CODICE APPALTI
Nelle premesse al parere vengono svolti pesanti rilievi sull’iter seguito e sulla scelta di non adottare la “stessa procedura” utilizzata per la stesura del codice 36, quando fu affidato allo stesso Consiglio di stato il compito di redigere il testo. Per quanto viene riconosciuto che non ci fosse un obbligo in tale senso, sulla scelta si rilevano criticità di ordine logico-giuridico. Rilievi vengono svolti anche per l’assenza del parere della Conferenza unificata, che deve precedere la pronuncia del Consiglio di Stato, e per il mancato trasferimento dei documenti relativi alle interlocuzioni con la commissione Ue.
LE AUDIZIONI SUL CORRETTIVO APPALTI ALLA CAMERA
La richiesta di fissare subito una soglia più bassa per la digitalizzazione dei progetti dal 2026 arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dalla Rete delle professioni tecniche. Sui concorsi alla tradizionale posizione del Cnappc si associa il sostegno del Cni. L’associazione dei Rup guidata da Daniele Ricciardi avanza anche una proposta che susciterà polemiche considerando le polemiche di questi giorni: fornire un elenco dei contratti equivalenti con valore orientativo. Unanimità nella richiesta che gli incentivi siano ammessi anche per i dirigenti. Sull’equo compenso gli Ingegneri chiedono un’ulteriore limatura dei ribassi.
Con la recente delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di monitorare in maniera effettiva ed efficace l’esecuzione contrattuale, fornendo indicazioni-guida ed invitando ad utilizzare a tal fine le piattaforme di approvvigionamento digitale. Tuttavia, sono ancori molti i dubbi e gli interrogativi che si pongono stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase, allorquando bisogna compilare le schede relative all’appalto, da trasmettere alla PCP dell’ANAC, nonostante l’Orchestratore. Abbiamo, pertanto, pensato di illustrare le schede da compilare per l’affidamento e per la successiva fase esecutiva delle tipologie di appalti più utilizzate o che suscitano più frequentemente i dubbi, cominciando dall’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice.
Quale scheda ANAC va compilata?
Per l’affidamento diretto di cui all’articolo 50 del Codice sono utilizzabili due schede:
– la scheda AD5, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5mila euro (i cosiddetti microaffidamenti);
– la scheda AD3, in caso di affidamento diretto di importo pari/superiore a 5mila euro e fino a 140mila euro, per i beni e servizi, e a 150mila euro, per i lavori.
Le AUDIZIONI SUL CORRETTIVO
LE AUDIZIONI SULLE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI
Il presidente dell’ottava commissione della Camera Rotelli (FdI) avverte: non potremo dare il parere se prima il governo non ci trasmette quelli di Consiglio di Stato e Conferenza unificata, come previsto dalla procedura di legge. Alessandro Genovesi, alla prima uscita come segretario confederale Cgil con delega agli appalti, spara sulla possibilità di derogare il contratto firmato dalle associazioni più rappresentative con contratti a tutele analoghe, ma la stessa cosa fanno gli altri sindacati e la stessa Ance che denuncia rischi per regolarità e sicurezza del lavoro. L’attacco sotterraneo al sistema delle bilateralità e alle casse edili.
Il subappalto “necessario” o “qualificante”, disciplinato espressamente nell’articolo 12 del decreto legge 47/2014, è stato abrogato solo parzialmente dal previgente codice 50 ed è sopravvissuto all’attuale codice 36. Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa implica per stazioni appaltanti e per operatori economici.
Quale differenza col subappalto ordinario?
Il subappalto “necessario” o “qualificante”, proprio per le finalità cui assolve, presenta delle peculiarità rispetto al subappalto cosiddetto ordinario.
Infatti, mentre nel subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutte le qualifiche relative alle lavorazioni oggetto del bando), il subappalto necessario si caratterizza, invece, per la circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni. Ecco che, pertanto, il subappalto si configura come “necessario” perché l’affidamento (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni
IL CORRETTIVO APPALTI
Intervenendo al convegno organizzato da Luiss, Legacoop e Consorzio Integra sul “dopo Pnrr”, il presidente dell’Anac ha dato la sua prima valutazione pubblica sul correttivo approvato in primo esame dal governo: sulla concorrenza “non si è fatto abbastanza” e si sarebbe almeno dovuto mettere nel codice quanto affermò la circolare Salvini sulle gare sotto soglia, mentre sulla soppressione dell’articolo 109 Busìa declina ogni responsabilità: “Andrebbe ripristinato, abbiamo appena diramato un documento di consultazione”.
Con il codice 36 i costi della manodopera sono stati equiparati ai costi della sicurezza, accomunati dal fatto di essere entrambi scorporati dall’importo assoggettato al ribasso (articolo 41, comma 14). Da qui però il dubbio di tante stazioni appaltanti e tanti operatori economici circa l’assoluta non ribassabilità o meno dei costi della manodopera. Giurisprudenza, MIT e ANAC hanno cercato di chiarire i termini di applicazione della previsione normativa, ma permangono tuttora incertezze sulle corrette modalità di costruzione e valutazione dell’offerta, sotto il profilo dei costi della manodopera.
Vediamo, dunque, cosa intende la norma e come operare correttamente.
ATTO DI GOVERNO 226
LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI
Possibilità di proposta da parte dell’operatore privato anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza e concorrenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche alle proposte presentate dal privato e di convovare una conferenza di servizi preliminare in cui invitare gli operatori economici. E ancora semplificazioni procedurali e tempi dimezzati (da 90 a 45 giorni) per la risposta dell’ente concedente alle proposte presentate.
Non ammesso sotto il previgente codice 50, che consentiva l’istituto dell’avvalimento solo per il prestito dei requisiti di partecipazione non posseduti dal concorrente ausiliato, l’avvalimento premiale o migliorativo ha ottenuto invece nel Codice 36 una specifica collocazione e disciplina e, in prospettiva, lo schema di correttivo ne vuole addirittura ampliare la portata. Vediamo, dunque, cos’è l’avvalimento premiale o migliorativo e quali sono gli adempimenti che gravano sull’ausiliato e sull’ausiliario.
Di cosa si tratta?
Come lascia intendere il nome stesso, l’avvalimento premiale o migliorativo ha l’esclusivo scopo di far conseguire una migliore valutazione dell’offerta all’ausiliato, che invece non necessita di alcun prestito dei requisiti per partecipare alla gara.
TAR CAMPANIA-SALERNO
A questo punto si apre una doppia strada: in caso di reiterato diniego sarà necessario abbattere le opere realizzate senza titolo e solo in quel caso si applicheranno le misure sanzionatorie già irrogate. In caso di esito positivo, la sanatoria annulla le sanzioni legittimando l’edificazione senza titolo. La pronuncia precedente del Consiglio di Stato
LE NOVITà DEL CORRETTIVO
Marcia indietro del codice appalti con le modifiche introdotte dal correttivo. Fin dalle linee guida SNA-ANAC approvate il 18 febbraio 2024, DIARIO DEI NUOVI APPALTI aveva fatto una battaglia contro l’esclusione di una parte consistente del mondo privato dalla formazione specialistica nel settore dei contratti pubblici accreditata ai fine della qualificazione delle stazioni appaltanti. Le linee guida erano obbligate ad attenersi alla norma del codice che prevedeva un esplicito divieto e che ora, nello schema di correttivo approvato dal Consiglio dei ministri, viene cancellata.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 42
di Salvatore Di Bacco
L’articolo di questa settimana esplora la gentrificazione a Milano, un fenomeno complesso che si è radicato negli ultimi decenni attraverso percorsi urbanistici di rigenerazione urbana e city branding. Questa trasformazione ha portato ricchezza e attrattiva della città, come dimostrato dall’aumento vertiginoso dei prezzi immobiliari e in particolare degli affitti, parificando la città di Milano a metropoli globali come Parigi e New York. Tuttavia, tale processo ha “condotto” gradualmente ad una esclusione dei residenti originali dei quartieri da tali processi urbanizzativi che causa incremento dei costi e dei prezzi porta a disuguaglianze sociali, evidenziando come la nuova ricchezza non si ridistribuisca equamente.
L'architettura vista da LPP/21
di Luigi Prestinenza Puglisi
È da oltre trenta anni che l’architettura italiana sta vivendo una buona stagione. Probabilmente dal 1992 e grazie a Tangentopoli. Il vasto e inarrestabile fenomeno conosciuto come mani pulite ha messo infatti in crisi il vecchio e consolidato sistema di spartizione politica degli appalti. Mentre la così detta legge dei Sindaci, emanata l’anno successivo, nel 1993, ha stimolato le amministrazioni a puntare sull’architettura con opere significative. Certo, i tempi sono sempre più lunghi, la burocrazia opprimente, le norme sempre più indecifrabili e molti progetti rimangono sulla carta o sono realizzati solo dopo 10-15-20 anni. Ma ogni città bene o male ha promosso un certo numero di concorsi che hanno lanciato giovani architetti i quali, negli anni delle spartizioni fatte col codice Cencelli alla mano, non avrebbero avuto occasioni per emergere.
L'intervento
DIARIO POLITICO
di Pol Diac
Per Giorgia Meloni sarà un agosto di riflessioni e di impegni. L’appuntamento con le Regionali in autunno (si comincia il 28 settembre con le Marche e poi a ottobre Veneto, Toscana, Campania, Puglia e ora anche Calabria) è certamente una scadenza importante, un test per saggiare lo stato di salute del Governo proprio mentre si discuterà della prossima legge di bilancio, ma anche del nuovo quadro finanziario europeo. Con più di un’incognita con cui fare i conti, a partire dall’effetto dazi che peserà non poco sul fronte di un crescita tornata allo zero virgola.
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