Appalti – Norme
Nessuna notizia da ANAC e il mondo assicurativo sulle piattaforme di gestione della garanzia fideiussoria per la piena interoperabilità di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza con le piattaforme di e-procurement
È consentito al concorrente offrire un prezzo superiore all’importo posto a base di gara dalla stazione appaltante?
Prevenzione collaborativa antimafia, cosa succede fino al rilascio dell’informazione liberatoria?
Il Mit ha chiarito: nel valore stimato dell’appalto e nell’importo da “ciggare” vanno computati anche gli oneri previdenziali
La fine dell’equo compenso: prende avvio l’era dell’equo ribasso
Il codice 36 e il correttivo favoriscono la partecipazione delle Pmi ma rimangono dubbi sugli operatori economici interessati
Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.
Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?
Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.
Il fallimento dell’affittante il ramo d’azienda può essere causa di esclusione dalla gara solo in caso di elementi di continuità sostanziale tra le parti del contratto
L’autocertificazione vince sul FVOE, l’operatore economico ne assume responsabilità anche penale
Nel correttivo manca l’indicazione sull’applicabilità o meno anche all’affidamento diretto dell’obbligo di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera stimati dalla Sa
Il controllo semplificato del possesso dei requisiti per i sotto-soglia non è variato nel correttivo ma le Stazioni appaltanti continuano ad applicarlo con errori
Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.
Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.
Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?
L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).
L’obbligo di individuare e indicare nei documenti di gara il CCNL prevalente vale anche per l’affidamento diretto
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L’accesso agli atti va ricondotto all’esercizio del diritto di accesso difensivo e non ad una generica tutela del principio di trasparenza del procedimento amministrativo
Il “quinto d’obbligo” rimane confermato nelle prescrizioni del Codice mentre non compare nel Correttivo appena approvato
Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
L’accordo di collaborazione previsto dal correttivo appalti pone questioni di prospettiva: prossimità al Bim, off site construction, rivisitazione dei modelli di programmazione
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
Revisione prezzi, contratto di lavoro, illecito professionale: ecco come cambiano il correttivo e il codice
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
Il Rup potrà essere preso in prestito da altra amministrazione, costi di manodopera non ribassabili
L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.