APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) di individuare e indicare nei documenti iniziali di gara e nella determina di affidamento diretto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare negli appalti pubblici, in conformità con le disposizioni contenute, in particolare, nell’Allegato I.01. La corretta individuazione del CCNL è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza, ma è spesso un’operazione che può rappresentare per la stazione appaltante una sfida complessa a causa dell’ampia gamma di contratti esistenti e della necessità di verificarne i requisiti richiesti a tal fine dalla norma.
Vediamo insieme, allora, quali passi compiere per superare tali ostacoli.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) di individuare e indicare nei documenti iniziali di gara e nella determina di affidamento diretto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare negli appalti pubblici, in conformità con le disposizioni contenute, in particolare, nell’Allegato I.01. La corretta individuazione del CCNL è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza, ma è spesso un’operazione che può rappresentare per la stazione appaltante una sfida complessa a causa dell’ampia gamma di contratti esistenti e della necessità di verificarne i requisiti richiesti a tal fine dalla norma.
Vediamo insieme, allora, quali passi compiere per superare tali ostacoli.
Approvato definitivamente in Senato il DDL sull’intelligenza artificiale (17 settembre 2025), l’Italia si dota finalmente di una cornice normativa nazionale che accompagna l’entrata in vigore dell’AI Act europeo.
Tale norma non va a sostituire il regolamento comunitario (direttamente applicabile), ma ne integra alcuni aspetti, introducendo prescrizioni settoriali e disciplinando materie specifiche, con l’intento dichiarato di mantenere l’IA “antropocentrica, trasparente e responsabile”.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nell’ambito dei contratti pubblici, la sicurezza e i relativi costi rappresentano un aspetto molto importante sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. La corretta determinazione e indicazione di tali costi sono, infatti, fondamentali per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a cui devono tendere entrambe le parti dell’appalto, anche conformemente alla Costituzione (articolo 32). Esistono, tuttavia, diverse tipologie di costi per la sicurezza di cui bisogna tenere conto, che differiscono tra loro per natura, finalità e regime giuridico. Vediamolo insieme.
OEPV OBBLIGATORIA
Con l’articolo 5 del Dl 9 settembre 2025, n. 127, il legislatore interviene ancora una volta sul codice dei contratti pubblici per mettere sicurezza, accessibilità e qualità del servizio al centro delle procedure di scelta dei pullman per uscite didattiche e viaggi di istruzione. Due le novità chiave.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel contesto degli appalti pubblici, la distinzione tra il quadro economico dell’intervento e il quadro economico della gara spesso sfugge, ma è invece fondamentale per una corretta gestione finanziaria del progetto. Il primo, infatti, rappresenta la visione completa e strategica dell’intera opera, includendo non solo i costi diretti delle lavorazioni, ma anche tutte le spese accessorie, gli oneri per la progettazione e le somme a disposizione per imprevisti e variazioni. Al contrario, il quadro economico della gara si concentra specificamente sulla parte del progetto destinata all’affidamento, focalizzandosi sul prezzo base e sulle voci soggette a ribasso.
Comprendere questa differenza è, quindi, fondamentale per le stazioni appaltanti, poiché il corretto inquadramento e utilizzo del quadro economico dell’intervento sono essenziali per garantire la pianificazione, il controllo e la gestione efficace dell’intero ciclo di vita di un progetto pubblico, così come previsto dal Dlgs. 36/2023.
Vediamolo meglio.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in materia di contratti pubblici. Spetta, infatti, alla stazione appaltante definire gli strumenti e le misure ritenuti più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci per raggiungere l’interesse pubblico concreto che l’appalto mira a soddisfare. Una discrezionalità che il Codice 36, in quanto basato sul sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, ha ancor più valorizzato: basti citare la disciplina dell’anomalia dell’offerta per la quale non è più la norma a prescriverne gli indizi, ma viene rimessa alla stazione appaltante l’individuazione degli elementi rivelatori. Tutto ciò, però, a condizione che le scelte operate non siano irragionevoli, irrazionali, sproporzionate o arbitrarie, limitando ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti o creando posizioni di privilegio. In tal caso, infatti, la scelta è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. Una volta, però, che queste scelte vengono effettuate e si concretizzano nelle regole stabilite e rese pubbliche nella lex specialis, entra in gioco il principio dell’autovincolo, spesso sottostimato o sconosciuto dalle stazioni appaltanti nella portata e nelle conseguenze. Tale principio, invece, garantisce trasparenza e parità di trattamento, in quanto assicura che le regole iniziali siano rispettate da tutti, inclusa l’amministrazione stessa. Comprendere appieno la sua portata e operare correttamente è, quindi, essenziale per evitare vizi, contenziosi e per assicurare il buon esito delle procedure e della successiva esecuzione contrattuale.
Vediamo insieme, dunque, in cosa consiste e cosa comporta il principio dell’autovincolo.
L'intervento
di Lanfranco Senn
Distratti – o attratti – come siamo, dai grandi eventi globali come le guerre in atto; i grandi mutamenti e la difficile comprensione delle strategie geopolitiche e geoeconomiche; l’accelerazione dei problemi ambientali e tecnologici, non sempre abbiamo la capacità di accorgerci di quelle che sono le conseguenze – dirette e indirette – che questi eventi globali hanno su molti ambiti locali, provocando reazioni più o meno “resilienti”.
LA NOTIZIA
DAI TERRITORI
di Diac Territori
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha confermato un prestito da 300 milioni di euro per la Fase A della nuova diga foranea (costo stimato 937 milioni) di Genova, opera strategica della rete Ten-T sul Corridoio Mediterraneo. Obiettivo: ampliare i canali d’accesso e accogliere navi di ultima generazione, con benefici su sicurezza e costi logistici. Il contratto d’appalto integrato (ottobre 2022) è guidato da Webuild con Fincantieri, Fincosit e Sidra (Deme Group); la sostenibilità è stata validata dal Decreto di compatibilità ambientale del 2022. Il sub-commissario all’opera Carlo De Simone parla di “segnale molto importante” e di valore europeo del progetto. Le procedure saranno monitorate per conformità agli appalti Ue.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 46
di Salvatore Di Bacco
Il 6 dicembre 2024, la giunta comunale di Milano, presieduta dal sindaco Giuseppe Sala, ha approvato all’unanimità la deliberazione 1512, recependo la proposta 1621/2024, concernente l’approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, come previsto dal Piano dei Servizi, nei casi contemplati dalla normativa vigente.
L'architettura vista da LPP/25
di Luigi Prestinenza Puglisi
In Italia si discute da anni se sia necessaria o meno una legge per l’architettura. In Francia la legge c’è, funziona e ha prodotto eccellenti risultati. Da decenni lo Stato francese ha investito in buona edilizia, non solo finanziando progetti iconici ma costruendo concorsi trasparenti, elaborando criteri di qualità e promuovendo una committenza pubblica che considera l’architettura un bene collettivo e non un costo. Da qui la conseguenza che diversi architetti italiani hanno trovato in Francia ciò che in patria veniva negato: opportunità, riconoscimento, continuità professionale.
L'intervento
IL DIBATTITO SULL'INTERVENTO DI BELLICINI
di Rosario Manzo
L’articolo di Lorenzo Bellicini sulla “questione casa” riporta, ovviamente con molta lucidità e competenza, fatti e numeri che consentirebbero a chi ne avesse voglia di “prendere le misure” e proporre, come appare ormai indispensabile, una “nuova” politica della Casa, con un diverso DNA rispetto a quello del secolo scorso. Non ripercorro i dati forniti da Lorenzo perché sono ben consapevole che chiunque abbia vissuto la nascita, lo sviluppo e la chiusura delle politiche sull’edilizia popolare (uso il termine volontariamente, per riportarlo alla Legge Luzzatti del 1903) ovvero dell’edilizia residenziale pubblica li conosce e, soprattutto, è in grado di confrontare l’impegno (politico, istituzionale, amministrativo, …) di allora a fronte di quello che siamo costretti a sentire oggi. Eppure, in Europa sta accadendo qualcosa che, a mio avviso, è quasi epocale: la casa, nelle politiche dichiarate dalla Presidente e con la nomina di un Commissario dedicato, è passata da essere un tema “laterale” a quello urbano (o una misura di supporto all’annessione della ex DDR) ad una linea di azione e di finanziamenti dedicata all’equità abitativa ed energetica in un’ottica di coesione sociale del territorio europeo.
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