APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 48

Le misure di self cleaning

07 Nov 2025 di Gabriella Sparano

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Nel Codice vigente, le misure di self-cleaning sono disciplinate nell’articolo 96, che recepisce la norma comunitaria contenuta all’articolo 57, punto 6, della Direttiva UE 2014/24. Esse sono note anche come misure di ravvedimento operoso proprio perché consentono a un operatore economico che si trovi in una situazione che ne determinerebbe l’esclusione da una procedura di appalto, di dimostrare, nonostante l’illecito o il fatto grave compiuti prima o nel corso della procedura stessa, di aver adottato azioni sufficienti a ripristinare la propria affidabilità e integrità e, quindi, la propria idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per la stazione appaltante, quindi, le misure di self-cleaning implicano un diritto/dovere, in quanto, da un lato, deve tutelare l’integrità del sistema e assicurare che l’affidamento avvenga solo a soggetti affidabili, e, dall’altro lato, è tenuta a valutare in modo proporzionato e motivato la possibilità di “recupero” dell’operatore economico, evitando esclusioni (anche) automatiche e garantendo il pieno dispiegamento della concorrenza. Il tutto basandosi su un apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o abnormità.

Per l’operatore economico, il self-cleaning è un diritto, che offre una seconda possibilità, implicante tuttavia l’onere di comunicare alla stazione appaltante l’esistenza della causa di esclusione e di dimostrare la propria reazione alla stessa, il proprio ravvedimento, con misure concrete, sufficienti e tempestive. 

Le misure di self-cleaning e la loro efficacia rappresentano, dunque, l’ago della bilancia tra le cause di esclusione e i principi di proporzionalità e di favor partecipationis, meritando quindi un focus.

Quando possono trovare spazio le misure di self-cleaning?

L’operatore economico più utilmente adottare le misure di self-cleaning per dimostrare la propria affidabilità in presenza sia di una delle cause di esclusione previste dall’articolo 94 del Codice (cause di esclusione automatica) sia di una delle cause di esclusione previste dall’articolo 95 del Codice (cause di esclusione non automatica), e indipendentemente se tali cause di esclusione si siano verificate prima o successivamente alla presentazione dell’offerta.

Non è invece possibile avvalersi del self-cleaning nei seguenti casi:

  1. per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice);
  2. l’operatore economico è stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, per tutta la durata del periodo di esclusione stabilito da tale sentenza (articolo 96, comma 7, del Codice).

 

Con quali modalità e tempistiche l’operatore economico deve adottare e comunicare le misure?

L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare l’esistenza della causa di esclusione e l’adozione delle misure con modalità che variano in base al momento in cui l’evento si è verificato:

  • se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico comunica la causa ostativa nel DGUE o, per le procedure di affidamento in cui il DGUE non è obbligatoria (inferiore a 40mila euro), in ogni dichiarazione utile che accompagna l’offerta/preventivo, e, alternativamente: 
  1. comprova di aver adottato le misure;
  2. comprova l’impossibilità di adottarle prima dell’offerta e si impegna a ottemperare successivamente (comunicandone l’adozione);
  • se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica alla stazione appaltante le misure.

Attenzione all’onere dichiarativo! L’operatore economico è tenuto a segnalare tutti i fatti che possano rilevare ai fini del giudizio di affidabilità. Una dichiarazione non veritiera o omissiva (ad esempio, dichiarare un ex-amministratore come “indagato” quando pende già una richiesta di rinvio a giudizio) può autonomamente portare all’esclusione per falsa dichiarazione (articolo 98) e alla segnalazione all’ANAC.

 

Quali sono i contenuti essenziali delle misure di self-cleaning?

Le misure adottate devono essere sufficienti a dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico nonostante la presenza di una causa di esclusione. Quindi, devono essere tempestive, concrete e proporzionate alla gravità e alle particolari circostanze del reato o dell’illecito.

A tal fine, l’operatore economico deve dimostrare di aver adempiuto ad almeno tre categorie di azioni, che non sono alternative tra loro, ma devono sussistere tutte affinché la stazione appaltante possa valutarle, e cioè:

  1. risarcimento: aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; 
  2. chiarimento/collaborazione: aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
  3. prevenzione: aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Esempio giurisprudenziale di misura valutata insufficiente: la semplice allegazione della rinnovazione di una certificazione di sistema (es. ISO 45001 per la sicurezza) è stata ritenuta insufficiente qualora il modello organizzativo precedentemente adottato si fosse rivelato palesemente inidoneo (ad esempio, in caso di grave incidente sul lavoro) – Consiglio di Stato, Sentenza n. 8353 del 28/10/2025.

 

Quali sono gli adempimenti conseguenti in capo alla stazione appaltante?

Sulla misura di self-cleaning adottata e comunicata dall’operatore economico, la stazione appaltante ha il compito di svolgere una valutazione approfondita e di assicurare la correttezza procedurale, che si può ritenere espressa nei seguenti tre concetti fondamentali:

  1. valutazione del merito: la stazione appaltante valuta la sufficienza e la tempestività delle misure adottate, tenendo conto della gravità e delle particolari circostanze del reato o dell’illecito. Questo giudizio è tecnico-discrezionale;
  2. obbligo di motivazione: se ritiene le misure insufficienti o intempestive, la stazione appaltante è obbligata a comunicarne le ragioni all’operatore economico. L’omessa o insufficiente motivazione del rifiuto delle misure di self-cleaning può portare all’annullamento del provvedimento di esclusione;
  3. divieto di dilazione: l’aggiudicazione non può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di self-cleaning. L’articolo 96, comma 5, del Dlgs. 36/2023, infatti, sancisce espressamente che “In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di cui al comma 6, stabilendo così un principio fondamentale di celerità e non interruzione della procedura di gara.

Il processo di aggiudicazione della gara non può, infatti, essere messo in attesa o rallentato per il solo fatto che un operatore economico stia adottando o abbia adottato le misure di self-cleaning. In altre parole, quindi:

  • la procedura di gara, in particolare la sua fase finale che porta all’aggiudicazione, deve procedere secondo il cronoprogramma stabilito;
  • l’onere e il rischio della tempestiva adozione delle misure di self-cleaning ricadono sull’operatore economico. Pertanto, se si è avvalso della facoltà di comunicare l’impossibilità di adottare le misure prima della presentazione dell’offerta, impegnandosi a provvedere successivamente (come previsto dall’articolo 96, comma 3, lett. b), del Codice), tale “successivamente” non può significare “in un momento che ritardi l’aggiudicazione finale“. L’operatore economico deve assicurare che l’adozione e la comprovazione delle misure di self-cleaning avvengano con una tempestività tale da consentire alla stazione appaltante di valutarle prima che sia necessario procedere all’aggiudicazione.

Il Codice, con questa norma, intende evitare che la necessità di attendere l’espletamento di complesse attività di risarcimento, chiarimento e riorganizzazione da parte dell’operatore economico possa bloccare o sospendere sine die l’esito della procedura, tutelando così l’interesse pubblico alla rapida conclusione delle gare.

 

Quali casi specifici di applicazione o limitazione delle misure si possono ricavare dalla giurisprudenza?

  • Società ristrette”: nelle società a ristrettissima base azionaria, le misure di self-cleaning (per esempio, di cessione delle quote e revoca della procura a un soggetto indagato) possono essere ritenute incongrue e insufficienti se, a causa dei rapporti familiari o personali (tipici di dette tipologie di società), non dimostrano una reale ed effettiva discontinuità organizzativa e una recisione del legame problematico (ad esempio, il soggetto rimosso continua a operare come “amministratore di fatto”) (Consiglio di Stato, Sentenza del 29/07/2025, n. 6713);
  • Consorzi e Raggruppamenti: nel caso di consorzi o raggruppamenti, al fine di evitare l’esclusione, è essenziale comprovare di aver disposto l’estromissione o la sostituzione del partecipante/esecutore interessato dalla causa di esclusione e di averlo comunicato tempestivamente alla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sentenza del 28/10/2025, n. 8353).

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