APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La clausola sociale è ormai pacificamente intesa dalla giurisprudenza non come un meccanismo automatico di conservazione dell’organico dell’appaltatore uscente, bensì come uno strumento di equilibrio tra la tutela occupazionale, la libertà di iniziativa economica, il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e le esigenze concorrenziali. La sua concreta attuazione, pertanto, richiede una valutazione elastica, proporzionata e coerente con la realtà organizzativa del nuovo affidamento. Vi sono, tuttavia, alcuni profili applicativi dell’istituto peculiari, ma tutt’altro che astratti, che richiedono un approfondimento specifico.
Vediamoli insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Importanti novità in arrivo per il FVOE!
Quasi in controtendenza rispetto alla discussa sentenza del TAR Toscana-Firenze del 14/11/2025, n. 1856 — interpretata da molti come un indebolimento della funzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico — l’ANAC sta rafforzando il FVOE con nuove e rilevanti funzionalità.
Lo ha annunciato nella Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 pubblicata lo scorso 17 novembre, anticipando l’attivazione, già da fine novembre 2025, di due soluzioni tecniche pensate per facilitare le verifiche da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC direttamente nel FVOE, senza che l’operatore economico debba necessariamente inserirne la ricevuta nella busta amministrativa. Un po’ come accadeva nel precedente sistema AVCPass, ma in forma più evoluta.
Vediamo meglio, quindi, le future funzionalità e gli attuali limiti del FVOE.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Per gli istituti scolastici, questo è il tempo di organizzare le gite e i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. Le regole da osservare per acquistare i servizi di programmazione, organizzazione e esecuzione di tali eventi sono quelle del Codice dei contratti pubblici. Le scuole, infatti, sono stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’attività di procurement della Pubblica Amministrazione è costantemente orientata all’efficienza e alla razionalizzazione della spesa. In questo contesto, lo scorso 10 novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto che sul portale di Acquisti in Rete è disponibile il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel Codice vigente, le misure di self-cleaning sono disciplinate nell’articolo 96, che recepisce la norma comunitaria contenuta all’articolo 57, punto 6, della Direttiva UE 2014/24. Esse sono note anche come misure di ravvedimento operoso proprio perché consentono a un operatore economico che si trovi in una situazione che ne determinerebbe l’esclusione da una procedura di appalto, di dimostrare, nonostante l’illecito o il fatto grave compiuti prima o nel corso della procedura stessa, di aver adottato azioni sufficienti a ripristinare la propria affidabilità e integrità e, quindi, la propria idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per la stazione appaltante, quindi, le misure di self-cleaning implicano un diritto/dovere, in quanto, da un lato, deve tutelare l’integrità del sistema e assicurare che l’affidamento avvenga solo a soggetti affidabili, e, dall’altro lato, è tenuta a valutare in modo proporzionato e motivato la possibilità di “recupero” dell’operatore economico, evitando esclusioni (anche) automatiche e garantendo il pieno dispiegamento della concorrenza. Il tutto basandosi su un apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o abnormità.
Per l’operatore economico, il self-cleaning è un diritto, che offre una seconda possibilità, implicante tuttavia l’onere di comunicare alla stazione appaltante l’esistenza della causa di esclusione e di dimostrare la propria reazione alla stessa, il proprio ravvedimento, con misure concrete, sufficienti e tempestive.
Le misure di self-cleaning e la loro efficacia rappresentano, dunque, l’ago della bilancia tra le cause di esclusione e i principi di proporzionalità e di favor partecipationis, meritando quindi un focus.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma è ormai una realtà, che alimenta e anima quotidianamente dibattiti in ogni contesto, arricchendo anche il linguaggio di termini tecnici prima sconosciuti, come modelli generativi, data governance e, in particolare, prompt, che è l’istruzione data a un sistema di IA per ottenere un risultato. Anche il mondo dei contratti pubblici non è rimasto insensibile al fascino e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale (…)
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La corretta individuazione e la chiara separazione tra i requisiti di partecipazione (o ammissione) e i requisiti di esecuzione rappresentano un punto critico e di grande interesse negli appalti pubblici. Sebbene possa sembrare ormai definita e chiarita, in realtà, la questione è ancora oggetto di dibattito e pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR. I giudici sono chiamati a verificare se le stazioni appaltanti hanno bilanciato correttamente la necessità di garantire la qualità della prestazione (attraverso i requisiti di esecuzione) e il rispetto della massima partecipazione e concorrenza (attraverso requisiti di ammissione minimi e non sproporzionati). Spesso, infatti, le stazioni appaltanti cadono nell’errore di sovrapporre o di non discernere correttamente i due piani concettuali, generando un’illegittima “commistione”, che può portare a contenziosi, in quanto confondere un requisito di esecuzione con un requisito di partecipazione può indurre a esclusioni illegittime (se un operatore economico viene escluso perché non possiede al momento dell’offerta un elemento che dovrebbe essere richiesto solo al momento dell’esecuzione, ex articolo 113 del Codice) e a violazioni della par condicio (l’uso improprio dei criteri di valutazione ex articolo 108 per mascherare un requisito di ammissione limita ingiustamente la concorrenza). La distinzione è, al contrario, fondamentale poiché ne derivano una disciplina giuridica diversa e conseguenze radicalmente differenti per l’operatore economico, determinando un diverso regime di tutela e sanzione.
Vediamo insieme, dunque, come applicare correttamente questa fondamentale separazione concettuale.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nell’ambito dei contratti pubblici, le certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, ecc.) assumono oggi un ruolo strategico. Non solo consentono agli operatori economici di ottenere riduzioni di garanzie e premialità, ma sono spesso un requisito per la qualificazione SOA. Tuttavia, non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. Per essere riconosciute, devono essere autentiche, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati e conformi al quadro giuridico europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’accreditamento. In Italia, l’Ente di accreditamento ufficiale è Accredia, ma il mercato globalizzato ha portato alla diffusione di certificazioni estere. Questo impone alle stazioni appaltanti di valutare non solo l’accreditamento dell’organismo estero, ma anche il fatto che l’Ente di accreditamento sia riconosciuto a livello internazionale, attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA). Infatti, una certificazione priva dei requisiti sopra indicati può essere non ammissibile in gara, con conseguenze facilmente immaginabili.
Di seguito, dunque, gli aspetti fondamentali di cui devono tenere conto le stazioni appaltanti nella verifica delle certificazioni.