APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene non sia un istituto nuovo o recente, e peraltro sia da tenere in considerazione fin dall’inizio dell’iter negoziale ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto (articolo 14 del Codice), il rinnovo contrattuale è ancora fonte di dubbi e incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti.
Le criticità più frequenti che emergono riguardano, ad esempio, la sua sovrapposizione con istituti al contrario differenti (la proroga), le corrette tempistiche e modalità di attivazione, e la natura del rapporto giuridico che viene a crearsi con il contratto originario rinnovato, appunto.
Vediamo insieme, dunque, cos’è e cosa non è il rinnovo contrattuale, e cosa consente e cosa non consente di fare per garantire la regolarità dei contratti pubblici.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La proroga dei termini per la presentazione delle offerte non è un mero rinvio cronologico o un atto di cortesia amministrativa, ma è un istituto previsto a tutela della parità di trattamento e della massima partecipazione. La sua funzione, infatti, è quella di riequilibrare il rapporto tra stazione appaltante e operatore economico qualora fattori oggettivi alterino il tempo necessario a formulare un’offerta seria e competitiva. Tuttavia, proprio perché la proroga serve a garantire una partecipazione effettiva e consapevole, va concessa solo in presenza di reali ostacoli, che per il Codice (incentrato peraltro sul principio del risultato) possono essere di tipo normativo o informativo. Non può, e non deve, invece trasformarsi in uno strumento arbitrario o distorsivo volto a concedere o, comunque, a determinare una “seconda chance” a operatori negligenti o ritardatari, finendo per allungare illegittimamente i tempi della procedura, anche se in buona fede.
Vediamo, dunque, come il Codice disciplina la proroga e quando le stazioni appaltanti devono, o al contrario non possono, concederla.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’attivazione, ad opera del Decreto del MIT n. 743 del 30/03/2026, del sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici basato sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 del Codice, se da un lato è stata accolta con entusiasmo per la sua maggiore aderenza alla realtà del mercato rispetto al sistema finora utilizzato, dall’altro lato ha suscitato anche grandi perplessità legate alla maggiore complessità del nuovo metodo di calcolo. Se, fino ad oggi, infatti, gli indici revisionali erano riferiti a intere tipologie d’opera (Fabbricato residenziale, Capannone industriale e Tronco stradale con tratto in galleria), col Decreto del MIT sono stati adottati 20 indici mensili di costo elaborati dall’ISTAT, attivando così un sistema che scompone l’appalto in TOL, ossia categorie di lavorazioni simili per natura e dinamiche di costo. Questo permette una revisione dei prezzi estremamente più precisa e sensibile alle fluttuazioni del mercato, ma a prima vista anche più complessa. La presente Istruzione si propone, pertanto, di illustrare in maniera semplice e schematica le modalità di applicazione del nuovo sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Come ribadito anche dalla giurisprudenza, con l’entrata in vigore del Dlgs. 36/2023, le clausole sociali hanno subito un significativo “mutamento di paradigma sostanziale” rispetto alla disciplina previgente, in particolare del Dlgs. 50/2016. Mentre nel quadro normativo anteriore esse erano considerate meri impegni formali da verificare nella fase esecutiva del contratto, oggi, ai sensi dell’articolo 57 del Codice, esse costituiscono “requisiti necessari dell’offerta”, di cui sono diventate elemento strutturale e imprescindibile.
In questo nuovo contesto normativo, il progetto di assorbimento assume una funzione tecnica ben precisa: esso è lo strumento mediante il quale l’operatore economico declina concretamente l’impegno alla stabilità occupazionale (articolo 102). Tale documento consente alla stazione appaltante di valutare, sin dalla fase di gara, la serietà, l’attendibilità e la sostenibilità economica della proposta contrattuale, garantendo una tutela effettiva — e non meramente formale — ai lavoratori impiegati nell’appalto uscente. Per tale ragione, la sua produzione è obbligatoria già in sede di presentazione dell’offerta. Vediamone di seguito la rilevanza specifica, i contenuti, le modalità di presentazione e le conseguenze della sua omissione.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel sistema delineato dal Dlgs. 36/2023, le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono una fattispecie di esclusione, che richiede alla stazione appaltante un’analisi tecnica specifica e l’esercizio di un potere valutativo discrezionale. A differenza delle violazioni definitive, che determinano un’esclusione automatica, le violazioni non definitive rientrano tra le cause di esclusione non automatica, previste dall’articolo 95, comma 2, del Codice. Questo significa che la stazione appaltante non può limitarsi a una mera acquisizione e presa d’atto del debito, ma deve farsi carico di una valutazione multidimensionale che metta in equilibrio il dato fiscale con l’effettiva affidabilità dell’operatore economico. Il tutto ispirato al principio della fiducia. Il ricorrere delle condizioni normative che configurano una siffatta violazione fiscale, dunque, non è la ghigliottina della procedura, ma l’inizio di un’istruttoria approfondita che, per la stazione appaltante, implica l’onere di motivare rigorosamente l’esclusione, e, per gli operatori economici, significa avere lo spazio giuridico per dimostrare la propria correttezza gestionale nonostante la pendenza di contenziosi con l’Erario.
Vediamo insieme, dunque, quando ricorre detta fattispecie e come va gestita correttamente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Una delle questioni più controverse e frequentemente oggetto di contenzioso riguarda la ribassabilità dei costi della manodopera. Nonostante la giurisprudenza abbia ormai chiarito il significato dell’articolo 41, comma 14, del Codice, permangono incertezze applicative tra gli operatori economici e, spesso, tra le stesse stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Fin dai primi articoli dedicati ai principi generali, il Dlgs. 36/2023 chiarisce che la corretta gestione delle procedure di affidamento si fonda su un rapporto di collaborazione leale e trasparente tra operatori economici e stazione appaltante, orientato al perseguimento dell’interesse pubblico. In questa prospettiva, infatti, gli articoli 2 e 5 delineano un modello in cui, da un lato, l’operatore economico è tenuto a garantire chiarezza e completezza informativa, e, dall’altro, la stazione appaltante esercita una valutazione autonoma, responsabile e sostanziale.
In questo contesto, è evidente che assumono particolare rilievo le problematiche relative alle omissioni dichiarative dell’operatore economico, che possono configurare un illecito professionale e richiedere alla stazione appaltante di verificare non solo ciò che è stato dichiarato, ma anche se il patrimonio informativo acquisito sia completo e idoneo a sostenere una decisione consapevole sull’affidabilità dell’operatore economico.
Vediamo, quindi, i criteri interpretativi e le indicazioni operative per affrontare tali questioni in modo coerente con i principi del Codice.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel sistema delineato dal Dlgs. 36/2023, la domanda di partecipazione ha assunto una centralità che, nel sistema previgente, non aveva, consistendo allora in una mera dichiarazione di volontà partecipativa alla procedura di affidamento e per questo ritenuta meno pregnante rispetto ad altri documenti da inserire nel plico di gara (per esempio, il DGUE). Oggi, invece, grazie al nuovo Codice e alla giurisprudenza più recente, la domanda di partecipazione è assurta a documento autonomo, primario e costitutivo della partecipazione alla gara. (…)
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/65
Le recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con il conseguente aumento dei costi del petrolio e delle materie prime, stanno cominciando a far sentire i propri effetti anche sui contratti pubblici con le prime richieste di revisione dei prezzi da parte degli operatori economici, motivate proprio con le eccezionali ed impreviste variazioni di mercato intervenute nelle ultime settimane e riguardanti non solo i prezzi stessi ma anche la disponibilità di alcuni prodotti. Tali situazioni, tuttavia, celano talvolta dinamiche meramente speculative, che si traducono in richieste di adeguamento dei prezzi non sempre coerenti con il quadro normativo.
Il Dlgs. 36/2023, infatti, disciplina in modo sistematico tali situazioni attraverso il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’articolo 9, attuato mediante due strumenti distinti:
- la revisione dei prezzi, disciplinata dall’articolo 60 del Codice;
- la rinegoziazione e le modifiche contrattuali, regolate dall’articolo 120 del Codice.
Vediamo insieme, quindi, in che modo stazioni appaltanti e operatori economici devono affrontare tali scenari di fluttuazione economica in conformità alla normativa vigente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/64
L’affidamento diretto, come previsto e disciplinato dal Dlgs 36/2023, è uno strumento di semplificazione amministrativa pensato per contratti di importo limitato, che permette di individuare direttamente un operatore economico senza procedura di gara e anche senza la consultazione, seppure informale, di più operatori economici (articolo 50, comma 1, lett. a e b, e articolo 3, comma 1, lett. d, Allegato I.1, del Codice). Tuttavia, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, ha recentemente richiamato l’attenzione sui possibili rischi di scarsa trasparenza o di selezione non pienamente meritocratica derivanti dagli affidamenti diretti, ponendo dunque la sfida di conciliare correttamente la rapidità e la semplificazione propri dell’affidamento diretto con le esigenze di trasparenza e meritocrazia richiamate dall’ANAC.
Analizziamo, dunque, tali aspetti sotto il profilo normativo, applicativo e interpretativo (ANAC).