APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Vediamo, dunque, come funziona il nuovo sistema codicistico di accesso agli atti basato sulla digitalizzazione degli appalti e sulle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Cosa bisogna fare per accedere agli atti?
A differenza di quanto avveniva prima ai sensi dell’articolo 53 del Codice 50/2016, dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia degli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, per accedere agli atti di gara non è più necessaria una espressa richiesta in tal senso avente i requisiti prescritti in via generale dalla legge n. 241/1990 (ossia, sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento cui si vuole accedere), ma è automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a documenti (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche ai dati e alle informazioni presupposti all’aggiudicazione ed inseriti nella piattaforma digitale ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
L'ASSEMBLEA DI UTILITALIA
Il vicepresidente Luca Dal Fabbro ha ricordato che la transizione ecologica, energetica e digitale e le ricadute in termini di sicurezza saranno oggetto di negoziazione nei rinnovi dei Ccnl previsti per il 2025. Sulla sicurezza, “il cuore del problema è dato dal fattore organizzativo. Le statistiche mostrano che nel settore dei servizi ambientali, le imprese associate a Utilitalia rasentano un andamento infortunistico migliore rispetto alle imprese non associate, dimostrando che la stabilità degli affidamenti e delle concessioni, rispetto alla frammentazione del ciclo produttivo in appalti, giova ai livelli di salute e sicurezza dei lavoratori”. Per il numero uno della federazione, Filippo Brandolini, “la qualificazione degli appaltatori, l’assetto organizzativo e la prevenzione sono i tre fattori abilitanti su cui insistere”. Forte, infine, la richiesta di stabilizzare le concessioni.
CODICE APPALTI
Nelle premesse al parere vengono svolti pesanti rilievi sull’iter seguito e sulla scelta di non adottare la “stessa procedura” utilizzata per la stesura del codice 36, quando fu affidato allo stesso Consiglio di stato il compito di redigere il testo. Per quanto viene riconosciuto che non ci fosse un obbligo in tale senso, sulla scelta si rilevano criticità di ordine logico-giuridico. Rilievi vengono svolti anche per l’assenza del parere della Conferenza unificata, che deve precedere la pronuncia del Consiglio di Stato, e per il mancato trasferimento dei documenti relativi alle interlocuzioni con la commissione Ue.
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