originalità organizzativa, generici aspetti tecnici ovvero peculiari tempistiche delle soluzioni proposte, ma soltanto quegli studi o elaborazioni di carattere specialistico che sono in grado di differenziare effettivamente il valore del servizio offerto proprio in quanto i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza
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