LE MODIFICHE AL CODICE 36

Sgarbo alle imprese sulla revisione prezzi, è subito scontro sul correttivo. “Intervenga Salvini”

L’articolo 60 viene modificato in senso opposto a quanto richiesto con forza dalle imprese: la soglia del 5% per far scattare la revisione prezzi viene considerata una franchigia che esclude la revisione sui primi 5 punti di aumento dei prezzi. Tensione altissima fra i costruttori che lamentano anche il mancato rifinanzamento del decreto aiuti, sempre per compensare i rincari degli anni passati.

22 Ott 2024 di Giorgio Santilli

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Sgarbo alle imprese sulla revisione prezzi, è subito scontro sul correttivo. “Intervenga Salvini”

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Sulla revisione prezzi negli appalti sono andati in frantumi in una giornata mesi di paziente lavoro tecnico e diplomatico al tavolo ministeriale. La norma di modifica dell’articolo 60 del codice, inserita nel correttivo, va infatti in direzione opposta a quella auspicata dalle imprese di costruzioni dell’Ance che a quel tavolo aveva partecipato dando un prezioso contributo tecnico.

Uno sgarbo inatteso da parte del ministero delle Infrastrutture che ha generato un clima di altissima tensione nell’associazione dei costruttori, puntualmente emerso nel consiglio di presidenza che si è tenuto ieri. Ad accrescere il malumore anche le mancate risposte nella legge di bilancio al rifinanziamento del decreto aiuti che pure va a compensare i rincari degli anni scorsi.

La norma contenuta nel correttivo precisa che la revisione dei prezzi, riconosciuta soltanto per l’80% dell’aumento dei costi, si applica per giunta non all’intero aumento registrato, ma all’aumento meno cinque punti percentuali. In altri termini, la soglia che fa scattare l’aumento, fissata al 5%, non viene considerata solo come soglia, ma anche come franchigia cui non si applica il recupero.

C’era un’ambiguità nella norma precedente che lasciava possibili le due interpretazioni, soglia o franchigia. Le imprese chiedevano che l’ambiguità venisse sciolta con la modifica in senso opposto a quella varata: che il meccanismo scattasse, cioè, al momento in cui l’aumento (o la riduzione) dei prezzi avesse raggiunto il 5%, ma poi la revisione parziale si sarebbe dovuta applicare all’intero aumento registrato, compresi i 5 punti iniziali.

Si era anche valutata l’ipotesi di applicare la franchigia ma abbassandola al 3%. Con l’articolo 18 del correttivo varato lunedì, invece, la franchigia al 5% lascia ben poco recupero dell’aumento dei prezzi.

Un esempio numerico molto semplificato consente di capire come la revisione si riduca così a poco più di un feticcio. Se l’aumento registrato è il 7% alle imprese viene riconosciuto soltanto l’80% del 2%: quindi l’1,6% a fronte di un aumento effettivo del 7%. Se il costo iniziale di un’opera è un milione di euro e l’aumento provoca maggiori costi per 70mila euro, l’impresa ne recupererà con questo meccanismo 16mila, con una “perdita” secca di 54mila euro. L’Ance chiedeva di recuperare l’80% dell’intero 7% pari a 56mila euro rispetto ai 70mila di aumento effettivo.

C’è ancora tempo, ovviamente, per correggere il tiro se ci fosse la volontà politica di trovare un compromesso. Sono molti nel mondo delle imprese ad auspicare un incontro diretto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La possibilità non mancherebbe, visto che dopo il primo via libera del Consiglio dei ministri mancano ancora i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, prima di arrivare all’approvazione definitiva. Molte altre, per altro, sono le questioni che aveva posto l’Ance e che non hanno avuto risposta, dall’illecito professionale a un chiarimento più esplicito sul contratto prevalente a una drastica sterzata in favore della concorrenza sotto soglia e nei settori speciali.

I rilievi dell’Oice

Anche dall’Oice, l’organizzazione delle società di ingegneria, arrivano rilievi critici sulla revisione dei prezzi che si chiede di estendere senza ambiguità ai progettisti. Pesanti rilievi anche sull’assenza dell’anticipazione per i progettisti e sulla conferma della soglia fiduciaria a 140mila euro, molto elevata per un contratto di servizio di progettazione. Valutazione positiva, invece, per il modo equilibrato in cui è stato risolto il problema dell’applicazione dell’equo compenso e soprattutto sull’accoglimento della richiesta di tornare a un periodo di dieci anni per la maturazione dei requisiti di partecipazione all’appalto. Il codice 36 l’aveva drasticamente ridotti a tre.

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