OEPV OBBLIGATORIA

La riforma degli appalti scolastici: più tutela per gli studenti con bandi più esigenti sui trasporti

Con l’articolo 5 del Dl 9 settembre 2025, n. 127, il legislatore interviene ancora una volta sul codice dei contratti pubblici per mettere sicurezza, accessibilità e qualità del servizio al centro delle procedure di scelta dei pullman per uscite didattiche e viaggi di istruzione. Due le novità chiave.

14 Set 2025 di Niccolò Grassi

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La prima novità è l’OEPV obbligatoria per i servizi di trasporto scolastico in gita: all’articolo 108, comma 2, viene inserita la nuova lettera f-bis, che include tra le ipotesi da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Ne discende uno stop strutturale al “prezzo più basso” per questa tipologia di affidamenti.

La seconda novità è il punteggio al prezzo “calmierato” e il focus su sicurezza, accessibilità e competenze dei conducenti: sul comma 4 dello stesso articolo 108, il Dl 127/2025 stabilisce che alle gare per i trasporti scolastici si applicano le regole del “quinto periodo”: in pratica, nell’OEPV il peso del prezzo è soggetto al tetto massimo previsto dall’art. 108, co. 4 (30% nei contratti ad alta intensità di manodopera).

La norma aggiunge poi un vincolo contenutistico: le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza, devono valorizzare elementi qualitativi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, i profili di accessibilità e trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

Dal punto di vista operativo, ciò comporta che i documenti di gara relativi all’affidamento dei servizi in commento dovranno specificare sin da subito quali dotazioni e standard saranno oggetto di valutazione, come verranno provati (certificazioni, libretti, attestazioni formative, evidenze manutentive) e in che misura incideranno sul punteggio, assicurando un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e una motivazione di aggiudicazione ancorata a evidenze e non a mere autodichiarazioni; per le scuole significa programmare per tempo, anche tramite CUC, procedure che premino la qualità e la sicurezza del servizio reso agli studenti, rispettando i limiti al punteggio economico e applicando criteri oggettivi e trasparenti; per gli operatori economici significa calibrare l’offerta tecnica su dotazioni e processi che innalzino la sicurezza, l’accessibilità e le competenze alla guida, sapendo che il differenziale competitivo si gioca sul valore del servizio più che sul ribasso.

Le disposizioni, peraltro, sono già entrate in vigore dal 10 settembre 2025 e si applicano alle procedure avviate da tale data, rafforzando l’allineamento tra principio del risultato e tutela dell’incolumità e dell’inclusione nelle uscite scolastiche: un passaggio di taglio istituzionale che mette al centro la qualità del trasporto scolastico come interesse pubblico primario, da presidiare con criteri premianti, verifiche puntuali e un corretto bilanciamento tra prezzo e qualità. Non sfugge l’ironia di un’adozione a settembre, quando l’affidamento e l’avvio dei servizi sono già in corso.

Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, ad ogni modo, comincia un nuovo viaggio caratterizzato dal fatto che non sarà più possibile aggiudicare al minor prezzo: è un cambio di paradigma che rafforza la tutela degli studenti e orienta le scuole – e le centrali di committenza – a bandi più esigenti e verificabili per un futuro migliore del trasporto scolastico.

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