le interpretazioni divergenti del salva-casa
“La norma – si legge nella pronuncia 227/2025 – subordina la sussistenza dello stato legittimo dell’immobile alla condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio di un titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, non ammettendosi una implicita attestazione della loro regolarità”. Per le linee guida del Mit, invece, nel caso dei titoli formatisi implicitamente, la verifica può ritenersi compiuta anche nel caso sia stata solo fornita l’indicazione degli estremi del titolo originario e di quelli successivi relativi all’immobile o unità immobiliare, e, in considerazione della documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione dall’amministrazione su eventuali difformità. Andrea Di Leo: “L’interpretazione del Mit non è pacifica ed è anzi molto spinta, anche perché tutta la giurisprudenza che si è formata dal 2020 a maggio 2024, ossia prima del Salva-casa, è stata sempre molto attenta ad evitare larvati effetti condonistici o di sanatoria all’interno dello stato legittimo. Quindi possiamo sicuramente attenderci letture più prudenti rispetto a quella fornita dal ministero”. Livio Lavitola: “La circolare nel commentare l’articolo 9-bis introduce saggiamente delle soluzioni, però rispetto alla norma è un po’ più estensiva, dà delle regole di buon senso laddove la norma lascia alcuni dubbi su una procedura che non si capisce come risolvere. Ma la circolare non può essere estensiva o in contrasto con la norma, questo tema è un problema che potrebbe emergere in futuro”.
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