IL PARERE SUL CORRETTIVO APPALTI

Revisione prezzi senza franchigia al 5% e azzeramento dei contratti alternativi, bordate del Senato a Salvini

Anche Palazzo Madama, dopo la Camera, sposa la posizione delle imprese e con proposte ancora più radicali che di fatto azzererebbero i due principali problemi creati dal correttivo. Grosso aiuto anche ai settori speciali e ai consorzi stabili. In tutto 14 condizioni fanno la differenza: difficilmente potranno essere ignorate dal governo nel presentare il testo definitivo in Cdm (probabilmente il 23). Sulla revisione in alternativa, se si dovesse mantenere una franchigia ridotta al 2%, bisognerebbe alzare la revisione al 90% della variazione intervenuta. Inoltre il periodo di riferimento della revisione non deve essere l’aggiudicazione ma la fine del mese di presentazione dell’offerta. Sul contratto da applicare richiesta la soppressione degli articoli 4 e 5 dell’allegato I.01. Sull’illecito professionale si chiede di eliminare la possibilità di escludere un’impresa per aver pagato penali del 2% o superiori.

18 Dic 2024 di Giorgio Santilli

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Revisione prezzi senza franchigia al 5% e azzeramento dei contratti alternativi, bordate del Senato a Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la capa del suo ufficio legislativo, Elena Griglio

Come scritto e titolato da Diario DIAC già ieri sulle due battaglie chiave del correttivo, la revisione prezzi e il contratto di lavoro, il Senato affianca la Camera nel chiedere pesanti modifiche al testo del Governo nel senso favorevole alle imprese e addirittura classifica queste richieste come condizioni per l’espressione di un parere positivo. Una dichiarazione di guerra al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che aveva sempre minimizzato sulla possibilità di intervenire ancora pesantemente sul testo del governo.  Grossi aiuti anche ai settori speciali e ai consorzi stabili.

Modificato fino all’ultimo momento, a dispetto della linea ufficiale che voleva il parere sul correttivo appalti proposto dai relatori al Senato depositato già venerdì, alla fine l’ottava commissione di Palazzo Madama ha scolpito nella pietra sei pagine con 14 condizioni che non potranno essere ignorate da Salvini nel proporre il testo finale per il Consiglio dei ministri, probabilmente il 23 dicembre. Ci sono altre 18 pagine con 81 condizioni che a questo punto serviranno giusto per qualche limatura. La vera partita – e forse scontro – si consumerà su 14 condizioni. Vediamole.

  1. Ulteriore chiusura, in termini di trasparenza, nei settori speciali, con l’applicazione della legge 241/1990 per “mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d’appalto, stabilendo la non applicabilità dell’accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell’accesso motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica”.
  2. Il cuore del parere, la stessa identica indicazione della Camera sulla revisione prezzi, con la richiesta di chiarire che “la revisione dei prezzi opera nella misura dell’80 per cento dell’intera variazione, con l’effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta”.
  3. Sempre in materia di settori speciali, ulteriore chiusura nel recinto sempre più stretto, con la possibilità di applicare prezziari propri fuori di quelli riformati dal codice.
  4. All’affermazione di principio che i consorzi stabili devono potersi qualificare alle stesse condizioni dei consorzi di imprese cooperative e artigiane segue poi la vera richiesta che è la previsione di un periodo transitorio di cinque anni che consenta la sopravvivenza dell’attuale regime di qualificazizone.
  5. Sull’illecito professionale, “in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall’articolo 23 dello schema in esame” che considera l’applicazione di penali in misura pari o superiore al 2% come causa per l’esclusione da una gara.
  6. Altre richieste, in particolare sul collaudo e sul collegio consultivo tecnico, per tenere distinti i settori speciali da quelli ordinari.
  7. Eliminazione della norma del correttivo che non consente all’appaltatore di portare in qualificazione i lavori realizzati da un subappaltatore.
  8. Seconda richiesta, ripetitiva di rendere il collegio consultivo tecnico facoltativo nei settori speciali anche per i grandi lavori.
  9. Ancora sui settori speciali, richiesta l’eliminazione dell’obbligo di applicare la disciplina delle garanzie applicata nei settori ordinari.
  10. Rafforzamento delle clausole di esclusione, applicabili dalle stazioni appaltanti, a prodotti originari di Paesi terzi.
  11. Rafforzamento della posizione del promotore nel Ppp con il diritto di prelazione attribuito al solo promotore (e non anche  ai proponenti) e riduzione al minimo delle informazioni della proposta pubblicate sul sito della Pa per non trasferire ai proponenti dettagli sulla proposta del promotore.
  12. Sul contratto di lavoro viene richiesta la soppressione dei commi 4 e 5 dell’allegato I.01, facendo quindi coincidere il contratto applicabile con quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative con l’unica condizione che “ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa”. Si azzera o si riduce ai minimi termini lo spazio per contratti alternativi e quindi tutta la discussione su quali siano le tutele analoghe da garantire e con quali criteri.
  13. Ulteriore passo favorevole alle imprese sulla revisione con la previsione che il momento di riferimento per il calcolo dellea revisione sia individuato “nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione”.
  14. Ulteriore aiuto ai consorzi stabili prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare “anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate”.

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