APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 31

Il ruolo del RUP tecnico in qualità di responsabile dei lavori: compiti ed effetti

L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.

12 Giu 2025 di Gabriella Sparano

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Quando il RUP tecnico assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del Dgs. 81/2008 e quali sono le implicazioni iniziali di tale assunzione?

In ambito appalti pubblici (a differenza di quanto previsto nel Dlgs. 81/2008, che lo indica come “soggetto che può essere incaricato dal committente”), il RUP tecnico assume il ruolo di responsabile dei lavori per default in assenza di un’esplicita delega ad altro soggetto. Il Codice 36, infatti, chiarisce che, “salvo diversa indicazione”, il RUP svolge tutti i compiti previsti dal Dlgs. 81/2008 per il responsabile dei lavori.

Questa assunzione implica l’onere di vigilare sull’applicazione delle norme di sicurezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla progettazione all’esecuzione. È evidente, pertanto, che la prima implicazione è la necessità di una profonda conoscenza del Dlgs. 81/2008 e di tutte le norme tecniche applicabili al tipo di intervento. È fondamentale che il RUP tecnico si assicuri di avere le competenze e la formazione adeguata a svolgere tale funzione.

Quali sono le principali obbligazioni del RUP tecnico in quanto responsabile dei lavori nella fase di progettazione?

Durante la fase di progettazione, il RUP responsabile dei lavori deve agire proattivamente, attenendosi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 15 del Dlgs. 81/2008, in particolare:

1. pianificazione integrata delle scelte: – deve considerare la sicurezza fin dalle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, pianificando attentamente i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; – deve tenere conto della sicurezza nella previsione della durata di realizzazione di queste fasi di lavoro; il tutto nel rispetto dei compiti specifici attribuiti dal Codice al RUP e al progettista;

2. analisi documentale preventiva: deve prendere in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs. 81/2008, e cioè il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera;

3. designazione del Coordinatore per la Progettazione (CSP): nei cantieri con più imprese esecutrici (anche non contemporanee), deve designare il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;

4. facoltà di svolgere il ruolo di CSP: qualora sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del Dlgs. 81/2008, il RUP ha la facoltà di svolgere personalmente le funzioni di CSP.

Quali sono le responsabilità specifiche del RUP tecnico durante la fase di esecuzione dei lavori in relazione alla sicurezza?

Durante la fase di esecuzione, il RUP tecnico, come Responsabile dei Lavori, ha il compito di:

1. designazione del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE): nei cantieri con più imprese esecutrici (anche non contemporanee), il RUP (Responsabile dei Lavori) deve designare il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Questa disposizione si applica anche se inizialmente i lavori sono affidati a un’unica impresa, ma successivamente parte di essi è affidata a una o più imprese;

2. comunicazione dei nominativi: deve comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;

3. facoltà di svolgere il ruolo di CSE: qualora sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 Dlgs. 81/2008, il RUP ha la facoltà di svolgere personalmente le funzioni di CSE;

4. potere di sostituzione: ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento i soggetti designati come CSP e CSE, anche personalmente se in possesso dei requisiti;

5. verifica dell’idoneità tecnico-professionale: anche in caso di affidamento lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità dell’Allegato XVII del T.U Sicurezza (con procedure semplificate per cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza rischi particolari);

6. richiesta di documentazione alle imprese: deve chiedere alle imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo e la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato (con semplificazioni per cantieri sotto i 200 uomini-giorno e senza rischi particolari);

7. verifica della patente/attestato SOA: deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente (o dell’attestato SOA per imprese non soggette a patente) per le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto;

8. trasmissione della documentazione all’amministrazione concedente: prima dell’inizio dei lavori (oggetto di permesso di costruire o DIA), deve trasmettere all’amministrazione concedente copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione (idoneità tecnicoprofessionale, organico medio annuo, patente/SOA);

9. notifica preliminare obbligatoria: prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro e, per i lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti, e i relativi aggiornamenti;

10. sospensione del titolo abilitativo: l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa in assenza di PSC o fascicolo dell’opera (quando previsti), notifica preliminare (quando prevista) o DURC delle imprese/lavoratori autonomi.

Come deve interagire il RUP tecnico con gli altri soggetti della sicurezza (CSP, CSE, Direttore dei Lavori, Imprese) per garantire l’efficace attuazione delle misure di prevenzione?

Il RUP tecnico deve promuovere una collaborazione proattiva e costante con tutti i soggetti della sicurezza: – con il CSP/CSE: stabilire canali di comunicazione chiari e frequenti. Partecipare alle riunioni di coordinamento, richiedere relazioni periodiche sull’andamento delle attività di sicurezza e fornire il supporto necessario.

Il RUP deve essere il punto di riferimento per ogni questione legata alla sicurezza che non trovi soluzione a livello di coordinamento; – con il Direttore dei Lavori (DL): il DL ha responsabilità specifiche sulla sicurezza e deve essere costantemente allineato con il RUP. La collaborazione deve garantire che le direttive del DL siano conformi alle previsioni del PSC e che eventuali modifiche al progetto siano valutate anche sotto il profilo della sicurezza; – con le Imprese: assicurarsi che le imprese siano pienamente consapevoli dei loro obblighi in materia di sicurezza. In caso di necessità, richiedere chiarimenti sui POS e intervenire per sollecitare l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa e dal PSC.

Cosa succede se il RUP designato non è un tecnico?

Se il RUP designato non possiede una qualifica tecnica, la sua posizione di Responsabile dei Lavori permane e diventa ancora più delicata. In questo scenario:

– non è esonerato dalle responsabilità: il RUP, indipendentemente dalla sua qualifica professionale, è il Responsabile dei Lavori per l’intera durata dell’appalto, a meno di una delega esplicita e valida. La mancanza di competenze tecniche specifiche non lo solleva dagli obblighi del D. Lgs. 81/2008;

– deve delegare o avvalersi di supporto qualificato: un RUP non tecnico è tenuto, più che mai, a delegare formalmente la funzione di Responsabile dei Lavori ad un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati. Questa delega deve essere chiara, per iscritto, e accettata dal delegato, che dovrà possedere le qualifiche e l’esperienza necessarie;

– la delega non annulla la vigilanza del RUP: anche in presenza di delega, il RUP mantiene un dovere di alta vigilanza sull’operato del soggetto delegato. Deve assicurarsi che il delegato adempia correttamente ai suoi compiti e che le misure di sicurezza siano efficacemente attuate;

– rischio di responsabilità concorsuale: in caso di infortunio o violazione, la responsabilità potrebbe ricadere sia sul RUP (per omessa vigilanza sulla delega o sulla scelta del delegato) sia sul delegato, in base all’effettiva ripartizione dei compiti e delle responsabilità;

– necessità di consulenza esterna: qualora non sia possibile individuare all’interno dell’amministrazione un soggetto idoneo a cui delegare il ruolo di Responsabile dei Lavori, il RUP non tecnico dovrà assicurarsi che l’amministrazione si avvalga di consulenze esterne altamente qualificate per supportare la gestione della sicurezza, fermo restando il principio che la responsabilità ultima rimane in capo al RUP fino alla delega.

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