Appalti Istruzioni per l'uso

Il subappalto “necessario” o “qualificante”, disciplinato espressamente nell’articolo 12 del decreto legge 47/2014, è stato abrogato solo parzialmente dal previgente codice 50 ed è sopravvissuto all’attuale codice 36. Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa implica per stazioni appaltanti e per operatori economici.

Quale differenza col subappalto ordinario?

Il subappalto “necessario” o “qualificante”, proprio per le finalità cui assolve, presenta delle peculiarità rispetto al subappalto cosiddetto ordinario.

Infatti, mentre nel subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutte le qualifiche relative alle lavorazioni oggetto del bando), il subappalto necessario si caratterizza, invece, per la circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni. Ecco che, pertanto, il subappalto si configura come “necessario” perché l’affidamento (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni

Con il codice 36 i costi della manodopera sono stati equiparati ai costi della sicurezza, accomunati dal fatto di essere entrambi scorporati dall’importo assoggettato al ribasso (articolo 41, comma 14).  Da qui però il dubbio di tante stazioni appaltanti e tanti operatori economici circa l’assoluta non ribassabilità o meno dei costi della manodopera. Giurisprudenza, MIT e ANAC hanno cercato di chiarire i termini di applicazione della previsione normativa, ma permangono tuttora incertezze sulle corrette modalità di costruzione e valutazione dell’offerta, sotto il profilo dei costi della manodopera.

Vediamo, dunque, cosa intende la norma e come operare correttamente.

Non ammesso sotto il previgente codice 50, che consentiva l’istituto dell’avvalimento solo per il prestito dei requisiti di partecipazione non posseduti dal concorrente ausiliato, l’avvalimento premiale o migliorativo ha ottenuto invece nel Codice 36 una specifica collocazione e disciplina e, in prospettiva, lo schema di correttivo ne vuole addirittura ampliare la portata. Vediamo, dunque, cos’è l’avvalimento premiale o migliorativo e quali sono gli adempimenti che gravano sull’ausiliato e sull’ausiliario.

Di cosa si tratta?

Come lascia intendere il nome stesso, l’avvalimento premiale o migliorativo ha l’esclusivo scopo di far conseguire una migliore valutazione dell’offerta all’ausiliato, che invece non necessita di alcun prestito dei requisiti per partecipare alla gara.

Il pagamento diretto al subappaltatore è un istituto da sempre previsto nell’ambito degli appalti pubblici con la finalità di tutelare, da un lato, il subappaltatore laddove parte contrattualmente debole e di garantire, dall’altro lato, il completamento dell’opera pubblica rispetto ad eventi ad essa esterni. Ma, nell’avvicendarsi dei diversi Codici, ne sono mutati i presupposti e le conseguenze. Vediamo in che modo l’attuale Codice lo disciplina e come avviene.

Di cosa si tratta?
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce l’eccezione alla regola per la quale il pagamento va effettuato all’affidatario dell’appalto, quale controparte contrattuale della stazione appaltante. Esso, pertanto, è consentito o, in altri casi, addirittura imposto dalla norma allorquando ricorrono specifiche condizioni.

Il principio di invarianza delle medie o della cristallizzazione della graduatoria, sebbene già previsto dal codice 163, ancora oggi tuttavia non è compreso e applicato correttamente dalle stazioni appaltanti e anche da qualche piattaforma di approvvigionamento digitale. Vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.

  • Di cosa si tratta?

E’ un principio da sempre codificato in materia di appalti pubblici: lo prevedeva il codice 163/2006 (articolo 38, comma 2-bis, ultimo periodo), lo abbiamo ritrovato nel codice 50/2016 (articolo 95, comma 15) ed è stato recepito anche dall’attuale codice 36/2023. Il suo  articolo 108, comma 12, stabilisce, infatti, che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.

Appalti, istruzione per l'uso

Parte con questa prima puntata la rubrica di Gabriella Sparano “Appalti Istruzioni per l’uso” che tratterà in chiave monografica temi specifici, concreti, quotidiani della normativa sugli appalti pubblici con l’obiettivo di dare risposte operative a chi quei temi deve affrontare e risolvere. (g.sa.)

Oggi affrontiamo la decisione di contrarre prevista dall’articolo 17, comma 1, del codice degli appalti (Dlgs 36/2023): “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre …”.

Ma chi la adotta, come, quando? Vediamo.

  1. Chi adotta la decisione di contrarre?

Il soggetto che, all’interno della stazione appaltante (ente concedente), ha il potere di spesa e può legittimamente e validamente impegnare e rappresentare l’ente verso l’esterno.

Anche il RUP, quindi, laddove questi abbia queste prerogative (es. qualifica dirigenziale), atteso che viene designato prima della fase di affidamento (art. 15, comma 1: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”).

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