APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 39
La differenza tra quadro economico dell’intervento e della gara: la chiave per la gestione finanziaria del progetto
Nel contesto degli appalti pubblici, la distinzione tra il quadro economico dell’intervento e il quadro economico della gara spesso sfugge, ma è invece fondamentale per una corretta gestione finanziaria del progetto. Il primo, infatti, rappresenta la visione completa e strategica dell’intera opera, includendo non solo i costi diretti delle lavorazioni, ma anche tutte le spese accessorie, gli oneri per la progettazione e le somme a disposizione per imprevisti e variazioni. Al contrario, il quadro economico della gara si concentra specificamente sulla parte del progetto destinata all’affidamento, focalizzandosi sul prezzo base e sulle voci soggette a ribasso.
Comprendere questa differenza è, quindi, fondamentale per le stazioni appaltanti, poiché il corretto inquadramento e utilizzo del quadro economico dell’intervento sono essenziali per garantire la pianificazione, il controllo e la gestione efficace dell’intero ciclo di vita di un progetto pubblico, così come previsto dal Dlgs. 36/2023.
Vediamolo meglio.
IN SINTESI
Cos’è il quadro economico dell’intervento e quali sono le sue componenti?
Il quadro economico è uno strumento finanziario essenziale per la gestione delle risorse economiche nella realizzazione di un progetto pubblico, che consente di pianificare, monitorare e controllare i costi in tutte le fasi, dalla progettazione all’esecuzione.
Esso rappresenta la stima finanziaria complessiva di un progetto, ripartendo i costi in voci specifiche e analitiche secondo l’Allegato I.7 del Dlgs. 36/2023.
Le sue componenti principali includono:
- lavori a corpo o a misura: è l’importo a base di gara, calcolato a partire dal computo metrico estimativo;
- costi della manodopera: questa voce è soggetta a ribasso (nelle forme e nei modi consentiti dall’articolo 41, comma 14, del Codice) e fa parte del prezzo base;
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: sono i costi specifici per la sicurezza che la stazione appaltante deve sostenere.
A questi si aggiungono le somme a disposizione dell’amministrazione, che non sono soggette a ribasso e sono a carico della stazione appaltante. Tali somme includono:
- spese per il personale: inclusi i costi per le attività di verifica della progettazione;
- oneri per la progettazione, indagini, collaudi, ecc.: questi costi comprendono le spese per la direzione dei lavori, il collaudo tecnico-amministrativo, le indagini, gli studi e le verifiche tecniche obbligatorie;
- spese per l’acquisizione di aree: costi relativi a espropriazioni e servitù;
- imprevisti e accantonamenti: è una somma a disposizione per far fronte a situazioni non previste. Le risorse accantonate possono essere utilizzate anche per coprire i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, secondo quanto previsto dal Codice;
- premio di accelerazione: riconosciuto all’esecutore per l’ultimazione anticipata dei lavori, nei limiti delle somme disponibili;
- altri oneri: il quadro economico può includere anche i costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico nel caso di interventi su beni culturali e altri costi specifici del progetto.
Ovviamente, l’IVA non fa parte del quadro economico, ma viene applicata sull’importo totale delle voci imponibili.
Qual è la distinzione tra il quadro economico dell’intervento e il quadro economico della gara?
Come già anticipato in apertura, il quadro economico dell’intervento è il documento strategico e completo che copre l’intero ciclo di vita del progetto. Al suo interno sono definite tutte le risorse finanziarie necessarie, inclusi i costi non direttamente soggetti a ribasso in fase di gara, come le spese di progettazione, le somme a disposizione per imprevisti e gli accantonamenti. Il suo valore complessivo è il parametro utilizzato per determinare la necessità di pareri tecnici da parte di organi consultivi, come il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il quadro economico della gara (ossia l’importo a base di gara o il quadro economico a ribasso d’asta) rappresenta la porzione del quadro economico dell’intervento relativa ai lavori da appaltare. Si basa sul computo metrico estimativo che riporta i prezzi a corpo o unitari delle lavorazioni, oltre ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché all’importo totale pagabile ai sensi dell’articolo 14 del Codice.
A differenza del quadro economico complessivo, quindi, l’importo a base di gara si concentra sulle somme soggette a ribasso e le economie da ribasso d’asta che si generano in fase di gara sono una risorsa per la stazione appaltante e possono essere utilizzate per finanziare altre voci del quadro economico. Ai sensi dell’articolo 9 del Codice, infatti, gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
Quindi, per comprendere meglio la differenza tra i due concetti, possiamo assimilare:
- il quadro economico dell’intervento al budget totale per la costruzione di una casa. Include il costo di tutti i materiali, la manodopera, gli oneri per gli architetti, gli imprevisti, le spese burocratiche e l’arredamento;
- il quadro economico della gara al solo costo stimato per i lavori di costruzione che vengono affidati all’impresa edile incaricata. Non include il costo dell’arredamento o le spese per gli architetti, che fanno parte del budget complessivo.
Il quadro economico è solo per i lavori o anche per servizi e forniture?
Il quadro economico non si limita esclusivamente ai lavori, ma si applica a tutti i contratti pubblici, inclusi servizi e forniture, a seconda della tipologia di progetto. La sua redazione è necessaria ogni volta che si deve pianificare e gestire economicamente un intervento, in quanto tutte le voci di spesa contribuiscono al costo complessivo del progetto.
A cosa serve il quadro economico nella gestione e nel controllo di un progetto?
Il quadro economico ha una duplice finalità:
- gestione finanziaria: permette di disporre di somme accantonate per far fronte a situazioni non previste e per finanziare le modifiche contrattuali. Tali risorse possono essere impiegate per la revisione dei prezzi e l’eventuale premio di accelerazione.
- controllo tecnico e amministrativo: il costo complessivo dell’opera derivante dal quadro economico serve come parametro per l’applicazione di specifiche procedure, come la richiesta obbligatoria di pareri tecnici a organi consultivi. Ad esempio, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio se il costo dell’opera supera determinate soglie stabilite dalla legge.
In che modo il quadro economico influenza le modifiche contrattuali e la gestione delle risorse finanziarie?
Il quadro economico è lo strumento che definisce i limiti e le risorse per gestire variazioni e imprevisti in corso d’opera. Le modifiche al progetto o al contratto, anche se non sostanziali, devono rimanere nei limiti delle somme a disposizione previste nel quadro economico. Le risorse iscritte possono essere utilizzate per finanziare gli interventi imposti dal direttore dei lavori per risolvere questioni tecniche. La gestione delle modifiche contrattuali è strettamente legata alla disponibilità di fondi nel quadro economico, garantendo una gestione trasparente e controllata della spesa pubblica.
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