APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Correttivo di cui al Dlgs. 209/2024 ha introdotto significative modifiche alle modalità di qualificazione e partecipazione alle gare dei consorzi stabili, un tema da sempre fonte di incertezza, specialmente per le stazioni appaltanti. Per fare chiarezza, l’ANAC ha emesso un Comunicato il 28 maggio 2025, pubblicato lo scorso 16 giugno, fornendo utili indicazioni operative.
Vediamo, dunque – norme e Comunicato alla mano – cosa sono i consorzi stabili, come devono qualificarsi e come possono partecipare alle gare di appalto nell’attuale contesto normativo.
I CHIARIMENTI DELL'AUTORITà
L’ANAC ha risposto con una serie di chiarimenti dettagliati alle sollecitazioni del nostro articolo sulla nuova modalità di accesso al FVOE: autorizzazione sì o autorizzazione no?
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
Il bando
di Mercedes Tascedda
L’opera collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere Eur, la conclusione è prevista per il 2031. Il termine per la presentazione dell’offerta l’8 ottobre.
L'intervento
di Angelo Ciribini
Appalti Istruzioni per l’uso / 33
di Gabriella Sparano
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
Dentro il cerchio/11
La Voce dei Geometri
di Paolo Ghigliotti
Gli infortuni e le morti sul lavoro, continuano purtroppo a rappresentare una ferita profonda per il nostro Paese. Nonostante un quadro normativo in continua evoluzione, caratterizzato dal susseguirsi di leggi, campagne di sensibilizzazione e appelli pubblici, purtroppo i numeri degli infortuni e dei decessi sul lavoro restano ancora tragicamente troppo alti. Il 1° ottobre 2024 è stato introdotto un nuovo strumento mirato ad affrontare questa emergenza: la patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili, con l’obiettivo dichiarato di innalzare gli standard di sicurezza in uno dei contesti più a rischio, rappresentato dai cantieri temporanei e mobili. Questo nuovo strumento non sembra però aver prodotto un’auspicata importante inversione di tendenza: i primi dati disponibili, confrontati con i dati del periodo precedente all’ottobre 2024 non confermano un miglioramento. Anzi.
LA NOTIZIA
OK DELLA CAMERA AL DDL
di Mauro Giansante
Servirà una terza lettura parlamentare per approvare in via definitiva il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale approvato ieri dalla Camera dopo il prima via libera arrivato da Palazzo Madama a marzo, quasi un anno dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri. E’ il ddl con cui il governo dovrà recepire l’Ai Act europeo. Intanto, secondo dati Bigda, l’intelligenza artificiale coinvolge già oggi il 57% dei dipendenti pubblici italiani.
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Iscrizione n°65/2024
ROC numero 41634
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