APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 40
La procedura di autorizzazione di subappalto da una SA e il suo RUP: come funziona e come si è arricchita con le nuove schede ANAC
Quando ad una Stazione Appaltante ed al suo RUP giunge una richiesta di subappalto si apre una procedura valutativa e autorizzativa della richiesta, che l’articolo 119 del Codice scandisce in maniera puntuale attraverso una serie di verifiche e adempimenti da compiere entro tempistiche prefissate. Una procedura che, con la digitalizzazione degli appalti, si è arricchita dell’ulteriore fase di compilazione delle schede ANAC di riferimento, secondo la successione prevista dall’Orchestratore.
Vediamo insieme, quindi, le tappe e gli adempimenti di questo iter procedurale.
Qual è il primo passo da compiere quando arriva la richiesta di subappalto?
Il primo passo consiste nel verificare che la documentazione a tal fine presentata dall’appaltatore sia completa e che la richiesta sia stata inoltrata nei tempi corretti.
L’appaltatore, infatti, deve trasmettere alla stazione appaltante e al RUP dell’appalto oggetto della richiesta:
- una copia autentica del contratto di subappalto il quale, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti di gara del contratto principale, deve specificare puntualmente l’ambito operativo in termini prestazionali ed economici. Pertanto, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni o l’importo venga incrementato, è necessaria una nuova autorizzazione integrativa;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del Codice (i requisiti di ordine generale) e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice (i requisiti di ordine speciale) richiesti per le prestazioni oggetto del subappalto;
- allegata alla copia del contratto, una dichiarazione sulla sussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento con il subappaltatore, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Tale trasmissione deve avvenire almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni relative al contratto di subappalto.
Laddove la documentazione trasmessa sia carente rispetto a quanto sopra indicato, andrà integrata.
Ricevuta la suddetta documentazione e accertato che le prestazioni oggetto della richiesta siano state indicate dall’appaltatore in sede di gara all’atto dell’offerta (articolo 119, comma 4, lett. c), il RUP rilascia l’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta e all’esito positivo delle verifiche sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE delle dichiarazioni del subappaltatore di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti.
Questo termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
Se il subappalto ha un importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o è inferiore a 100.000 euro, invece, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
In caso di silenzio della Stazione Appaltante oltre i predetti termini, l’autorizzazione si intende concessa per silenzio assenso.
Cosa succede se la Stazione Appaltante nega l’autorizzazione successivamente alla formazione del silenzio assenso?
Laddove si sia formato il silenzio assenso per mancato riscontro nei termini alla richiesta, il successivo diniego dell’autorizzazione va qualificato come atto di autotutela, recante l’annullamento del provvedimento autorizzativo al subappalto ormai già formatosi.
Per costante giurisprudenza, ai fini del corretto esercizio del potere di autotutela, è essenziale il preventivo coinvolgimento dell’appaltatore e del subappaltatore, con la comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, al fine di informarli dell’intenzione di intervenire in autotutela sull’autorizzazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV; 31 marzo 2022, n. 2376).
Quali sono i contenuti essenziali del contratto di subappalto?
Come in parte già anticipato nel primo quesito, i contenuti essenziali che devono essere necessariamente inseriti nel contratto di subappalto in base all’articolo 119 del Codice e sui quali il RUP deve rivolgere la sua attenzione sia in sede autorizzativa che in fase esecutiva, sono i seguenti:
- identificazione: il contratto deve puntualmente indicare l’ambito operativo del subappalto, sia in termini di prestazioni/lavorazioni che economici;
- revisione prezzi: è obbligatorio includere clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con le norme vigenti e attivate al verificarsi di determinate condizioni oggettive;
- trattamento economico e normativo: il subappaltatore deve garantire un trattamento economico e normativo per i lavoratori non inferiore a quello garantito dal contraente principale, ossia l’appaltatore. In particolare, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, o uno differente che garantisca le stesse tutele economiche e normative, nel caso in cui le attività coincidano con quelle caratterizzanti l’appalto o riguardino la categoria prevalente;
- costi della sicurezza e manodopera: l’appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- responsabilità: devono essere specificate le responsabilità in solido tra contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante/committente. L’appaltatore è anche responsabile in solido per gli obblighi retributivi e contributivi;
- dichiarazione su collegamenti societari: il subappaltatore deve allegare una dichiarazione circa l’esistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
L’articolo 119, inoltre, specifica che i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili (recte, delle prestazioni che si intendono subappaltare), con piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla normativa. Tuttavia, gli operatori economici possono indicare nella loro offerta una diversa soglia di affidamento alle PMI per ragioni legate all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Una riserva di subappalto sulla quale, evidentemente, il RUP deve effettuare una verifica circa il rispetto degli obblighi di legge o dei diversi impegni assunti in sede di gara dall’appaltatore.
Quali sono le schede ANAC da compilare in caso di richiesta di subappalto?
In caso di richiesta di subappalto, al fine di effettuarne le prescritte comunicazioni e pubblicazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC nonché di eseguire le verifiche sul FVOE nei confronti del subappaltatore, sono state predisposte le seguenti schede, da compilare in sequenza tra loro, e cioè:
- RSU1 – Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura, con cui si comunica il ricevimento della richiesta di subappalto con indicazione del relativo subappaltatore.
Per poter essere compilata, detta scheda richiede la avvenuta compilazione della scheda SC1 – Sottoscrizione del contratto.
Una volta selezionata, la scheda RSU1 richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:
- CIG del contratto principale a cui il subappalto accede;
- F. dell’operatore economico (uno o più subappaltatori);
- se si tratta di impresa estera;
- F. dell’aggiudicatario;
- F. a cascata;
- oggetto del subappalto;
- importo presunto del subappalto;
- categoria delle prestazioni;
- categoria scorporabile;
- CPV;
- ES1 – Esito richiesta subappalto Autorizzazione/diniego subappalto, con cui si comunica l’esito, positivo o negativo, dell’iter autorizzativo svolto dal RUP e che richiede l’inserimento delle seguenti informazioni:
- data della richiesta di subappalto;
- data dell’autorizzazione;
- motivo del mancato subappalto (per mancata approvazione o per revoca della richiesta di subappalto);
- CS1 – Scheda di conclusione subappalto, con cui si comunicano l’esito del contratto di subappalto, richiedendo l’indicazione dell’importo effettivo del subappalto (era solo presunto nella scheda RSU1, poiché, come detto al primo quesito, il valore del subappalto può subire incrementi in corso di esecuzione) e il termine di ultimazione della prestazione di subappalto.
Come si comunica la richiesta di subappalto in caso di esecuzione del contratto principale prima della formalizzazione?
Abbiamo visto nel quesito precedente che, per poter essere compilata, la scheda RSU1 – Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura (necessaria per attivare anche le verifiche sul FVOE), richiede la avvenuta compilazione della scheda SC1 – Sottoscrizione del contratto. Tuttavia, il Codice consente l’esecuzione del contratto anche prima della sua stipula nei casi previsti al comma 8 del suo articolo 17.
Laddove ricorra questo caso, per poter comunque autorizzare un subappalto richiesto sul contratto avviato in urgenza, è possibile aggirare l’ostacolo compilando comunque la scheda SC1 – Sottoscrizione del contratto, e indicando, quale data di stipula, la data presunta e, quale data di esecutività, quella dell’avvio in urgenza ai sensi del suddetto articolo 17.
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