APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Dal 1° luglio 2026 prende ufficialmente il via il sistema informatico dell’ANAC per il monitoraggio dell’efficienza decisionale. Dopo il preavviso ai RASA di qualche giorno fa (ne abbiamo parlato qui), l’ANAC ne ha dato comunicazione ufficiale all’interno del servizio dedicato alla “qualificazione delle stazioni appaltanti”. L’obbligo, che grava sulle stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate, attua le previsioni dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (Dlgs. 209/2024). In questo modo, l’Autorità introduce una procedura interamente digitalizzata e standardizzata per misurare i tempi della macchina pubblica, unendo il controllo della performance all’assegnazione di punteggi premiali.
Vediamo in che modo.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
In materia di funzioni tecniche, il Codice vigente consente una flessibilità gestionale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nella valorizzazione del proprio personale, determinante effetti e implicazioni pratiche, che richiedono un approfondimento. L’articolo 45, al comma 2, infatti, contiene una specifica clausola che consente alle amministrazioni, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse percentuali stanziate nella commessa, di esercitare la facoltà di prevedere una “modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”. La presente istruzione analizza le caratteristiche, le corrette modalità procedurali, le implicazioni operative e contabili che l’adozione di tale percorso facoltativo comporta sia per l’amministrazione che per il suo personale, offrendo un supporto strutturato per una corretta applicazione della facoltà da parte dell’una nei confronti dell’altro, anche alla luce degli orientamenti e chiarimenti espressi dalle pronunce della magistratura contabile.
Vediamo meglio.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’entrata in vigore dell’articolo 110 del Dlgs. 36/2023 ha modificato la scansione temporale del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Fin dalle prime applicazioni delle nuove norme, infatti, si è discusso del passaggio dalla vecchia formulazione del 50/2016 (che prevedeva un termine non inferiore a quindici giorni, all’articolo 97) all’attuale previsione di un termine “non superiore a quindici giorni” per la presentazione delle giustificazioni. Quello che prima era un termine minimo era diventato un termine massimo con conseguenti dubbi interpretativi circa la sua perentorietà, con inevitabili effetti sugli operatori economici. In tal modo, si aggiungeva un ulteriore grado di difficoltà ad un subprocedimento già di per sé impegnativo per la stazione appaltante, che lo compie, e per gli operatori economici, che lo subiscono. Con la recente sentenza del 10/06/2026, n. 4666, il Consiglio di Stato è intervenuto in modo molto dettagliato sulla natura e sulla gestione del suddetto nuovo termine, fornendo chiarimenti che la presente istruzione si propone di analizzare, per offrire alle stazioni appaltanti una sorta di linea guida d’azione e agli operatori economici una chiara consapevolezza dei propri diritti e doveri procedurali.
Vediamo meglio.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene il MIT le abbia solo annunciate sul suo sito (peraltro con un messaggio laconico) e incomprensibilmente non ancora pubblicate in via ufficiale, le sue linee guida “per regole più chiare su revisione prezzi in servizi e forniture” stanno di fatto circolando capillarmente sotto forma di bozza accreditata, suscitando discussioni e interesse. Si tratta, infatti, di un documento che, lungi dall’illustrare e chiarire il meccanismo revisionale complessivamente previsto dal Codice, si concentra precipuamente su una distinzione introdotta dal Decreto Correttivo (Dlgs. 209/2024), ma finora poco analizzata o passata quasi inosservata, quella cioè tra revisione straordinaria e revisione ordinaria. Contrariamente a quanto si potrebbe istintivamente pensare, la revisione ordinaria non è quella del comma 2, lettera b), dell’articolo 60 (ossia, la pluricommentata variazione superiore al 5% con riconoscimento dell’80% dell’eccedenza), ma è quella introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 60, che parla appunto di “meccanismi ordinari”. Due tipologie di revisione che però non sono alternative tra loro, ma anzi sono dichiaratamente complementari.
Con questa istruzione, pertanto, vogliamo offrire una lettura spiegata del documento MIT che delinea un vero e proprio percorso per le stazioni appaltanti, dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto, e supporta gli stessi operatori economici per una partecipazione consapevole.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Alzi la mano chi non ha alcuna perplessità di fronte alla fattispecie dell’illecito professionale grave, quale causa di esclusione non automatica. Sebbene, infatti, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice dei contratti pubblici la disciplina del grave illecito professionale abbia subito una profonda e sostanziale modifica, evolvendo da fattispecie aperta (articolo 80 del Dlgs. 50/2016) a fattispecie normativamente tipizzata e perimetrata (articolo 98 del Dlgs. 36/2023), continua a creare imbarazzi e incertezze alle stazioni appaltanti, sulle quali grava un rigoroso onere istruttorio e motivazionale prima di escludere un concorrente.
Vediamo, quindi, quali sono le condizioni normativamente previste affinché possa configurarsi l’illecito professionale grave, scongiurando il rischio di provvedimenti illegittimi.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene non sia un istituto nuovo o recente, e peraltro sia da tenere in considerazione fin dall’inizio dell’iter negoziale ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto (articolo 14 del Codice), il rinnovo contrattuale è ancora fonte di dubbi e incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti.
Le criticità più frequenti che emergono riguardano, ad esempio, la sua sovrapposizione con istituti al contrario differenti (la proroga), le corrette tempistiche e modalità di attivazione, e la natura del rapporto giuridico che viene a crearsi con il contratto originario rinnovato, appunto.
Vediamo insieme, dunque, cos’è e cosa non è il rinnovo contrattuale, e cosa consente e cosa non consente di fare per garantire la regolarità dei contratti pubblici.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La proroga dei termini per la presentazione delle offerte non è un mero rinvio cronologico o un atto di cortesia amministrativa, ma è un istituto previsto a tutela della parità di trattamento e della massima partecipazione. La sua funzione, infatti, è quella di riequilibrare il rapporto tra stazione appaltante e operatore economico qualora fattori oggettivi alterino il tempo necessario a formulare un’offerta seria e competitiva. Tuttavia, proprio perché la proroga serve a garantire una partecipazione effettiva e consapevole, va concessa solo in presenza di reali ostacoli, che per il Codice (incentrato peraltro sul principio del risultato) possono essere di tipo normativo o informativo. Non può, e non deve, invece trasformarsi in uno strumento arbitrario o distorsivo volto a concedere o, comunque, a determinare una “seconda chance” a operatori negligenti o ritardatari, finendo per allungare illegittimamente i tempi della procedura, anche se in buona fede.
Vediamo, dunque, come il Codice disciplina la proroga e quando le stazioni appaltanti devono, o al contrario non possono, concederla.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’attivazione, ad opera del Decreto del MIT n. 743 del 30/03/2026, del sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici basato sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 del Codice, se da un lato è stata accolta con entusiasmo per la sua maggiore aderenza alla realtà del mercato rispetto al sistema finora utilizzato, dall’altro lato ha suscitato anche grandi perplessità legate alla maggiore complessità del nuovo metodo di calcolo. Se, fino ad oggi, infatti, gli indici revisionali erano riferiti a intere tipologie d’opera (Fabbricato residenziale, Capannone industriale e Tronco stradale con tratto in galleria), col Decreto del MIT sono stati adottati 20 indici mensili di costo elaborati dall’ISTAT, attivando così un sistema che scompone l’appalto in TOL, ossia categorie di lavorazioni simili per natura e dinamiche di costo. Questo permette una revisione dei prezzi estremamente più precisa e sensibile alle fluttuazioni del mercato, ma a prima vista anche più complessa. La presente Istruzione si propone, pertanto, di illustrare in maniera semplice e schematica le modalità di applicazione del nuovo sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Come ribadito anche dalla giurisprudenza, con l’entrata in vigore del Dlgs. 36/2023, le clausole sociali hanno subito un significativo “mutamento di paradigma sostanziale” rispetto alla disciplina previgente, in particolare del Dlgs. 50/2016. Mentre nel quadro normativo anteriore esse erano considerate meri impegni formali da verificare nella fase esecutiva del contratto, oggi, ai sensi dell’articolo 57 del Codice, esse costituiscono “requisiti necessari dell’offerta”, di cui sono diventate elemento strutturale e imprescindibile.
In questo nuovo contesto normativo, il progetto di assorbimento assume una funzione tecnica ben precisa: esso è lo strumento mediante il quale l’operatore economico declina concretamente l’impegno alla stabilità occupazionale (articolo 102). Tale documento consente alla stazione appaltante di valutare, sin dalla fase di gara, la serietà, l’attendibilità e la sostenibilità economica della proposta contrattuale, garantendo una tutela effettiva — e non meramente formale — ai lavoratori impiegati nell’appalto uscente. Per tale ragione, la sua produzione è obbligatoria già in sede di presentazione dell’offerta. Vediamone di seguito la rilevanza specifica, i contenuti, le modalità di presentazione e le conseguenze della sua omissione.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel sistema delineato dal Dlgs. 36/2023, le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono una fattispecie di esclusione, che richiede alla stazione appaltante un’analisi tecnica specifica e l’esercizio di un potere valutativo discrezionale. A differenza delle violazioni definitive, che determinano un’esclusione automatica, le violazioni non definitive rientrano tra le cause di esclusione non automatica, previste dall’articolo 95, comma 2, del Codice. Questo significa che la stazione appaltante non può limitarsi a una mera acquisizione e presa d’atto del debito, ma deve farsi carico di una valutazione multidimensionale che metta in equilibrio il dato fiscale con l’effettiva affidabilità dell’operatore economico. Il tutto ispirato al principio della fiducia. Il ricorrere delle condizioni normative che configurano una siffatta violazione fiscale, dunque, non è la ghigliottina della procedura, ma l’inizio di un’istruttoria approfondita che, per la stazione appaltante, implica l’onere di motivare rigorosamente l’esclusione, e, per gli operatori economici, significa avere lo spazio giuridico per dimostrare la propria correttezza gestionale nonostante la pendenza di contenziosi con l’Erario.
Vediamo insieme, dunque, quando ricorre detta fattispecie e come va gestita correttamente.