IL SENATO CI RIPROVA
Silenzio-assenso allargato sulle autorizzazioni paesaggistiche
Nella proposta della Lega che oggi riparte con le audizioni c’è la delega per la semplificazione e il riordino complessivo del sistema autorizzativo il cui esito è del tutto incerto, considerando che la proposta di Dlgs sarà fatta dal ministero della Cultura. Più immediate le norme che mirano ad affermare il principio del silenzio-assenso di 90 giorni per il parere del Sovrintendente su istanza di autorizzazione paesaggistica e a derubricare lo stesso parere da vincolante a non vincolante su alcuni specifici interventi come strade, impianti industriali e civili. Liberalizzazione per gli interventi di edilizia libera e autorizzati con Cila.
IN SINTESI
Riparte oggi alla commissione Ambiente del Senato con le audizioni degli stakeholder, fra cui il Consiglio nazionale degli architetti, l’Inu e l’Ance, l’esame della proposta di legge di iniziativa leghista AC che mira a semplificare e smussare i pareri delle Sovrintendenze su beni e aree vincolate, con particolare attenzione alla autorizzazione paesaggistica. La proposta si compone, dopo l’articolo 1 sulle finalità e i principi generali dell’intervento, di altri due articoli.
La delega per un difficile riordino complessivo
L’articolo 3, che dispone una delega al governo per un riordino complessivo della materia, non sarà di facile finalizzazione, considerando che la proposta di decreto legislativo attuativo della delega spetterà al ministero della Cultura che non potrà non tener conto delle posizioni delle stesse Sovrintendenze. C’è da prevedere che la riforma tanto ambiziosa andrà avanti senza intoppi soltanto là dove anche le Sovrintendenze vanno maturando una posizione più aperta in favore delle semplificazioni. Un esempio tipico, scorrendo i principi e criteri direttivi di delega, è quello che, alla lettera d), riguarda l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica di “interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati”. Un tema che si è posto anche di recente, nella discussione del salva-casa, con un atteggiamento fortemente contrario alla possibilità di regolarizzazione degli aumenti volumetrici per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico e un’apertura proprio sulle opere interne. Un ragionamento si potrà forse fare sul coordinamento fra le varie Sovrintendenze (lettera a), mentre appare decisamente più ostica la proposta di eliminazione di autorizzazione paesaggistica per una grande quantità di “interventi minori” (lettera b), per le “infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale” (lettera c) e per gli “interventi di prevenzione del rischio idrogeologico” (lettera e). Su autocertificazioni, sportelli unici insieme agli enti locali e altre semplificazioni ed esenzioni, la partita è tutta da giocare.
Le disposizioni mirate che agiscono subito con il silenzio-assenso
Ma molto più stringente appare invece l’articolo 2 della proposta di legge che, senza prenderla troppo alla larga, prevede invece misure mirate per cui si introduce il silenzio-assenso e i pareri vincolanti del Sovrintendente vengono derubricati a pareri obbligatori non vincolanti.
Vediamo nel dettaglio. Anzitutto una norma puntuale ma riferito alla generalità delle autorizzazioni paesaggistiche: è il silenzio-assenso che si forma dopo il trascorrere del termine perentorio entro il quale il Sovrintendente deve esprimere il proprio parere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica. Al formarsi del silenzio-assenso deve immediatamente seguire il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.
Ci sono poi tre norme puntuali relative a casi specifici.
La prima derubrica il parere vincolante del Sovrintendente in parere obbligatorio ma non vincolante per gli interventi su infrastrutture stradali, impianti industriali e civili e opere di palificazione.
La seconda e la terza riguardano l’introduzione del silenzio-assenso per il parere del Sovrintendente (che avrà 90 giorni) sull’istanza del proprietario o gestore per gli interventi di ripristino in seguito a danno causato su un bene vincolato per lavori precedentemente realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica (senza la creazione di superfici utili o volumi in aumento di quelli legittimamente realizzati), per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Allungare subito l’elenco degli interventi liberalizzati
Il secondo comma dell’articolo 2, infine, in attesa della delega che dovrebbe escludere numerosi interventi “di live entità” dall’autorizzazione paesaggistica, dispone di inserire subito con regolamento (da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge) in un altro elenco di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica “gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell’esistente”. Alla fine, fra tanti annunci roboanti, rischia di essere questa la norma con maggiore impatto.