LE PRIME AUDIZIONI sul ddl
Salva-Milano, i NODI sono “lotto unico” e “ambito urbanizzato”
La necessità di definire meglio, circostanziare, limitare due aspetti portanti del disegno di legge accomuna richieste e preoccupazioni di molti interventi. Unitel (tecnici degli enti locali): superare instabilità e non chiarezza dei procedimenti, servono certezze nelle interpretazioni e definizioni univoche. La Rtp, Rete delle Professioni tecniche: l’obiettivo del testo è interpretare il provvedimento del piano attuativo per consentire interventi diretti. Tutti gli intervenuti richiamano con forza la necessità di operare una riforma organica del testo unico sull’edilizia 380/2001.
Sono solo le battute iniziali dell’esame del disegno di legge salva-Milano, con le prime audizioni che si sono tenute ieri alla commissione Ambiente della Camera, ma già cominciano a emergere con una certa chiarezza quali saranno i nodi da sciogliere nel testo che porta la firma dei quattro capigruppo della maggioranza in commissione (Mattia, Zinzi, Cortellazzo, Semenzato). In particolare – aldilà della raccomandazione generalizzata a intervenire con una riforma organica del testo unico 380/2001 e a una certa prudenza sulla sanatoria a largo raggio contenuta nel Ddl – su due aspetti portanti si sono soffermati numerosi interventi:
- con quali criteri si debba fare e a chi spetti (con quale provvedimento) la classificazione di “ambito urbanizzato”, vale a dire quelle aree in cui, a determinate condizioni, il Ddl consente di intervenire senza piano attuativo con una demolizione e ricostruzione qualificata come ristrutturazione edilizia;
- la necessità di una più precisa definizione di “lotto unico” che il Ddl considera la scala massima entro cui è possibile svolgere legittimamente interventi di demolizione e ricostruzione spostando volumetrie da un sedime all’altro.
Due aspetti fondamentali nel tentativo che tutto il disegno di legge fa – per dirla con le parole della relazione svolta dalla Rete delle professioni tecniche (Rtp) guidata da Armando Zambrano – di “dare un’interpretazione al provvedimento di piano attuativo, permettendo quindi l’intervento diretto degli interventi de quo”.
La valutazione delle professioni tecniche sul Ddl e sui suoi obiettivi, pur con molta prudenza e con la necessità di alcune integrazioni, è sostanzialmente positiva. “Appare legittimo – dice la relazione presentata da Zambrano – considerare che, a meno che non sia espressamente previsto diversamente nelle previsioni urbanistiche del PRG, gli interventi nei lotti liberi delle zone di completamento, trattandosi di aree urbanizzate, avvenga con intervento diretto senza obbligo di Piano particolareggiato e di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma con l’obbligo di pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione, di norma pari al 50% rispetto a quelli di espansione”.
Più complessa e puntuale l’analisi di Unitel, l’Unione dei tecnici degli enti locali, rappresentata ieri in commissione dal presidente Claudio Esposito e dal coordinatore scientifico Salvatore Di Bacco. La relazione si sofferma, in particolare, sui primi due commi, muovendo una serie di rilievi. “I parametri utilizzati, al fine di determinare se gli interventi realizzati in assenza di piano attuativo siano da ritenere conformi alla disciplina urbanistica, appaiono troppo generici e soggetti a valutazioni discrezionali da svolgere caso per caso con il rischio di vanificare l’effetto che si intende perseguire”. Per Unitel “i concetti di ‘ambiti edificati e urbanizzati’, ‘struttura urbana definita e urbanizzata’, ‘ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata’ non consentono di stabilire una regola certa applicabile a tutti i casi esistenti rinviando, conseguentemente, ad una valutazione tecnico-discrezionale da parte dell’ente al punto che, al comma 2, la conformità è soggetta alla condizione che si compia una verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Operazione in sé molto complicata – continua la relazione Unitel – poiché la verifica circa l’adeguatezza delle dotazioni territoriali deve avere dei parametri di riferimento che sono di fatto assenti sia nella legislazione regionale sia negli strumenti urbanistici comunali, con la conseguenza che i Comuni, in assenza di parametri predefiniti, dovrebbero ex post compiere una valutazione tecnico-discrezionale molto complessa. Più opportuno – è la conclusione – sarebbe se, ai limitati fini della norma in esame, fosse il legislatore stesso a stabilire i parametri di cui l’ente dovrebbe solo verificare la sussistenza in concreto”.
Per quanto riguarda il comma 3, relativo alle ristrutturazioni con demolizione parziale o totale, nota Unitel che “viene effettuato un riferimento al medesimo lotto di intervento, lasciando così il dubbio su quale area debba essere considerata ai fini della verifica del rispetto dei parametri volumetrici; elemento necessario nel caso di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e con incrementi volumetrici ed utilizzo di diritti edificatori. Il richiamo al lotto di intervento – suggerisce Unitel – dovrebbe essere sostituito con il richiamo al lotto urbanistico originario o al lotto di proprietà o, ancora, al lotto (o ai lotti) su cui insistevano gli edifici oggetto di demolizione così da fugare ogni residuo dubbio in merito”. In conclusione, “la norma si limita a stabilire la conformità degli interventi eseguiti nel caso del rispetto di determinate condizioni ma non è previsto quale provvedimento amministrativo debba essere utilizzato per verificare tale conformità”.
G.Sa.